Circolare numero 130 del 02-07-2015
Corresponsione della somma aggiuntiva per l’anno 2015 (c.d. quattordicesima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’erogazione della somma aggiuntiva prevista dalla legge n. 127/2007 per i pensionati con almeno 64 anni, definendo requisiti anagrafici, contributivi e reddituali, modalità di calcolo e gestione per le pensioni private, pubbliche, dello spettacolo e degli sportivi professionisti. Per il 2015 stabilisce gli importi spettanti in base all’anzianità contributiva, i limiti reddituali e le regole di valutazione dei redditi, oltre alle modalità operative di attribuzione, comunicazione e conguaglio per i soggetti già individuati o non individuati centralmente.
Somma aggiuntiva per pensionati ultra 64enni anno 2015
Somma aggiuntiva per pensionati ultra 64enni - anno 2015
La circolare illustra le modalità di riconoscimento della somma aggiuntiva prevista dall’art. 5, commi 1-4, della legge n. 127/2007 ai pensionati con almeno 64 anni di età. Per il 2015 vengono precisati requisiti, importi, limiti reddituali, criteri di calcolo e procedure operative per le diverse gestioni pensionistiche.
Quadro normativo e finalità
Il beneficio spetta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria. La somma aggiuntiva è determinata secondo la Tabella A allegata alla legge n. 127/2007, in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione che liquida il trattamento principale.
Requisito anagrafico
Per accedere alla prestazione è necessario aver compiuto almeno 64 anni di età. Per il 2015 rientrano i soggetti nati prima del 1° gennaio 1952. Il beneficio spetta anche in misura proporzionale a chi compie il 64° anno entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, considerando i mesi di possesso del requisito, compreso il mese di compimento dell’età. La circolare precisa inoltre che, in caso di pensioni con decorrenza diversa dal 1° gennaio, l’importo è proporzionato ai mesi di effettiva spettanza.
Requisiti contributivi e importi per il 2015
Per il 2015 gli importi sono modulati secondo l’anzianità contributiva:
- fino a 15 anni di contribuzione per i lavoratori dipendenti e fino a 18 anni per gli autonomi: € 336,00;
- oltre 15 e fino a 25 anni per i dipendenti e oltre 18 e fino a 28 anni per gli autonomi: € 420,00;
- oltre 25 anni per i dipendenti e oltre 28 anni per gli autonomi: € 504,00.
Ai fini del calcolo si considerano tutte le contribuzioni utili: obbligatorie, figurative, volontarie e da riscatto, oltre a quelle usate per la liquidazione di supplementi. Nelle pensioni in regime internazionale vale solo la contribuzione italiana. Nelle pensioni in totalizzazione e cumulo (categorie 070, 071, 072, 170, 171 e 172) sono utili soltanto le anzianità accreditate nelle gestioni degli enti pubblici (INPS, ENPALS, INPDAP, IPOST), mentre restano escluse quelle maturate presso enti e casse privati.
In caso di titolarità di più trattamenti pensionistici, la somma aggiuntiva è erogata unicamente sul trattamento principale, inteso come quello con maggiore anzianità contributiva. Per il solo caso di pensione ai superstiti, la contribuzione complessiva utile è ridotta in aliquota di reversibilità.
Requisiti reddituali e limiti di reddito
Il beneficio è riconosciuto sulla base del solo reddito personale. La verifica reddituale viene effettuata in relazione agli anni di contribuzione e non deve oltrepassare i limiti massimi previsti. La somma aggiuntiva è corrisposta integralmente fino a 1,5 volte il trattamento minimo; oltre tale soglia opera una clausola di salvaguardia, per cui l’importo viene ridotto della parte eccedente il limite.
Per il 2015 la circolare indica, tra gli altri, un trattamento minimo mensile pari a € 501,89 e i seguenti limiti massimi di reddito:
- € 10.122,86 per la fascia contributiva fino a 15 anni/18 anni;
- € 10.206,86 per la fascia successiva;
- € 10.290,86 per la fascia oltre 25 anni/28 anni.
Gli importi sono determinati con il coefficiente di perequazione definitivo per il 2015 pari allo 0,2%.
Redditi da considerare ed esclusioni
Nel reddito da valutare rientrano i redditi assoggettabili a IRPEF, i redditi esenti, quelli soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, nonché i redditi prodotti all’estero o in Italia presso enti e organismi internazionali.
Sono espressamente esclusi:
- trattamenti di famiglia comunque denominati;
- indennità di accompagnamento;
- reddito della casa di abitazione;
- trattamenti di fine rapporto;
- competenze arretrate soggette a tassazione separata.
La circolare richiama inoltre ulteriori esclusioni già precisate in precedenti documenti: pensioni di guerra, indennità per ciechi parziali e per sordi prelinguali, indennizzo L. 210/1992, la somma aggiuntiva di € 154,94 prevista dalla L. 388/2000 e i sussidi economici occasionali erogati da Comuni o altri enti per bisogni contingenti.
Anno di riferimento del reddito e carattere provvisorio del pagamento
Per la prima concessione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso. Per le erogazioni successive alla prima si considerano invece i redditi da prestazione risultanti nel Casellario centrale dei pensionati nello stesso anno di erogazione e i redditi diversi da prestazione dell’anno precedente.
Per il 2015, i redditi diversi vengono quindi presi in esame con riferimento al 2014, salvo indisponibilità dei dati, nel qual caso si ricorre ad annualità precedenti. La prestazione viene corrisposta in via provvisoria e il diritto è verificato successivamente sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.
Pensioni delle gestioni private
Per le gestioni private la circolare elenca le categorie di pensione escluse dall’attribuzione del beneficio, tra cui INVCIV, PS, AS, VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, VOCRED, VOCOOP, VOESA, VOSPED, IOSPED, SOSPED, INDCOM, VOBANC, IOBANC, SOBANC, VESO33 e VESO92. Sono inoltre escluse le pensioni soggette a sostituzione Stato o rivalsa enti locali, quelle dei lavoratori extracomunitari rimpatriati e le pensioni della ex SPORTASS.
La circolare ricorda anche che l’aumento non è stato attribuito alle pensioni già escluse in precedenza per segnalazione delle sedi.
Aggiornamenti informatici per le gestioni private
Il database pensioni è aggiornato con la movimentazione nel segmento GP1, con memorizzazione dell’importo nel segmento GP3 e con l’indicazione del codice 841 nel segmento GP8 della pensione su cui è corrisposto il beneficio. Sono inoltre previsti codici diario specifici per elaborazione, conguaglio corrisposto o scarto al calcolo. La somma aggiuntiva è anche visualizzabile tramite procedura ARTE sulla pensione interessata.
Pensioni delle gestioni pubbliche
Per le gestioni pubbliche, ai fini della verifica reddituale, si utilizzano sempre i redditi diversi da pensione dichiarati in sede di domanda, mentre per i redditi da pensione si considerano quelli presunti conseguiti nel corso del 2015. Anche in questo caso la corresponsione è provvisoria e il diritto viene verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.
La circolare informa inoltre che, sulla intranet della gestione pubblica, nella sezione "PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI", sono pubblicati i nominativi dei soggetti esclusi dal pagamento per carenza dei requisiti, con indicazione della motivazione. La sede deve quindi notificare tempestivamente agli interessati la mancata corresponsione.
Pensioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti
Per gli iscritti ai Fondi Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti, la somma aggiuntiva varia in relazione all’anzianità contributiva maturata alla data di decorrenza della pensione. Ai fini del calcolo si applica la disciplina dell’art. 1 del D.P.R. n. 1420/1971 e la normativa ex ENPALS e AGO richiamata dalla circolare.
La determinazione dell’anzianità contributiva avviene rapportando i contributi giornalieri ex ENPALS all’"anno contributivo ENPALS" secondo il gruppo o raggruppamento e la data di decorrenza della pensione. La contribuzione diversa da quella obbligatoria ENPALS è valutata secondo le regole dell’AGO del Fondo Lavoratori Dipendenti.
Se la pensione è stata eliminata dai ruoli di pagamento per decesso del titolare, la somma aggiuntiva spetta agli aventi diritto per il medesimo periodo in cui sarebbe spettata al dante causa, con liquidazione dell’ultimo mese secondo le regole di corresponsione dei ratei.
