Cassazione Penale, Sentenza n. 15161/2025 del 16/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ibrahimi impugnava l'ordinanza del 20/07/2023 della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di primo grado (Tribunale di Torino, 3/2/2023, condanna a 4 anni e 3 mesi e multa). La Corte territoriale aveva rilevato l'assenza di procura speciale rilasciata dopo la sentenza e la mancata dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, co. 1‑quater c.p.p. Il ricorrente, tramite difensore, sosteneva invece che essendo stato dichiarato latitante non si dovesse applicare quella norma; che la dichiarazione/elezione di domicilio depositata nelle fasi preliminari sarebbe stata comunque sufficiente; e denunciava violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU (comma 3, lett. c) e d)) invocando la tutela del giusto processo e chiedendo la riapertura del processo o la rimessione nei termini.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione dovesse essere qualificata come richiesta di restituzione nei termini e che la competenza fosse del giudice dell'impugnazione; tuttavia, sul merito procedurale, ha confermato che, ratione temporis (prima della modifica introdotta dalla legge 9/8/2024, n.114), l'art. 581 commi 1‑ter e 1‑quater c.p.p. richiedeva il deposito, con l'atto di impugnazione, di un mandato speciale rilasciato dopo la pronuncia della sentenza contenente la dichiarazione o elezione di domicilio anche per l'imputato latitante. Pertanto la Corte d'appello aveva correttamente dichiarato inammissibile l'appello per difetto di quei requisiti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (commi 1‑ter e 1‑quater)
La Corte ha ritenuto che, nella formulazione vigente al momento dell'impugnazione, i commi 1‑ter e 1‑quater impongono a pena di inammissibilità il deposito di un mandato speciale rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio; tale obbligo si applica anche all'imputato latitante.
art. 175 cod. proc. pen. (comma 2.1 e comma 4)
La richiesta presentata come revisione è stata qualificata come istanza di restituzione nei termini; la competenza a decidere su tale istanza spetta al giudice dell'impugnazione (funzionalmente, la Corte di cassazione nel caso specifico).
art. 670 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare quando un'istanza di restituzione nei termini debba essere devoluta al giudice dell'esecuzione, ovvero se logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre l'onere delle spese e il versamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale (sent. n.186/2000).
Legge 9 agosto 2024, n. 114
La Corte ha precisato che le modifiche introdotte da tale legge (entrata in vigore il 25/08/2024) hanno ristretto l'obbligo previsto dall'art. 581, co. 1‑quater al solo imputato giudicato in assenza e difeso d'ufficio; tali modifiche non erano applicabili al caso esaminato, che è anteriore all'entrata in vigore.
Costituzione italiana, artt. 24 e 111
I diritti invocati (accesso alla giustizia e giusto processo) sono stati presi in considerazione ma non ritenuti idonei a giustificare l'esenzione dagli oneri formali previsti dalla normativa processuale vigente.
Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, art. 6, comma 3, lett. c) e d)
L'eccezione circa il diritto di difesa e al giusto processo richiamata ex CEDU non è stata ritenuta sufficiente a derogare agli obblighi di deposito del mandato e della elezione/dichiarazione di domicilio previsti dall'ordinamento nazionale ratione temporis.
Massime di principio
- L'obbligo di deposito del mandato speciale e della dichiarazione/elezione di domicilio, previsto dall'art. 581 (nella versione vigente al momento dell'impugnazione), va rispettato anche se l'imputato è latitante: la latitanza non comporta di per sé esenzione dalle formalità di impugnazione.
- Se una richiesta è qualificata come istanza di restituzione nei termini, occorre individuare correttamente la competenza (giudice dell'impugnazione o giudice dell'esecuzione) e formulare istanze accessorie (es. declaratoria di inesistenza del titolo esecutivo) se si vuole devolvere la questione al giudice dell'esecuzione.
- Le modifiche legislative successive all'atto impugnato si applicano solo prospectivamente; la valutazione deve tener conto della disciplina vigente al momento dell'impugnazione.
- Le doglianze di violazione del diritto di difesa o di accesso alla giustizia disciplinari con la CEDU richiedono una motivazione solida per prevalere su prescrizioni formali interne: le corti nazionali tendono a non derogare agli obblighi procedurali senza chiari elementi di impossibilità materiale.
- Per evitare inammissibilità, il difensore dovrebbe procurarsi e depositare il mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione/elezione di domicilio conformemente ai termini normativi, anche quando il cliente sia difficile da contattare.
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