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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2878

Regolamento (UE) 2023/2878 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Normativa europea32023R2878

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo significativo il pacchetto sanzionatorio UE contro la Russia, recependo la decisione PESC 2023/2874. Introduce nuove liste di beni e soggetti soggetti a restrizioni più severe, rafforza i divieti su importazione, esportazione e transito, e disciplina in modo più dettagliato diamanti, petrolio, software, servizi e cessioni societarie. Vengono inoltre estesi obblighi di notifica, misure antielusione e deroghe specifiche per esigenze di sicurezza energetica, nucleare e per la liquidazione di attività preesistenti.

Modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 rafforzando e aggiornando le misure restrittive contro la Russia in relazione alla guerra di aggressione contro l'Ucraina, con nuove restrizioni su esportazioni, importazioni, transito, servizi, investimenti, diamanti, petrolio e prodotti industriali sensibili.

Ambito di applicazione

Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi nell'Unione, nonché alle operazioni che coinvolgono la Russia, soggetti russi, persone residenti in Russia, entità controllate da russi e controparti in paesi terzi, nei settori e per i beni/servizi indicati nel regolamento (UE) n. 833/2014 come modificato. Le misure incidono su esportazioni, importazioni, transito, servizi professionali e digitali, finanza, trasporti marittimi, energia, diamanti, prodotti siderurgici, componenti elettronici, software e tecnologie a duplice uso o ad alta priorità. Sono previste numerose deroghe, esenzioni e regimi transitori, in particolare per uso personale, finalità diplomatiche, progetti nucleari civili (tra cui Paks II), progetti energetici specifici, liquidazione di rapporti preesistenti e per alcuni contingenti quantitativi; resta ferma l'applicazione in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore. Sono altresì previsti obblighi di notifica e di cooperazione tra Stati membri e Commissione.

Regolamento (UE) 2023/2878 del Consiglio

Il regolamento modifica in modo esteso il regolamento (UE) n. 833/2014, recependo gli ulteriori orientamenti sanzionatori adottati con la decisione (PESC) 2023/2874. L'intervento ha finalità antielusive e di pressione economica nei confronti della Federazione russa, con particolare attenzione ai settori energia, difesa, tecnologia, finanza, trasporti marittimi e commercio di beni sensibili.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che il nuovo pacchetto risponde all'evoluzione della guerra di aggressione contro l'Ucraina e all'esigenza di rafforzare l'efficacia delle misure già in vigore. Il Consiglio evidenzia la necessità di colpire le entrate russe, contrastare l'elusione delle restrizioni commerciali, migliorare la tracciabilità di beni ad alto rischio e introdurre obblighi di informazione lungo le catene di approvvigionamento.

Ambito soggettivo e coordinate generali

Le modifiche incidono sul regime sanzionatorio applicabile a operatori dell'Unione, controparti in paesi terzi, soggetti russi e persone fisiche residenti in Russia, oltre che alle persone giuridiche ed entità controllate da tali soggetti. Il regolamento aggiorna definizioni chiave, amplia elenchi di soggetti e beni controllati e introduce nuove basi autorizzative e nuovi obblighi di notifica. In diversi punti sono confermate eccezioni per uso personale, rappresentanze diplomatiche, progetti nucleari civili e altre situazioni specificamente indicate.

Aggiornamento delle definizioni

L'articolo 1 è modificato per:

  • introdurre la nozione di "paese partner per l'importazione di prodotti siderurgici" (allegato XXXVI);
  • ridefinire i "fondi" in modo molto ampio, includendo contanti, depositi, strumenti finanziari, crediti, garanzie e documenti rappresentativi di interessi finanziari;
  • chiarire che il settore dell'energia non comprende le attività connesse al nucleare civile, incluso il progetto Paks II.

Beni, tecnologie e soggetti soggetti a restrizioni più severe

Vengono aggiornati vari articoli del regolamento base per ampliare le restrizioni su beni e tecnologie a duplice uso o comunque idonei a rafforzare il settore militare, industriale o della sicurezza russo. In particolare:

  • si rafforzano le misure dell'articolo 2 e 2 bis sui beni e tecnologie elencati negli allegati pertinenti;
  • l'allegato IV è sostituito con una lunga lista di entità soggette a restrizioni più rigide, comprese numerose società, centri di ricerca, organismi pubblici e soggetti di paesi terzi;
  • sono aggiornati gli allegati VII, XXI, XXIII e XXIX e introdotti nuovi allegati (XXIII bis, XXIII ter, XXXVI, XXXVII, XXXVIIIA, XXXVIIIB, XXXIX e XL).

