Circolare numero 119 del 20-4-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti della legge n. 236/1993 sull'indennità giornaliera di disoccupazione, stabilendo che dal 1° luglio al 31 dicembre 1993 la percentuale di commisurazione passa al 25%. Per l'anno 1993, le prestazioni di disoccupazione agricola e quelle con requisiti ridotti vanno liquidate in parte al 20% e in parte al 25%, con regole specifiche in caso di titolarità di pensione diretta per una parte dell'anno. Sono inoltre individuati i nuovi conti da utilizzare per rilevare gli oneri derivanti dall'aumento e viene previsto l'adeguamento delle procedure automatizzate.
Aumento al 25% dell'indennità giornaliera di disoccupazione dal 1° luglio al 31 dicembre 1993
Aumento della percentuale di commisurazione dell'indennità di disoccupazione
La circolare dà attuazione alla legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha convertito con modificazioni il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, illustrando le modalità di applicazione dell'aumento della percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione. Il chiarimento riguarda in particolare il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993 e gli effetti contabili e operativi per le prestazioni interessate.
Ambito di applicazione e misura della prestazione
Dal 1° luglio 1993 e fino al 31 dicembre 1993, la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione è elevata al 25%.
Per quanto riguarda:
- l'indennità ordinaria di disoccupazione agricola;
- l'indennità ordinaria di disoccupazione agricola e non agricola con requisiti ridotti;
le giornate spettanti per l'intero anno 1993 devono essere ripartite in due quote:
- metà liquidata nella misura del 20%;
- metà liquidata nella misura del 25%.
Casi particolari in presenza di pensione diretta
La circolare precisa che il trattamento pensionistico diretto è incompatibile con le prestazioni di disoccupazione. Pertanto, quando l'interessato sia titolare di pensione diretta solo per una parte dell'anno 1993, le giornate indennizzabili devono essere ridotte in proporzione al periodo di effettiva spettanza della pensione.
In tale ipotesi, la percentuale del 25% va calcolata esclusivamente sulle giornate di prestazione di disoccupazione riferibili proporzionalmente al secondo semestre 1993.
Viene fornito il seguente esempio:
- se il lavoratore diventa titolare di pensione diretta dal 1° settembre 1993, i 6/8 delle giornate spettanti, riferiti al periodo 1° gennaio-30 giugno, sono liquidati al 20%;
- i 2/8 riferiti al periodo 1° luglio-31 agosto sono liquidati al 25%.
Imputazione contabile degli oneri
Poiché gli oneri derivanti dall'aumento devono essere evidenziati nell'ambito della "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali", la circolare dispone l'utilizzo dei seguenti conti:
- GAU 30/45, per la quota di indennità ordinaria di disoccupazione agricola, di nuova istituzione;
- GAU 30/50, per la quota di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti, reso movimentabile dalle Sedi;
- GAU 30/51, per la quota di indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti ridotti, reso movimentabile dalle Sedi.
I suddetti conti sono riportati nell'allegato relativo alle variazioni del piano dei conti.
Continuità dei conti per la misura del 20%
Gli oneri derivanti dall'applicazione della percentuale di commisurazione pari al 20% continuano invece a essere rilevati sui conti già esistenti:
- PTN 30/07, per la disoccupazione agricola;
- PTN 30/10, per la disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
- PTN 30/11, per la disoccupazione agricola con requisiti ridotti.
Adeguamento delle procedure automatizzate
La circolare conclude disponendo l'adeguamento delle procedure automatizzate ai criteri sopra indicati, in particolare per la determinazione delle giornate indennizzabili e per l'applicazione delle diverse percentuali previste per il 1993.
Punti principali
Aumento della percentuale di commisurazione
La legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, dispone che dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993 l'indennità giornaliera di disoccupazione sia commisurata nella misura del 25%.
Ripartizione per l'anno 1993 delle prestazioni agricole e con requisiti ridotti
Per l'indennità ordinaria di disoccupazione agricola e per quella agricola e non agricola con requisiti ridotti, le giornate spettanti per l'intero anno 1993 devono essere liquidate metà al 20% e metà al 25%.
Caso di titolarità di pensione diretta nel corso del 1993
Se l'interessato è titolare, per una parte del 1993, di un trattamento pensionistico diretto incompatibile con le prestazioni di disoccupazione, le giornate indennizzabili vanno ridotte in relazione ai periodi di effettiva spettanza della pensione. In tal caso, la percentuale del 25% si applica solo alle giornate di disoccupazione proporzionalmente riferibili al secondo semestre 1993.
Esempio applicativo
Se un lavoratore diventa titolare di pensione diretta dal 1° settembre 1993, i 6/8 delle giornate di prestazione spettanti, riferiti al periodo 1° gennaio-30 giugno, vanno liquidati al 20%, mentre i 2/8 riferiti al periodo 1° luglio-31 agosto vanno liquidati al 25%.
Imputazione contabile degli oneri
Gli oneri derivanti dall'aumento devono essere evidenziati nella 'Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali' e imputati ai nuovi conti GAU 30/45 per l'indennità ordinaria di disoccupazione agricola, GAU 30/50 per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e GAU 30/51 per l'indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti ridotti.
Conti già esistenti per la quota al 20%
Gli oneri relativi alla percentuale del 20% continuano a essere rilevati ai conti esistenti PTN 30/07 per la disoccupazione agricola, PTN 30/10 per la disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e PTN 30/11 per la disoccupazione agricola con requisiti ridotti.
Aggiornamento delle procedure automatizzate
Le procedure automatizzate devono essere adeguate ai criteri indicati per la determinazione delle giornate indennizzabili e per l'applicazione delle diverse percentuali di commisurazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 20 apr 1994Circolare numero 118 del 20-4-1994
- Circolare · 20 apr 1994Circolare numero 120 del 20-4-1994
- Circolare · 20 apr 1994Circolare numero 121 del 20-4-1994
- Circolare · 18 apr 1994Circolare numero 117 del 18-4-1994
- Circolare · 22 apr 1994Circolare numero 124 del 22-4-1994
- Circolare · 22 apr 1994Circolare numero 123 del 22-4-1994
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →