Cassazione Civile, Ordinanza n. 29144/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato, salvo alcuni capi, la decisione di primo grado su un preavviso di iscrizione ipotecaria fondato su numerose cartelle di pagamento, oltre che su un avviso di accertamento esecutivo e un avviso di addebito. In particolare, il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto rituale la notifica presso la residenza anziché presso il domicilio eletto in dichiarazione fiscale; 2) nullità delle notifiche eseguite alla residenza, perché asseritamente compiute in violazione delle formalità previste, con specifico riferimento a notifiche effettuate ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c.; per alcune cartelle, inoltre, lamentava che la CTR non si fosse pronunciata e che comunque mancassero i presupposti per il rito degli irreperibili, essendo egli iscritto all'albo degli avvocati e indicando un diverso domicilio professionale. L'Agenzia resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché formalmente prospettato come violazione di legge ma in realtà diretto a ottenere una nuova valutazione di merito sull'accertamento della CTR, la quale aveva rilevato che il contribuente non aveva provato di aver eletto il domicilio fiscale indicato. Quanto alle ulteriori censure sulle modalità di notifica, la Corte le ha ritenute generiche e astratte: per alcune cartelle la notificazione diretta ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 non era specificamente contestata; per le notifiche ex artt. 140 e 143 c.p.c. il ricorso non indicava in concreto in che cosa consistesse la nullità, né forniva elementi temporali o fattuali utili. La Corte ha anche osservato che, per le notifiche agli irreperibili, ciò che rileva è l'effettiva conoscibilità del destinatario nel luogo della notifica e non il mero dato formale del domicilio professionale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con la declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
La censura è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui mirava a contestare in fatto l'accertamento del giudice di merito sulla mancata prova dell'elezione di domicilio fiscale.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato per le notifiche dirette di alcune cartelle di pagamento, che non erano oggetto di specifica contestazione in cassazione.
art. 140 c.p.c.
La dedotta nullità delle notifiche eseguite secondo tale forma è stata ritenuta generica, perché non accompagnata da indicazioni concrete sulle asserite omissioni o irregolarità.
art. 143 c.p.c.
Per le notifiche agli irreperibili la Corte ha ribadito che rileva la concreta irreperibilità del destinatario nel luogo della notifica, non la mera esistenza di un domicilio professionale diverso.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come possibile base normativa delle notifiche agli irreperibili, in coerenza con la disciplina speciale delle notificazioni tributarie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il testo applicabile all'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- La censura di violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto già compiuta dal giudice di merito.
- Chi deduce l'inesistenza o nullità della notifica deve indicare specificamente quale formalità sia stata omessa o violata e in quale momento si sia verificata l'irregolarità; doglianze generiche o astratte non sono scrutinabili.
- Per la notifica agli irreperibili non è निर्णinate? Actually need Italian.
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