Circolare numero 131 del 02-07-2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina gli adempimenti previdenziali connessi all'assunzione congiunta di lavoratori in agricoltura, individuando il "Referente Unico" tenuto alla Denuncia Aziendale e alla denuncia trimestrale DMAG. Vengono riepilogati i soggetti che possono procedere all'assunzione congiunta, le modalità di comunicazione al Centro per l'impiego tramite UnilavCong, le informazioni da inserire nella D.A. e le regole per la compilazione della DMAG. È inoltre previsto un periodo transitorio: la nuova gestione operativa decorre dalla DMAG del IV trimestre 2015, mentre per i primi tre trimestri 2015 la denuncia resta in capo alle singole aziende utilizzatrici del lavoratore.
Assunzione congiunta in agricoltura e adempimenti previdenziali del referente unico
Assunzione congiunta in agricoltura e adempimenti previdenziali
La circolare fornisce le istruzioni per gli adempimenti previdenziali connessi alla disciplina dell'assunzione congiunta di lavoratori dipendenti in agricoltura. Dopo aver richiamato il quadro normativo e le modalità di comunicazione già definite dal Ministero del lavoro, l'Istituto individua il soggetto obbligato agli adempimenti previdenziali, denominato "Referente Unico", e ne disciplina gli obblighi in materia di Denuncia Aziendale (D.A.) e denuncia trimestrale di manodopera (DMAG).
Quadro normativo e soggetti che possono assumere congiuntamente
La fattispecie dell'assunzione congiunta è stata introdotta dall'art. 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, che ha inserito nell'art. 31 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 i commi da 3-bis a 3-quinquies.
Possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti:
- imprese agricole, comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo;
- imprese agricole, comprese quelle costituite in forma cooperativa, riconducibili allo stesso proprietario;
- imprese agricole, comprese quelle costituite in forma cooperativa, riconducibili a soggetti legati da vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado;
- imprese legate da contratto di rete, quando almeno il 50% di esse sono imprese agricole.
La circolare ricorda inoltre che i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro instaurato.
Comunicazioni al Centro per l'impiego
Il D.M. 27 marzo 2014 ha definito le modalità di comunicazione di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei lavoratori assunti congiuntamente, da effettuarsi al Centro per l'impiego mediante il modello Unilav.
Le comunicazioni sono presentate:
- dall'impresa capogruppo, nei casi di gruppi di imprese;
- dallo stesso proprietario, nei casi di imprese appartenenti al medesimo soggetto;
- da un soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete, nei casi di imprese legate da parentela/affinità entro il terzo grado o da contratto di rete.
L'accordo e il contratto devono essere depositati presso le associazioni di categoria. Il Decreto Direttoriale n. 85 del 28 novembre 2014 ha poi disciplinato le modalità operative per le comunicazioni delle assunzioni congiunte in agricoltura, modificando il modello Unilav, denominato in questo caso UnilavCong. Dal 7 gennaio 2015 è consentito l'invio delle comunicazioni tramite l'applicazione web "Unilav-Congiunto" presente nel portale "Cliclavoro".
Il "Referente Unico" per gli adempimenti previdenziali
In coerenza con l'impostazione ministeriale e con finalità di semplificazione, l'Istituto individua gli stessi soggetti obbligati alle comunicazioni UnilavCong come soggetti tenuti agli adempimenti previdenziali, qualificandoli come "Referente Unico".
Il Referente Unico è quindi:
- l'impresa capogruppo, nell'ipotesi di gruppo di imprese;
- il proprietario, nell'ipotesi di imprese appartenenti allo stesso soggetto;
- il soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete depositati presso le associazioni di categoria, nell'ipotesi di imprese legate da parentela o affinità entro il terzo grado o da contratto di rete.
Tale soggetto è tenuto alla presentazione della Denuncia Aziendale e della denuncia trimestrale DMAG.
Denuncia Aziendale (D.A.)
Per poter procedere all'assunzione congiunta in agricoltura, le imprese interessate devono presentare, per il tramite del Referente Unico, una Denuncia Aziendale finalizzata a fornire tutte le informazioni riferite ai co-datori di lavoro.
La D.A. prevede un apposito quadro di nuova istituzione nel quale devono essere indicati:
- la tipologia dei co-datori, scegliendo una sola delle quattro fattispecie previste;
- il codice fiscale o la partita IVA delle imprese co-assuntrici;
- il codice CIDA, se l'azienda è agricola;
- la matricola INPS, se l'azienda è iscritta ad altra gestione non agricola;
- la data del contratto o dell'accordo, nei casi di parentela/affinità entro il terzo grado o di contratto di rete;
- l'associazione di categoria presso cui è depositato l'accordo o il contratto.
Nel prospetto dei co-datori devono essere riportati anche gli elementi identificativi dell'azienda individuata come Referente Unico.
La circolare precisa che il Referente Unico non deve necessariamente essere un'azienda agricola, ma deve essere un soggetto già presente negli archivi dell'Istituto, anche in altre gestioni. Deve quindi disporre, prima dell'invio della D.A., di una matricola INPS o di un codice CIDA; la medesima condizione è richiesta anche per le altre aziende co-datrici.
A seguito dell'approvazione della D.A. viene attribuito un nuovo Tipo Ditta per identificare le aziende che effettuano assunzioni congiunte in agricoltura. Diversamente da quanto avviene nell'ordinario processo di validazione delle D.A., in questo caso non viene attribuita alcuna Zona Tariffaria. Dopo l'approvazione, al Referente Unico viene assegnato un codice identificativo CIDA, utilizzabile per adempiere agli obblighi DMAG esclusivamente con riferimento ai lavoratori assunti congiuntamente dal gruppo di imprese rappresentate.
Denuncia trimestrale di manodopera (DMAG)
Per la denuncia di manodopera relativa ai lavoratori agricoli assunti congiuntamente, il Referente Unico deve trasmettere un apposito flusso DMAG, accreditandosi con il CIDA rilasciato a seguito della validazione della specifica D.A.
La denuncia può riguardare soltanto i lavoratori presenti nell'apposita sezione "Unilav-Congiunto". Per ciascun lavoratore il Referente Unico deve indicare il numero di giornate lavorate nei mesi oggetto di denuncia, ripartendole tra ciascuna azienda co-assuntrice che abbia utilizzato il lavoratore nel periodo di riferimento.
Di conseguenza, la DMAG deve riportare tanti codici CIDA quanti sono i co-datori di lavoro che hanno utilizzato il lavoratore assunto congiuntamente, compreso, se del caso, anche il CIDA già in possesso dell'azienda che solo successivamente si sia accreditata come Referente Unico.
Periodo transitorio
In attesa delle necessarie implementazioni dei sistemi operativi, la nuova gestione dell'assunzione congiunta in agricoltura sarà operativa dalla denuncia DMAG relativa al IV trimestre 2015, quindi da gennaio 2016. Un successivo messaggio dovrà fornire le istruzioni operative di dettaglio.
Poiché la fattispecie dell'assunzione congiunta è comunque operativa dal 7 gennaio 2015, per i primi tre trimestri del 2015 la denuncia contributiva DMAG dei lavoratori interessati deve essere effettuata dalle singole aziende appartenenti al gruppo che abbiano utilizzato il lavoratore assunto congiuntamente, denunciando le giornate lavorative prestate presso la propria azienda.
Punti principali
Quadro normativo e soggetti abilitati all'assunzione congiunta
La fattispecie dell'assunzione congiunta in agricoltura è stata introdotta dall'art. 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, che ha inserito nell'art. 31 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 i commi da 3-bis a 3-quinquies. Possono assumere congiuntamente imprese agricole, anche in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo, imprese riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati da parentela o affinità entro il terzo grado, nonché imprese legate da contratto di rete purché almeno il 50% siano imprese agricole. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro.
Comunicazioni al Centro per l'impiego e modello UnilavCong
Il D.M. 27 marzo 2014 ha definito le modalità di comunicazione di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei lavoratori assunti congiuntamente, da effettuarsi al Centro per l'impiego tramite il modello Unilav. Le comunicazioni sono eseguite dall'impresa capogruppo nei gruppi di imprese, dal proprietario per imprese dello stesso soggetto, oppure da un soggetto individuato da specifico accordo o dal contratto di rete nei casi di parentela/affinità entro il terzo grado o di contratto di rete; accordo e contratto vanno depositati presso le associazioni di categoria. Il Decreto Direttoriale n. 85 del 28 novembre 2014 ha introdotto le modalità operative e la denominazione UnilavCong per il modello relativo alle assunzioni congiunte in agricoltura; dal 7 gennaio 2015 è consentito l'invio tramite l'applicazione web Unilav-Congiunto nel portale Cliclavoro.
Individuazione del "Referente Unico" per gli adempimenti previdenziali
Ai fini previdenziali l'Istituto individua gli stessi soggetti obbligati alle comunicazioni UnilavCong come "Referente Unico": l'impresa capogruppo nei gruppi, il proprietario per le imprese riconducibili allo stesso soggetto, oppure il soggetto designato da accordo o contratto di rete depositati presso le associazioni di categoria. Il Referente Unico è responsabile della presentazione della Denuncia Aziendale (D.A.) e della denuncia trimestrale di manodopera (DMAG).
Denuncia Aziendale (D.A.) e contenuti del nuovo quadro dedicato
Le imprese legate dai rapporti previsti dalla norma devono presentare, tramite il Referente Unico, una Denuncia Aziendale finalizzata a raccogliere le informazioni riferite ai co-datori di lavoro. La D.A. deve includere un apposito quadro di nuova istituzione con: tipologia dei co-datori, scegliendo una sola tra le quattro fattispecie previste; codice fiscale o partita IVA delle imprese co-assuntrici; codice CIDA per le aziende agricole; matricola INPS per le aziende iscritte ad altra gestione non agricola; data del contratto o accordo per i casi di parentela/affinità o contratto di rete; associazione di categoria presso cui è depositato l'accordo o il contratto. Deve essere indicata anche l'azienda referente unico con i relativi elementi identificativi.
Requisiti del Referente Unico e validazione della D.A.
Il Referente Unico non deve necessariamente essere un'azienda agricola, ma deve essere un soggetto già presente negli archivi dell'Istituto, anche in altre gestioni. Prima dell'invio della D.A. deve quindi possedere una matricola INPS o un codice CIDA; la stessa condizione deve sussistere per le altre aziende co-datrici. In sede di approvazione della D.A. viene attribuito un nuovo Tipo Ditta per identificare le aziende che effettuano assunzioni congiunte in agricoltura. Non viene invece attribuita alcuna Zona Tariffaria. Dopo l'approvazione, al Referente Unico viene assegnato un codice identificativo CIDA con il quale gestire gli obblighi DMAG riferiti esclusivamente ai lavoratori assunti congiuntamente.
Denuncia trimestrale di manodopera (DMAG)
Per i lavoratori agricoli assunti congiuntamente, il Referente Unico deve trasmettere il flusso DMAG accreditandosi con il CIDA rilasciato dopo la validazione della D.A. La denuncia può riferirsi solo ai lavoratori presenti nella sezione Unilav-Congiunto. Per ciascun lavoratore devono essere indicati i giorni lavorati nei mesi oggetto di denuncia, ripartendoli tra tutte le aziende co-assuntrici che lo hanno utilizzato nel periodo di riferimento. La DMAG deve riportare tanti codici CIDA quanti sono i co-datori di lavoro che hanno utilizzato il lavoratore, compreso eventualmente il CIDA già posseduto dall'azienda che successivamente si accredita come Referente Unico.
Periodo transitorio e decorrenza operativa
Le nuove modalità operative saranno applicabili dalla denuncia DMAG relativa al IV trimestre 2015, ossia da gennaio 2016, in attesa degli adeguamenti dei sistemi informativi. Un successivo messaggio fornirà le istruzioni operative di dettaglio. Poiché l'assunzione congiunta è operativa dal 7 gennaio 2015, per i primi tre trimestri del 2015 la denuncia contributiva DMAG dei lavoratori interessati deve essere effettuata dalle singole aziende del gruppo che li hanno utilizzati, indicando le giornate lavorate presso ciascuna azienda.
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