Ordinanza n. 1290/2026 - Salerno, Sezione 3
per il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto di patologia derivante da infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento del danno biologico asseritamente subito per l’insorgenza di una patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio. Ha dedotto che l’infermità sarebbe causalmente riconducibile all’esposizione a nanoparticelle di uranio impoverito o ad altre sostanze nocive, all’intensa profilassi vaccinale e allo stress connesso al servizio, in particolare durante missioni all’estero. Ha inoltre sostenuto di non avere ricevuto adeguati dispositivi di protezione individuale né informazioni sui rischi presenti nei luoghi di impiego. Secondo il ricorrente, il riconoscimento ministeriale della dipendenza da causa di servizio e dell’equiparazione alle vittime del dovere avrebbe accertato il nesso causale tra attività lavorativa e patologia e fondato la pretesa risarcitoria. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Il Collegio, ritenendo necessari accertamenti tecnici sulla causalità, sulla quantificazione del danno biologico e sul coordinamento tra risarcimento e somme già percepite a titolo indennitario, ha disposto verificazione.
La decisione
Il giudice non ha definito nel merito la domanda risarcitoria. Ha disposto una verificazione, affidata al Direttore del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’INAIL, con facoltà di delega a un medico idoneo del medesimo Istituto e di avvalersi di ausiliari specialistici. Il verificatore dovrà accertare, secondo il criterio del più probabile che non, se la patologia sia riconducibile all’esposizione a uranio impoverito o nanoparticelle e/o ai cicli vaccinali effettuati in vista delle missioni; dovrà inoltre valutare il danno biologico in termini percentuali o di punteggio e quantificarlo secondo le Tabelle del Tribunale di Milano. Anche in caso di risposta negativa al primo quesito, dovrà quantificare il danno biologico eventualmente sofferto. Dovrà infine applicare il principio della compensatio lucri cum damno, sottraendo dal risarcimento le somme già percepite dal ricorrente a titolo indennitario, sulla base degli atti. Le parti potranno nominare consulenti tecnici e formulare osservazioni sulla bozza di relazione entro dieci giorni. La relazione, motivata e comprensiva delle osservazioni dei consulenti di parte, dovrà essere depositata entro 150 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. È stato posto provvisoriamente a carico di ciascuna parte un anticipo di 1.000 euro, per complessivi 2.000 euro. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 18 maggio 2027.
Norme richiamate
art. 66, comma 3, c.p.a.
prevedere un anticipo sul compenso spettante al verificatore
La disposizione è utilizzata per porre provvisoriamente a carico delle parti un anticipo sul compenso e sulle spese del verificatore, in attesa della liquidazione definitiva all’esito del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità della ricorrente, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
La norma è richiamata quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
Il richiamo sostiene la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nel testo diffuso.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità della ricorrente, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
La disposizione è richiamata, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per giustificare l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la decisione di una domanda risarcitoria dipende da accertamenti specialistici sulla riconducibilità causale di una patologia all’attività di servizio, il giudice amministrativo può disporre verificazione, affidandola a un organismo tecnico qualificato e assicurando il contraddittorio tra le parti.
- Nelle controversie risarcitorie per danno biologico, la verificazione può comprendere sia l’accertamento del nesso causale secondo il criterio del più probabile che non sia la valutazione percentuale dell’incidenza sull’integrità psico-fisica e la quantificazione monetaria mediante tabelle giudiziarie.
- La verificazione può essere disposta anche con quesiti autonomi e graduati, imponendo al verificatore di quantificare il danno biologico anche qualora non sia confermato il nesso causale specificamente prospettato dal ricorrente.
- Nella quantificazione del danno risarcibile deve essere considerato il principio della compensatio lucri cum damno, mediante detrazione delle somme già percepite dal danneggiato a titolo indennitario quando riferibili al medesimo pregiudizio.
- Il giudice può porre provvisoriamente a carico di entrambe le parti, in quote uguali, l’anticipo sul compenso e sulle spese del verificatore, rinviando la liquidazione definitiva alla decisione conclusiva.
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