Aggiornamenti informatici per ex ENPALS
L’importo del beneficio è stato inserito nell’area "crediti e debiti" della maschera PNCTA1 mediante il codice di credito esente CE78 con data ruolo 07/2015. L’importo è visibile nel campo 19 della cedola di pagamento del mese di luglio 2015 e l’inserimento è stato generato dalla variazione batch 705 relativa alla somma aggiuntiva L. 127/2007.
Attribuzione centralizzata, domande e comunicazioni ai pensionati
La somma aggiuntiva è stata attribuita in modo generalizzato sulla mensilità di luglio 2015 ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2015, risultavano in possesso dei requisiti reddituali e avevano almeno 64 anni. Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico dal 1° agosto 2015 in poi, l’erogazione avverrà con una successiva elaborazione sulla rata di dicembre 2015.
Ai pensionati non pagati centralmente per assenza di informazioni reddituali sarà inviata una lettera con invito a presentare domanda e dichiarazione dei redditi relativa al 2014. I titolari di pensione delle gestioni private e di spettacolo/sport possono presentare domanda online, se in possesso di PIN, oppure tramite patronato; i titolari di pensioni delle gestioni pubbliche devono rivolgersi direttamente alla sede INPS.
Ai pensionati delle gestioni private e di spettacolo/sport beneficiari viene inviata una comunicazione specifica e il pagamento è evidenziato nel cedolino di luglio 2015; per i pensionati ex ENPALS la comunicazione è riportata nelle annotazioni del certificato di pensione.
Punti principali
Ambito e finalità del beneficio
La somma aggiuntiva è riconosciuta, a partire dal 2007, ai pensionati ultra sessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’AGO e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria. L’importo è determinato in base alla Tabella A allegata alla legge n. 127/2007, secondo l’anzianità contributiva complessiva e la gestione che liquida il trattamento principale.
Requisiti anagrafici per il 2015
Il beneficio spetta ai pensionati che abbiano compiuto almeno 64 anni; per il 2015 rilevano i nati prima del 1° gennaio 1952. L’aumento spetta in misura proporzionale anche a chi compie 64 anni entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, in relazione ai mesi di possesso del requisito anagrafico, incluso il mese del compimento dell’età, e può essere riproporzionato se la pensione ha decorrenza diversa dal 1° gennaio.
Requisiti contributivi e importi 2015
Per il 2015 la somma aggiuntiva varia in base agli anni di contribuzione: fino a 15 anni per i lavoratori dipendenti e fino a 18 per gli autonomi spettano € 336,00; oltre 15 e fino a 25 anni per i dipendenti e oltre 18 e fino a 28 per gli autonomi spettano € 420,00; oltre tali soglie spettano € 504,00. Ai fini del diritto si considera tutta la contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto, nonché quella utilizzata per supplementi; nelle pensioni in regime internazionale vale solo la contribuzione italiana, mentre nelle prestazioni in totalizzazione e cumulo si considerano solo le anzianità accreditate nelle gestioni degli enti pubblici, escludendo enti e casse privati.
Limiti reddituali e criteri di valutazione
Il beneficio è riconosciuto sulla base del solo reddito personale, che non deve superare i limiti stabiliti in relazione agli anni di contribuzione. La somma aggiuntiva è erogata integralmente fino a 1,5 volte il trattamento minimo; oltre tale soglia opera una clausola di salvaguardia, per cui l’importo è ridotto della quota eccedente il limite. Per il 2015 i limiti massimi indicati sono € 10.122,86 per la fascia fino a 15 anni/18 anni e € 10.206,86 e € 10.290,86 per le fasce contributive superiori, con importi determinati considerando il coefficiente di perequazione definitivo dello 0,2%.
Redditi da considerare ed esclusioni
Nel computo sono inclusi i redditi assoggettabili a IRPEF, quelli esenti, quelli soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, compresi i redditi prodotti all’estero o presso enti e organismi internazionali. Sono esclusi, tra gli altri, trattamenti di famiglia, indennità di accompagnamento, reddito della casa di abitazione, TFR, competenze arretrate tassate separatamente, pensioni di guerra, indennità per ciechi parziali e per sordi prelinguali, indennizzi L. 210/1992, la somma aggiuntiva di € 154,94 prevista dalla L. 388/2000 e i sussidi occasionali erogati dai Comuni o altri enti per bisogni contingenti.
