Cassazione Penale, Ordinanza n. 16823/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di legittimità l'imputato ha proposto ricorso deducendo il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale. Il ricorso, tuttavia, è stato ritenuto meramente riproduttivo di censure già formulate in appello, generiche e di contenuto fattuale, già esaminate e disattese dalla Corte di merito con argomenti giuridicamente corretti. La Corte territoriale aveva confermato la fittizietà delle prestazioni indicate in fattura sulla base di plurimi indici: genericità delle fatture, assenza di documentazione tra le parti prima e dopo l'emissione, mancata conoscenza della società fornitrice da parte del consulente del lavoro, assenza di un contratto di appalto, mancanza delle fatture nella contabilità della società emittente, prelevamento da parte di terzi delle somme versate con bonifico senza giustificazione plausibile, insufficienza di dipendenti, contabilità e struttura aziendale della società emittente. Il difensore si è limitato a insistere per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché aspecifico e meramente reiterativo di doglianze di merito già disattese. Ha rilevato che la motivazione della Corte di appello sulla fittizietà delle prestazioni fatturate era una valutazione di fatto non manifestamente illogica e quindi non censurabile in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 192 c.p.p.
Non citato espressamente, ma la decisione valorizza una valutazione probatoria di merito fondata su plurimi indici convergenti non manifestamente illogici, insindacabili in cassazione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione quando la sentenza di merito si fondi su una valutazione fattuale logica e coerente, sorretta da plurimi elementi convergenti.
- La fittizietà di prestazioni fatturate può essere desunta da indici sintomatici quali genericità delle fatture, assenza di contratto, mancanza di documentazione contabile e organizzativa, e movimentazioni finanziarie non giustificate.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di colpa del ricorrente non ravvisata dalla Corte, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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