Regolamento (UE) 2023/2882
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che sospende le misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sospende per un periodo limitato i dazi supplementari e addizionali che l’Unione aveva adottato come misure di politica commerciale nei confronti di determinati prodotti originari degli Stati Uniti. La sospensione è motivata dall’evoluzione del dialogo UE-USA sulle misure relative ad acciaio e alluminio, inclusa la proroga dei contingenti tariffari statunitensi e la prosecuzione dei negoziati su un accordo globale sull’acciaio e l’alluminio sostenibili. La misura si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2025 e lascia impregiudicata la posizione dell’Unione sulla non conformità delle misure di salvaguardia statunitensi rispetto alle regole OMC.
Sospensione temporanea delle misure di politica commerciale dell’UE, sotto forma di dazi supplementari/addizionali, su determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America elencati nei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502. La sospensione riguarda i dazi supplementari/ad valorem previsti da tali atti, e opera in tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile. La sospensione è temporanea e copre il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2025. Non incide sulla posizione dell’Unione circa l’incompatibilità, secondo l’OMC, delle misure di salvaguardia statunitensi.
Sospensione delle misure di politica commerciale verso determinati prodotti originari degli Stati Uniti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882 sospende temporaneamente l’applicazione di alcune misure di politica commerciale dell’Unione nei confronti di prodotti originari degli Stati Uniti d’America. La misura si colloca nel quadro del contenzioso commerciale relativo alle salvaguardie statunitensi su acciaio e alluminio e tiene conto dei progressi del dialogo UE-USA, pur senza pregiudicare la posizione dell’Unione sulla loro incompatibilità con le regole OMC.
Contesto e base giuridica
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (UE) n. 654/2014, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 3, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione nell’ambito delle norme commerciali internazionali. Nei considerando si ricostruisce la sequenza degli atti precedenti: il regolamento di esecuzione (UE) 2018/886, che aveva istituito dazi supplementari su una serie di prodotti statunitensi, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/502, che aveva introdotto ulteriori dazi addizionali su altri prodotti originari degli Stati Uniti.
Evoluzione delle misure precedenti
Il testo ricorda che il regolamento (UE) 2018/886 prevedeva una prima fase di dazi supplementari ad valorem del 10 % e del 25 % e una seconda fase con ulteriori dazi del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % su prodotti elencati nei suoi allegati I e II. Analogamente, il regolamento (UE) 2020/502 prevedeva dazi addizionali ad valorem del 20 % e del 7 % e, per un ulteriore prodotto, un dazio del 4,4 %. In entrambi i casi le misure erano legate alla permanenza delle salvaguardie statunitensi sui prodotti dell’Unione.
Sospensioni già intervenute e contesto negoziale
Il regolamento richiama le precedenti sospensioni adottate dalla Commissione: il regolamento (UE) 2021/866, che aveva sospeso fino al 30 novembre 2021 l’applicazione dei dazi supplementari del regolamento 2018/886; e il regolamento (UE) 2021/2083, che aveva esteso la sospensione dei dazi istituiti dai regolamenti 2018/886 e 2020/502 fino al 31 dicembre 2023. Il nuovo atto è adottato dopo il vertice UE-USA del 20 ottobre 2023, nel quale le parti hanno riconosciuto progressi sostanziali verso un futuro accordo globale in materia di acciaio e alluminio sostenibili, mentre gli Stati Uniti hanno comunicato l’intenzione di prorogare i contingenti tariffari vigenti sulle importazioni di prodotti europei.
Misure sospese e periodo di applicazione
L’articolo 1 sospende dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2025 i dazi supplementari ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) 2018/886. L’articolo 2 sospende nello stesso arco temporale i dazi addizionali ad valorem del 20 %, del 7 % e del 4,4 % previsti dal regolamento (UE) 2020/502 per i prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale regolamento.
Finalità della sospensione
Secondo i considerando, la sospensione è ritenuta necessaria alla luce della proroga dei contingenti tariffari statunitensi e per consentire a Unione e Stati Uniti di far progredire la cooperazione in corso, anche in vista dell’eliminazione reciproca dei dazi. La Commissione precisa inoltre che continuerà a riesaminare la sospensione tenendo conto degli sviluppi futuri, specialmente qualora la situazione delle esportazioni dell’Unione soggette alle misure di salvaguardia degli Stati Uniti dovesse peggiorare.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024. Come regola generale dei regolamenti UE, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e potere di intervento della Commissione
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 654/2014, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 3, che consente di modificare o sospendere misure di politica commerciale dell’Unione in funzione dell’evoluzione delle misure di salvaguardia degli Stati Uniti.
Sospensione delle misure del regolamento (UE) 2018/886
L’applicazione dei dazi supplementari ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 è sospesa dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2025.
Sospensione delle misure del regolamento (UE) 2020/502
L’applicazione dei dazi addizionali ad valorem del 20 %, 7 % e 4,4 % sulle importazioni dei prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 è sospesa dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2025.
Durata ed entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024. La sospensione opera fino al 31 marzo 2025 e sostituisce, per tale periodo, l’applicazione dei dazi previsti dai regolamenti richiamati.
Contesto politico-commerciale e clausola di riesame
La sospensione si inserisce nel contesto delle discussioni UE-USA sulle misure statunitensi relative ad acciaio e alluminio, inclusi l’accordo globale in materia di acciaio e alluminio sostenibili e la proroga dei contingenti tariffari statunitensi fino al 31 dicembre 2023 e oltre. La Commissione è invitata a continuare a esaminare la sospensione alla luce degli sviluppi, soprattutto se dovessero peggiorare le condizioni per le esportazioni dell’Unione ancora soggette alle misure di salvaguardia statunitensi.
Salvaguardia della posizione dell’Unione
La sospensione non pregiudica la posizione dell’Unione secondo cui le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti sono incompatibili con l’accordo OMC.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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