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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2875

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2875 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

Normativa europea32023R2875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) n. 269/2014. In particolare, inserisce nell’allegato I 61 persone fisiche e 86 entità/organismi ritenuti coinvolti nel sostegno alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, nella gestione dei territori occupati o nell’elusione delle sanzioni UE. L’atto è immediatamente efficace dalla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi per gli Stati membri.

Aggiornamento dell’elenco di persone fisiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive per azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Incide sul regime sanzionatorio istituito dal regolamento (UE) n. 269/2014, modificandone l’allegato I con l’inserimento di 61 persone fisiche e 86 entità/organismi individuati come responsabili, sostenitori o beneficiari di azioni connesse alla guerra di aggressione contro l’Ucraina. Non introduce una disciplina generale nuova, ma aggiorna il perimetro soggettivo delle misure restrittive già previste dal regime UE; tra i soggetti aggiunti figurano anche operatori coinvolti in elusioni delle sanzioni e in attività collegate ai territori ucraini occupati.

Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio UE relativo all’Ucraina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2875 interviene sul regime sanzionatorio già previsto dal regolamento (UE) n. 269/2014, relativo a misure restrittive connesse ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. L’atto dà attuazione alla valutazione politica del Consiglio secondo cui, data la gravità della situazione e la necessità di indebolire ulteriormente la capacità della Russia di proseguire la guerra, occorre ampliare l’elenco dei soggetti sanzionati.

Contesto e finalità

Nei considerando il Consiglio richiama, in particolare, le conclusioni del Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre 2023, che hanno ribadito la condanna della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e l’esigenza di rafforzare l’attuazione delle sanzioni, prevenendone l’elusione, soprattutto con riferimento ai beni ad alto rischio. Su tale base, il Consiglio ritiene necessario introdurre ulteriori misure restrittive mediante l’inserimento di nuovi nominativi nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’intervento riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’elenco di persone fisiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive. In concreto, vengono aggiunti 61 soggetti fisici e 86 entità/organismi. Dall’allegato emerge un insieme eterogeneo di soggetti: funzionari e figure istituzionali bielorusse e russe, dirigenti e società del comparto militare-industriale, organismi legati alla propaganda e alla rieducazione politico-militare, strutture di telecomunicazione operanti nei territori ucraini occupati, soggetti coinvolti nelle elezioni e nei referendum illegali nelle aree occupate e operatori impegnati nell’elusione delle misure UE.

Criteri sostanziali delle designazioni

Le motivazioni di inserimento sono costruite su schemi ricorrenti:

  • sostegno materiale al governo della Federazione russa, anche tramite forniture militari, supporto logistico, tecnologico o finanziario;
  • partecipazione alla produzione, modernizzazione o manutenzione di armamenti e sistemi d’arma utilizzati contro l’Ucraina;
  • collaborazione con le autorità russe nei territori ucraini illegalmente occupati, inclusi telecomunicazioni, istruzione, propaganda e servizi digitali;
  • coinvolgimento nell’organizzazione di referendum ed elezioni illegali nelle aree occupate;
  • elusione o significativa vanificazione delle disposizioni della decisione 2014/512/PESC e del regolamento (UE) n. 833/2014, come nel caso di operatori logistici e commerciali che facilitano l’importazione parallela o l’esportazione di beni soggetti a restrizioni.

Effetti giuridici

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, con conseguente estensione del novero dei soggetti sottoposti alle misure restrittive previste dal regime sanzionatorio. Il regolamento non disciplina nel dettaglio le singole misure materiali, ma opera per rinvio al sistema del regolamento base, che resta la fonte delle restrizioni applicabili ai soggetti elencati.

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte, senza necessità di atti di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato aggiunge complessivamente 61 persone fisiche e 86 entità/organismi all’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive.

Motivazione dell’aggiornamento sanzionatorio

Dai considerando emerge che il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 26 e 27 ottobre 2023, ha ribadito la condanna della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina e la necessità di rafforzare le sanzioni, attuarle pienamente ed evitarne l’elusione, in particolare per i beni ad alto rischio. Alla luce della gravità della situazione, il Consiglio ha ritenuto opportuno adottare ulteriori misure restrittive.

Criterio di inserimento nell’elenco

Le persone e gli enti inseriti sono considerati responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, oppure di sostegno materiale al governo della Federazione russa responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina. Tra i casi ricorrenti figurano soggetti del settore militare-industriale, organismi di propaganda, strutture di controllo elettorale nei territori occupati, operatori telecom e soggetti coinvolti nell’elusione delle sanzioni.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunerelazioni esternemisure restrittive contro la russiaucraina

Testo integrale

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