Anno di riferimento del reddito e provvisorietà del pagamento
Per la prima concessione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso; per le erogazioni successive si utilizzano i redditi da prestazione presenti nel Casellario centrale dei pensionati relativi allo stesso anno di erogazione e i redditi diversi da prestazione dell’anno precedente. Per le prime concessioni i redditi diversi sono quelli del 2015, mentre per le successive si considerano quelli del 2014, salvo indisponibilità dei dati, nel qual caso si ricorre agli anni precedenti. La prestazione è corrisposta in via provvisoria e il diritto viene verificato sulla dichiarazione dei redditi definitiva.
Esclusioni per le pensioni delle gestioni private
La somma aggiuntiva non spetta a una serie di categorie di pensione, tra cui, fra le altre, INVCIV, PS, AS, VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, VOCRED, VOCOOP, VOESA, VOSPED, IOSPED, SOSPED, INDCOM, VOBANC, IOBANC, SOBANC, VESO33 e VESO92. È inoltre esclusa per pensioni soggette a sostituzione Stato o rivalsa enti locali, per trattamenti ai lavoratori extracomunitari rimpatriati e per pensioni della ex SPORTASS, nonché per posizioni già escluse a seguito di segnalazione delle sedi.
Pensioni delle gestioni pubbliche
Per le gestioni pubbliche, ai fini reddituali si utilizzano i redditi diversi da pensione dichiarati dal pensionato in sede di domanda e, per i redditi da pensione, quelli presunti conseguiti nel 2015. Anche in questo caso la corresponsione è provvisoria. La circolare segnala che sulla intranet della gestione pubblica sono pubblicati i nominativi dei pensionati non pagati per carenza dei requisiti, con motivazione, e che la sede deve notificare tempestivamente agli interessati la mancata corresponsione.
Pensioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti
Per i Fondi Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti, gli iscritti sono trattati come lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 1420/1971 e della normativa richiamata. Il numero di anni di anzianità contributiva, utile a modulare l’aumento, è determinato convertendo i contributi giornalieri ex ENPALS in anni contributivi secondo il gruppo o raggruppamento e la decorrenza della pensione; la contribuzione non ENPALS è valutata secondo le regole dell’AGO del Fondo Lavoratori Dipendenti. In caso di pensione eliminata per decesso, la somma aggiuntiva è spettante agli aventi diritto per il medesimo periodo in cui sarebbe spettata al titolare originario.
Modalità operative, codici e comunicazioni
Per le pensioni private il database è aggiornato con la movimentazione nel segmento GP1, con memorizzazione dell’importo nel segmento GP3 e con il codice 841 nel segmento GP8; sono previsti codici diario dedicati (0710, 0711, 0712) e la visualizzazione tramite procedura ARTE. Per le gestioni ex ENPALS l’importo è inserito nell’area crediti e debiti della maschera PNCTA1 con codice CE78 e data ruolo 07/2015, ed è visibile nel campo 19 della cedola di luglio 2015. Ai pensionati delle gestioni private e di spettacolo/sport viene inviata comunicazione specifica e il pagamento risulta anche nel cedolino di luglio 2015; per gli ex ENPALS la disposizione compare nelle annotazioni del certificato di pensione.
Soggetti non individuati centralmente e domande
La somma aggiuntiva è stata attribuita centralmente sulla mensilità di luglio 2015 ai soggetti con requisiti reddituali e almeno 64 anni al 31 luglio 2015. Per chi perfeziona il requisito anagrafico dal 1° agosto 2015 in poi, l’erogazione avverrà con successiva elaborazione sulla rata di dicembre 2015. Ai pensionati non pagati per assenza di informazioni reddituali è inviata una lettera con invito a presentare domanda e dichiarazione reddituale 2014; i titolari di pensioni private o di spettacolo/sport possono fare domanda online con PIN o tramite patronato, mentre i titolari di pensioni pubbliche devono presentare domanda direttamente alla sede INPS.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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