Siderurgia: origine, contingenti e paesi partner

L'articolo 3 octies viene modificato in modo rilevante. Il divieto di importare o acquistare prodotti siderurgici trasformati in paesi terzi e contenenti input originari della Russia si applica dal 30 settembre 2023, con scadenze differenziate per alcuni codici NC: dal 1o aprile 2024 per il codice 7207 11 e dal 1o ottobre 2028 per i codici 7207 12 10 e 7224 90. L'importatore deve dimostrare l'origine dei fattori produttivi siderurgici, salvo che l'importazione provenga da paesi partner elencati nell'allegato XXXVI, cioè Svizzera e Norvegia.

Sono inoltre introdotti nuovi contingenti quantitativi per alcune categorie di prodotti siderurgici nel periodo 1o ottobre-30 settembre dei diversi anni 2024-2028, con gestione affidata alla Commissione e agli Stati membri secondo il sistema tariffario di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Nuovo divieto sui diamanti russi

L'articolo 3 septdecies introduce un sistema articolato di divieto sui diamanti:

  • dal 1o gennaio 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire diamanti russi e prodotti che li contengono, nonché diamanti transitati attraverso la Russia;
  • dal 1o marzo 2024 il divieto si estende ai diamanti trasformati in un paese terzo di peso pari o superiore a 1,0 carato;
  • dal 1o settembre 2024 il divieto copre ulteriori prodotti trasformati in un paese terzo contenenti diamanti russi di peso pari o superiore a 0,5 carati o 0,1 grammi.

Il divieto comprende anche assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria. È prevista un'esenzione per l'uso personale di viaggiatori e familiari stretti, nonché una deroga per beni culturali in prestito nell'ambito della cooperazione culturale ufficiale con la Russia. Per i diamanti grezzi di specifici codici NC è imposto un regime di verifica presso l'autorità individuata nell'allegato XXXVIIIB (Federal Public Service Economy at the Diamond Office di Anversa). Dal 1o settembre 2024 la prova dell'origine deve basarsi su certificazione di tracciabilità attestante che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia.

Petrolio, price cap e navi cisterna

Il regolamento interviene su più fronti del regime petrolifero:

  • l'articolo 3 quindecies viene modificato per introdurre, dal 20 febbraio 2024, l'obbligo per i fornitori di servizi che non conoscono il prezzo di acquisto di raccogliere e condividere informazioni dettagliate sui costi accessori, su richiesta delle controparti e delle autorità competenti;
  • viene aggiunto l'articolo 3 quindecies bis, che prevede scambio periodico di informazioni tra Commissione e Stati membri per individuare navi e soggetti che ricorrono a pratiche ingannevoli (ad es. trasbordi nave-nave o manomissione dell'AIS);
  • l'articolo 3 octodecies vieta ai soggetti UE di vendere o trasferire navi cisterna adibite al trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi a persone o entità in Russia o per un uso in Russia, con possibilità di autorizzazione e obblighi di notifica per le vendite verso paesi terzi.

Per il progetto Sakhalin-2, l'allegato XXIX proroga l'esenzione fino al 28 giugno 2024. Il regolamento richiama inoltre la logica del meccanismo del tetto ai prezzi e gli obblighi di trasparenza lungo la catena di approvvigionamento.

Restrizioni all'esportazione, al transito e all'uso finale

L'articolo 3 duodecies è riscritto per vietare la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni idonei a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe, elencati nell'allegato XXIII, e per vietare il transito attraverso il territorio russo di beni e tecnologie elencati nell'allegato XXXVII. Sono introdotti termini di salvaguardia per l'esecuzione di contratti preesistenti su specifiche categorie di beni fino al 20 marzo 2024 o al 20 giugno 2024.

Sono inoltre previste deroghe per:

  • attività necessarie alla costituzione, gestione, manutenzione e sicurezza delle capacità nucleari civili;
  • il completamento di impianti nucleari civili come Paks II;
  • la fornitura di materiale precursore per radioisotopi medici e tecnologie per il controllo delle radiazioni;
  • la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare ricerca e sviluppo.

Energia, nucleare e progetti specifici

Più disposizioni valorizzano eccezioni per il nucleare civile. In particolare:

  • l'articolo 3 sexies bis estende la deroga al trasporto di combustibile nucleare e altri beni strettamente necessari al funzionamento di capacità nucleari civili, tra cui Paks II;
  • l'articolo 5 duodecies e l'articolo 5 terdecies sono modificati per consentire attività e servizi connessi alla gestione, disattivazione e sicurezza delle capacità nucleari civili, incluse la progettazione e costruzione di Paks II;
  • l'articolo 3 bis contempla una deroga specifica per un progetto offshore in acque profonde relativo al gas nel Mar Mediterraneo, a determinate condizioni di controllo e partecipazione societaria.

Importazioni verso l'Unione: effetti personali, veicoli e prodotti energetici

L'articolo 3 decies introduce varie esenzioni e deroghe:

  • gli Stati membri possono autorizzare l'ingresso di effetti personali chiaramente destinati all'uso strettamente personale di viaggiatori e familiari più stretti, se non vi sono significativi rischi di elusione;
  • è consentito l'ingresso di veicoli con targa diplomatica quando necessari per missioni diplomatiche e organizzazioni internazionali;
  • gli Stati membri possono autorizzare l'ingresso di autoveicoli di cittadini UE o loro familiari più stretti residenti in Russia, purché non destinati alla vendita e utilizzati per uso strettamente personale;
  • i veicoli già presenti nell'Unione al 19 dicembre 2023 possono essere immatricolati in uno Stato membro.

Sono inoltre previste deroghe temporanee e contingenti quantitativi per alcune importazioni di prodotti siderurgici e petroliferi, con regolarizzazioni e periodi di liquidazione per contratti preesistenti.

Servizi, software e accesso al mercato digitale

L'articolo 5 quindecies è ampliato in modo significativo:

  • divieto di prestare servizi di ricerca di mercato, sondaggi di opinione, prove e analisi tecniche e pubblicità a determinati soggetti russi;
  • divieto di vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibile software gestionale per imprese e software di progettazione/fabbricazione industriale elencati nell'allegato XXXIX al governo russo e a soggetti stabiliti in Russia;
  • divieto di fornire servizi accessori e finanziamenti connessi a tali beni e servizi;
  • deroghe per cessazione di contratti non conformi entro il 20 marzo 2024, per servizi destinati all'uso esclusivo di soggetti controllati da UE/SEE/Svizzera/paesi partner, per emergenze di sanità pubblica, per prevenzione o mitigazione urgente di eventi gravi e per catastrofi naturali, nonché per contributi a progetti open source internazionali.

L'allegato XXXIX definisce in modo ampio il software vietato, includendo ERP, CRM, BI, SCM, EDW, CMMS, software di project management, PLM e suite analoghe, oltre a BIM, CAD, CAM, ETO e componenti tipici delle suite di progettazione/fabbricazione.

Crypto-attività e controllo societario da parte di russi

L'articolo 5 ter introduce, dal 18 gennaio 2024, un divieto di consentire a cittadini russi o a persone fisiche residenti in Russia di avere proprietà o controllo di soggetti UE che prestano servizi di portafoglio, conto o custodia di cripto-attività, ovvero di ricoprire cariche negli organi direttivi. La deroga per cittadini UE, SEE, svizzeri e titolari di permessi di soggiorno nei medesimi ambiti è espressamente confermata.

Obblighi di notifica sui trasferimenti di fondi

Con l'articolo 5 novodecies si introduce un nuovo impianto informativo:

  • dal 1o maggio 2024, le persone giuridiche, entità e organismi UE i cui diritti di proprietà sono detenuti direttamente o indirettamente per oltre il 40 % da soggetti russi devono notificare i trasferimenti verso l'esterno dell'Unione superiori a 100.000 EUR, entro due settimane dalla fine di ogni trimestre;
  • dal 1o luglio 2024, gli enti creditizi e finanziari devono comunicare all'autorità competente i trasferimenti verso l'esterno dell'Unione, avviati per tali soggetti, quando il cumulato semestrale supera 100.000 EUR, sempre entro due settimane dalla fine del semestre;
  • gli Stati membri valutano i dati per individuare rischi gravi di violazione o elusione di più regolamenti e decisioni sanzionatorie UE;
  • la Commissione riesamina il funzionamento delle misure entro il 20 dicembre 2024.

Protezione del segreto professionale e uso limitato delle informazioni

L'articolo 6 ter è aggiornato chiarendo che le comunicazioni protette tra avvocati e clienti comprendono anche la consulenza legale resa da altri professionisti certificati autorizzati a rappresentare i clienti in giudizio, se connessa a procedimenti in corso o futuri. Le informazioni scambiate ai sensi dell'articolo possono essere utilizzate solo per le finalità per cui sono state fornite o ricevute.

Disinvestimenti, liquidazioni e clausole contrattuali di salvaguardia

L'articolo 12 ter amplia le possibilità di autorizzazione in caso di disinvestimento o liquidazione di attività in Russia, includendo anche licenze, diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali e accesso/riuso di materiale o informazioni protette. I termini più rilevanti sono:

  • fino al 30 giugno 2024 per la vendita/fornitura/trasferimento dei beni e tecnologie elencati;
  • fino al 30 settembre 2024 per la vendita/fornitura/trasferimento dei beni e tecnologie dell'allegato II necessari a disinvestire da una joint venture russa operante in infrastrutture di gasdotti;
  • fino al 31 luglio 2024 per il proseguimento di taluni servizi vietati ex articolo 5 quindecies.

L'articolo 5 bis bis prevede inoltre un regime di autorizzazione per operazioni strettamente necessarie al disinvestimento e al ritiro entro il 31 dicembre 2024 di entità controllate da russi o loro controllate nell'Unione.

Trasporti e sicurezza marittima

L'articolo 12 quinquies viene sostituito stabilendo che i divieti del regolamento non si applicano alla prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima. Si tratta di una clausola generale di salvaguardia della safety navigation, rilevante per gli operatori portuali e marittimi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Molte disposizioni prevedono decorrenze differite, scadenze di transizione e periodi di liquidazione che richiedono un'attenta verifica operativa da parte di avvocati, commercialisti e imprese coinvolte in esportazioni, importazioni, servizi, finanza e supply chain internazionali.

Disposizioni principali

Aggiornamento definizioni e ambito soggettivo/materiale

Modifica l'articolo 1 del regolamento n. 833/2014 introducendo, tra l'altro, la nozione di "paese partner per l'importazione di prodotti siderurgici" (allegato XXXVI) e ridefinendo i "fondi" in termini ampi. Chiarisce inoltre che il settore dell'energia esclude le attività connesse al nucleare civile, incluso il progetto Paks II.

Restrizioni su beni e tecnologie a duplice uso e beni sensibili

Rafforza le restrizioni degli articoli 2, 2 bis, 3 duodecies e allegati collegati, ampliando gli elenchi di beni/tecnologie soggetti a controllo e introducendo nuove deroghe mirate per progetti nucleari civili, per la sicurezza energetica e per specifiche attività autorizzabili dalle autorità competenti.

Prodotti siderurgici e paesi partner

Rivede l'articolo 3 octies, introduce nuovi contingenti quantitativi annuali e prevede che l'importatore provi l'origine dei fattori produttivi siderurgici nella trasformazione in paesi terzi, salvo importazione da paesi partner elencati nell'allegato XXXVI (Svizzera e Norvegia).

Divieto di importazione di diamanti e tracciabilità

Introduce l'articolo 3 septdecies con divieto dal 1o gennaio 2024 di acquisto, importazione o trasferimento di diamanti russi e di prodotti che li contengono, con estensione progressiva dal 1o marzo 2024 e dal 1o settembre 2024 ai diamanti trasformati in paesi terzi. Impone prova dell'origine e, dal 1o settembre 2024, certificazione basata sulla tracciabilità. L'allegato XXXVIIIA elenca i beni interessati e l'allegato XXXVIIIB individua l'autorità di verifica ad Anversa.

