Ordinanza n. 4179/2026 - Roma, Sezione 3T
previa sospensione dell'efficacia, • per l’accertamento, previa adozione di idonee misure cautelari anche monocratiche d’urgenza, dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal GSE S.p.a. sulle istanze presentate dalla ricorrente rispettivamente in data 15.04.2026, 22.05.2026 e 09.06.2026 (all. 1, 2 e 3) con le quali si chiedeva l’immediato ripristino dell’erogazione dei pagamenti sia dei corrispettivi dell’energia (RID) per tutti gli impianti di cui è titolare e sia degli incentivi (FTV) relativi ai soli n. 67 impianti fotovoltaici non oggetto di decadenza - incentivi già riconosciuti e mai oggetto di decadenza, revoca o sospensione -, nonché, • per la declaratoria dell’obbligo del GSE S.p.a. di disporre l’immediata erogazione dei pagamenti con provvedimento espresso e, per l’effetto, • per l’accertamento del diritto della ricorrente a percepire i corrispettivi della produzione di energia e gli incentivi maturati e maturandi e • per la condanna del GSE S.p.a. al pagamento delle somme trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché, in via alternativa e subordinata: • per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari anche monocratiche d’urgenza, dell’atto e/o provvedimento con cui sono stati di fatto interrotti e/o sospesi i pagamenti (attuato tramite interruzione dei flussi finanziari sul portale informatico del GSE, a partire dal mese di ottobre 2025 per gli importi riferiti agli incentivi (FTV) e dal mese di febbraio 2026 per gli importi riferiti ai corrispettivi dell’energia (RID)), atto e/o provvedimento non meglio identificato, con cui il GSE ha disposto il congelamento totale di ogni corrispettivo e incentivo spettante alla società Eurobox Impianti S.r.l. sia per i 15 impianti oggetto di decadenza, sia per i restanti 67 impianti del tutto estranei alla contestazione; nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, nella misura in cui la comunicazione sul portale GSE dovesse essere qualificata dal Tribunale come atto provvedimentale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze di ripristino dei pagamenti e atto o comportamento del GSE consistente nel congelamento dei corrispettivi dell'energia e degli incentivi tramite interruzione dei flussi finanziari sul portale informatico
Esito
La controversia
La società ricorrente ha proposto, in via principale, domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal GSE sulle istanze del 15 aprile, 22 maggio e 9 giugno 2026, con cui aveva chiesto il ripristino dei pagamenti dei corrispettivi dell'energia relativi a tutti gli impianti e degli incentivi relativi a 67 impianti fotovoltaici non interessati da provvedimenti di decadenza. Ha inoltre chiesto la declaratoria dell'obbligo del GSE di provvedere espressamente, l'accertamento del diritto a percepire i corrispettivi e gli incentivi maturati e maturandi e la condanna al pagamento delle somme trattenute, oltre accessori. In via alternativa e subordinata ha domandato l'annullamento dell'atto o provvedimento, non meglio identificato, con cui il GSE avrebbe interrotto o sospeso i pagamenti: da ottobre 2025 per gli incentivi e da febbraio 2026 per i corrispettivi dell'energia, estendendo il congelamento anche ai 67 impianti estranei alla contestazione relativa ad altri 15 impianti. Sono state richieste misure cautelari, anche monocratiche d'urgenza.
La decisione
Il TAR ha rilevato che il ricorso cumula domande sottoposte a riti diversi: la domanda avverso il silenzio e le domande di annullamento e accertamento con pretese patrimoniali. Ai sensi dell'art. 32 c.p.a. ha quindi disposto la conversione del rito in quello ordinario. Non ha definito nel merito né le domande principali né la domanda cautelare, ritenendo che gli interessi della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelati mediante la fissazione sollecita dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha fissato l'udienza pubblica del 4 dicembre 2026 e ha invitato il GSE a chiarire, con memoria da depositare almeno 40 giorni prima, la natura, il fondamento normativo e la finalità del diritto o potere esercitato a tutela del proprio credito. La regolazione delle spese, comprese quelle della fase cautelare, è stata rinviata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 32 c.p.a.
In presenza di un cumulo di domande soggette a riti diversi, il giudice ha ritenuto applicabile il rito ordinario.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il giudice può tutelare sollecitamente gli interessi della parte mediante la fissazione dell'udienza di merito, senza adottare una distinta misura cautelare.
Massime di principio
- Quando un unico ricorso cumula domande assoggettate a riti processuali diversi, il giudice può disporre la conversione nel rito ordinario ai sensi dell'art. 32 c.p.a., anziché trattare separatamente le domande secondo riti differenti.
- Nella fase cautelare, qualora la sollecita fissazione dell'udienza di merito sia idonea a tutelare gli interessi della parte, il giudice può avvalersi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e rinviare la definizione delle questioni sostanziali alla decisione di merito.
- Quando un gestore interrompe o congela pagamenti spettanti a un operatore economico per tutelare un proprio credito, il giudice può richiedere che siano chiariti la natura giuridica, il fondamento normativo e la finalità del potere o diritto esercitato.
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