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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15161/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ibrahimi impugnava l'ordinanza del 20/07/2023 della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di primo grado (Tribunale di Torino, 3/2/2023, condanna a 4 anni e 3 mesi e multa). La Corte territoriale aveva rilevato l'assenza di procura speciale rilasciata dopo la sentenza e la mancata dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, co. 1‑quater c.p.p. Il ricorrente, tramite difensore, sosteneva invece che essendo stato dichiarato latitante non si dovesse applicare quella norma; che la dichiarazione/elezione di domicilio depositata nelle fasi preliminari sarebbe stata comunque sufficiente; e denunciava violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU (comma 3, lett. c) e d)) invocando la tutela del giusto processo e chiedendo la riapertura del processo o la rimessione nei termini.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione dovesse essere qualificata come richiesta di restituzione nei termini e che la competenza fosse del giudice dell'impugnazione; tuttavia, sul merito procedurale, ha confermato che, ratione temporis (prima della modifica introdotta dalla legge 9/8/2024, n.114), l'art. 581 commi 1‑ter e 1‑quater c.p.p. richiedeva il deposito, con l'atto di impugnazione, di un mandato speciale rilasciato dopo la pronuncia della sentenza contenente la dichiarazione o elezione di domicilio anche per l'imputato latitante. Pertanto la Corte d'appello aveva correttamente dichiarato inammissibile l'appello per difetto di quei requisiti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen. (commi 1‑ter e 1‑quater)

    La Corte ha ritenuto che, nella formulazione vigente al momento dell'impugnazione, i commi 1‑ter e 1‑quater impongono a pena di inammissibilità il deposito di un mandato speciale rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio; tale obbligo si applica anche all'imputato latitante.

  • art. 175 cod. proc. pen. (comma 2.1 e comma 4)

    La richiesta presentata come revisione è stata qualificata come istanza di restituzione nei termini; la competenza a decidere su tale istanza spetta al giudice dell'impugnazione (funzionalmente, la Corte di cassazione nel caso specifico).

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare quando un'istanza di restituzione nei termini debba essere devoluta al giudice dell'esecuzione, ovvero se logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre l'onere delle spese e il versamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale (sent. n.186/2000).

  • Legge 9 agosto 2024, n. 114

    La Corte ha precisato che le modifiche introdotte da tale legge (entrata in vigore il 25/08/2024) hanno ristretto l'obbligo previsto dall'art. 581, co. 1‑quater al solo imputato giudicato in assenza e difeso d'ufficio; tali modifiche non erano applicabili al caso esaminato, che è anteriore all'entrata in vigore.

  • Costituzione italiana, artt. 24 e 111

    I diritti invocati (accesso alla giustizia e giusto processo) sono stati presi in considerazione ma non ritenuti idonei a giustificare l'esenzione dagli oneri formali previsti dalla normativa processuale vigente.

  • Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, art. 6, comma 3, lett. c) e d)

    L'eccezione circa il diritto di difesa e al giusto processo richiamata ex CEDU non è stata ritenuta sufficiente a derogare agli obblighi di deposito del mandato e della elezione/dichiarazione di domicilio previsti dall'ordinamento nazionale ratione temporis.

Massime di principio

  • L'obbligo di deposito del mandato speciale e della dichiarazione/elezione di domicilio, previsto dall'art. 581 (nella versione vigente al momento dell'impugnazione), va rispettato anche se l'imputato è latitante: la latitanza non comporta di per sé esenzione dalle formalità di impugnazione.
  • Se una richiesta è qualificata come istanza di restituzione nei termini, occorre individuare correttamente la competenza (giudice dell'impugnazione o giudice dell'esecuzione) e formulare istanze accessorie (es. declaratoria di inesistenza del titolo esecutivo) se si vuole devolvere la questione al giudice dell'esecuzione.
  • Le modifiche legislative successive all'atto impugnato si applicano solo prospectivamente; la valutazione deve tener conto della disciplina vigente al momento dell'impugnazione.
  • Le doglianze di violazione del diritto di difesa o di accesso alla giustizia disciplinari con la CEDU richiedono una motivazione solida per prevalere su prescrizioni formali interne: le corti nazionali tendono a non derogare agli obblighi procedurali senza chiari elementi di impossibilità materiale.
  • Per evitare inammissibilità, il difensore dovrebbe procurarsi e depositare il mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione/elezione di domicilio conformemente ai termini normativi, anche quando il cliente sia difficile da contattare.

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