Petrolio, price cap e misure antielusione

Interviene sugli articoli 3 quindecies, 3 quindecies bis e 3 octodecies: proroga alcune deroghe per il petrolio greggio/prodotti petroliferi, introduce la condivisione delle informazioni sui prezzi lungo la catena di approvvigionamento, rafforza lo scambio di informazioni tra Commissione e Stati membri per individuare navi e soggetti coinvolti in pratiche ingannevoli, e impone obblighi di notifica per la vendita di navi cisterna. Proroga inoltre al 28 giugno 2024 l'esenzione Sakhalin-2.

Restrizioni sui servizi e sul software

Estende il divieto di prestazione di taluni servizi all'inclusione di software gestionale per imprese e software di progettazione/fabbricazione industriale (allegato XXXIX), e vieta ai cittadini russi di controllare o dirigere soggetti UE che forniscono servizi di portafoglio, conto o custodia di cripto-attività. Sono previste deroghe per cessione di attività, open source, emergenze sanitarie pubbliche, uso esclusivo di società UE/SEE/Svizzera/paesi partner, e per attività nucleari civili.

Divieto di riesportazione contrattuale verso la Russia

Inserisce l'articolo 12 octies, che impone agli esportatori, dal 20 marzo 2024, di vietare contrattualmente la riesportazione in Russia o per uso in Russia di determinati beni e tecnologie ad alta priorità esportati in paesi terzi diversi dai paesi partner. Prevede obbligo di clausole rimediali, notifica delle violazioni e cooperazione tra Stati membri e Commissione.

Obblighi di notifica dei trasferimenti di fondi

Introduce l'articolo 5 novodecies: dal 1o maggio 2024 i soggetti UE con oltre il 40 % del capitale/proprietà riconducibile a entità o persone russe notificano i trasferimenti verso l'esterno dell'Unione superiori a 100.000 EUR per trimestre; dal 1o luglio 2024 banche e intermediari comunicano i trasferimenti cumulati superiori a 100.000 EUR per semestre. La Commissione riesamina il funzionamento delle misure entro il 20 dicembre 2024.

Divieti su partecipazioni e controllo da parte di cittadini russi in servizi cripto

L'articolo 5 ter è modificato prevedendo dal 18 gennaio 2024 il divieto di consentire a cittadini russi o residenti in Russia la proprietà o il controllo di soggetti UE che prestano servizi di portafoglio, conto o custodia di cripto-attività, nonché l'assunzione di cariche negli organi direttivi. Sono esclusi cittadini UE, SEE, svizzeri e titolari di permessi di soggiorno temporanei o permanenti nei medesimi ambiti.

Limitazioni finanziarie e clausole su contratti preesistenti

Gli articoli 5 e 5 bis vengono riscritti per precisare il divieto di nuovi prestiti o crediti a determinate entità russe e le eccezioni per finanziamenti connessi a import/export non vietati o per esigenze di solvibilità e liquidità. Sono fissati requisiti stringenti per l'utilizzo di fondi/esborsi su contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o del 23 febbraio 2022, con obbligo di informazione entro tre mesi.

Liquidazione di joint venture e disinvestimento

L'articolo 5 bis bis è aggiornato per consentire, entro il 31 dicembre 2024, operazioni strettamente necessarie alla liquidazione di imprese in partecipazione preesistenti e per autorizzare, sempre entro il 31 dicembre 2024, il disinvestimento e il ritiro di controllate UE da soggetti russi, previa autorizzazione delle autorità competenti.

Servizi professionali e software industriale

L'articolo 5 quindecies viene ampliato con il divieto di servizi di ricerca di mercato, sondaggi, prove/analisi tecniche e pubblicità verso il governo russo o soggetti stabiliti in Russia, nonché con il divieto di fornire software gestionale per imprese e software di progettazione/fabbricazione industriale (allegato XXXIX). Sono inserite deroghe per cessazione di contratti entro il 20 marzo 2024, per soggetti controllati da UE/SEE/Svizzera/paesi partner, per emergenze di sanità pubblica e per contributi a progetti open source internazionali.

Obblighi su esportatori e beni sensibili

L'articolo 12 ter è esteso come base di autorizzazione per operazioni di disinvestimento/liquidazione di attività in Russia fino al 30 giugno 2024 o al 31 luglio 2024 per i servizi. L'articolo 12 quinquies viene riscritto per esentare espressamente i servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima.

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