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Legge

L.R. Umbria 28/2014

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazioni e di remittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)).

Normativa regionaleL.R. Umbria 28/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso l’Assemblea legislativa dell’Umbria il CO.RE.COM., ne definisce composizione, durata, incompatibilità, decadenza, funzioni proprie e delegate AGCOM, organizzazione, indennità e programmazione. Abroga gran parte della previgente disciplina regionale del 2000, che resta solo come cornice sulle comunicazioni. Vigore dal giorno successivo alla pubblicazione; prime regole transitorie per l’insediamento iniziale.

Istituzione e disciplina del CO.RE.COM. Umbria

Istituzione e disciplina del CO.RE.COM. Umbria

La legge istituisce presso l’Assemblea legislativa della Regione Umbria il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.), definendone natura, composizione, funzioni, organizzazione e regime economico. Il provvedimento recepisce il quadro statale in materia di comunicazioni e coordina l’assetto regionale con le funzioni delegate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Natura, ruolo e funzioni generali

Il CO.RE.COM. è configurato come organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con compiti territoriali di governo, garanzia, controllo e vigilanza nel settore delle comunicazioni. È inoltre organo regionale di garanzia, consulenza e supporto della Regione. Oltre alle funzioni proprie e a quelle delegate, svolge anche le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Composizione, nomina e durata in carica

Il Comitato è composto da un Presidente e da due componenti scelti tra soggetti dotati di elevata, consolidata e documentata professionalità e competenza nei settori giuridico, economico e tecnologico delle comunicazioni, con garanzia di indipendenza dal sistema politico-istituzionale e dagli interessi di settore.

La procedura di nomina prevede che:

  • il candidato Presidente sia individuato su proposta del Presidente dell’Assemblea legislativa, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale;
  • il Presidente sia eletto dall’Assemblea legislativa a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, e, dalla quarta votazione, con la maggioranza assoluta se le prime tre non vanno a buon fine;
  • gli altri due componenti siano eletti a scrutinio segreto con voto limitato a un solo nome; in caso di parità, è eletto il più anziano d’età.

Gli eletti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Comitato tiene la prima seduta entro dieci giorni dal decreto di nomina. La durata della carica è di cinque anni; la rielezione immediata è esclusa, salvo per chi abbia svolto l’incarico per meno di due anni, sei mesi e un giorno.

Sostituzione dei componenti e rinnovo del Comitato

In caso di morte, dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un componente, l’Assemblea legislativa elegge il sostituto, che resta in carica fino alla scadenza naturale del Comitato. Se il CO.RE.COM. scende sotto i due componenti, si procede al rinnovo integrale.

I termini previsti sono:

  • rinnovo integrale ordinario o straordinario entro 45 giorni dalla scadenza o dal verificarsi della riduzione sotto la soglia minima;
  • rinnovo parziale entro 60 giorni dalla presa d’atto delle dimissioni o dall’evento di morte o impedimento permanente;
  • nel caso di decadenza, la sostituzione avviene contestualmente alla deliberazione di decadenza.

Incompatibilità, decadenza e obblighi di comunicazione

Le cariche di Presidente e componente del CO.RE.COM. sono incompatibili con incarichi politici e amministrativi di rilievo, con funzioni direttive in enti o società pubbliche nominate da organi istituzionali, con incarichi in partiti e movimenti politici e con rapporti professionali o societari nel settore delle comunicazioni, dell’editoria, della pubblicità e della rilevazione dell’ascolto. È incompatibile anche la dipendenza regionale.

Ogni componente deve comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato e al Presidente dell’Assemblea legislativa il sopravvenire di cause di incompatibilità.

La decadenza scatta se il componente:

  • non partecipa senza giustificato motivo a cinque sedute consecutive;
  • mantiene una causa di incompatibilità non rimossa.

Il procedimento di contestazione prevede che il Presidente dell’Assemblea legislativa contesti la causa entro sette giorni dalla conoscenza, con invito a rimuovere l’incompatibilità entro trenta giorni; l’interessato può presentare osservazioni e controdeduzioni entro trenta giorni. Nei dieci giorni successivi si procede all’archiviazione se la causa non sussiste o è stata rimossa, oppure si propone all’Assemblea la decadenza negli altri casi.

Dimissioni e comunicazioni istituzionali

Le dimissioni dei componenti sono presentate, tramite il Presidente del Comitato, al Presidente dell’Assemblea legislativa; quelle del Presidente sono presentate direttamente a quest’ultimo. I dimissionari continuano a esercitare le funzioni fino all’elezione dei successori.

Il Presidente dell’Assemblea legislativa comunica all’Autorità l’elezione del Comitato e del Presidente, nonché ogni variazione della composizione.

Funzioni del Presidente e funzionamento interno

Il Presidente rappresenta il CO.RE.COM., cura l’esecuzione delle deliberazioni, convoca e presiede le sedute, determina l’ordine del giorno e sottoscrive verbali e deliberazioni, oltre a curare i rapporti con gli organi regionali e con l’Autorità. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni sono esercitate dal componente più anziano.

Entro sessanta giorni dall’insediamento, il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina il funzionamento, anche con possibilità di delegare compiti preparatori e istruttori ai singoli componenti, e le modalità di consultazione di soggetti esterni pubblici e privati operanti nei settori delle comunicazioni e dell’informazione. Deve inoltre essere approvato un codice etico per componenti, dipendenti ed eventuali collaboratori o consulenti.

Indennità, missioni e trattamento economico

Al Presidente e agli altri componenti è riconosciuta un’indennità di funzione per dodici mensilità pari, rispettivamente, al 25% e al 10% dell’indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali. Ai componenti incaricati di missioni fuori sede spetta il trattamento economico di missione, comprensivo delle eventuali spese di soggiorno, previsto per i dirigenti regionali.

Struttura di supporto, autonomia gestionale e risorse

L’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa, sentito il Presidente del CO.RE.COM., individua la struttura di supporto all’interno dell’organizzazione assembleare. La struttura deve essere adeguata quantitativamente e qualitativamente alle funzioni da svolgere.

Nell’esercizio delle funzioni il Comitato può avvalersi, nei limiti del programma di spesa approvato, anche di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Per le funzioni delegate può inoltre avvalersi degli organi periferici dell’amministrazione statale utilizzabili dall’Autorità.

Il Comitato dispone di autonomia gestionale e operativa nell’ambito del programma annuale e della corrispondente dotazione finanziaria; le spese sono imputate ad apposito capitolo del bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa.

Funzioni proprie del CO.RE.COM.

Tra le funzioni proprie sono ricomprese attività di garanzia, monitoraggio e supporto regionale nel settore delle comunicazioni. In particolare il Comitato:

  • vigila sul pluralismo e sulla parità di accesso ai mezzi di informazione del sistema radiotelevisivo in ambito regionale, sia in periodi elettorali sia ordinari;
  • svolge le istruttorie per la graduatoria e l’erogazione dei contributi annuali alle emittenti televisive locali assegnati dal Ministero competente ai sensi della normativa statale;
  • effettua il monitoraggio qualitativo e quantitativo delle forme di comunicazione di interesse regionale;
  • regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale, garantendo spazi adeguati su temi di parità di genere;
  • svolge attività di indagine, studio e ricerca in materia di informazione e comunicazione;
  • formula proposte, orientamenti e indicazioni agli organi regionali quando debbano esprimere pareri o adottare provvedimenti in materie attinenti alle comunicazioni.

Funzioni delegate dall’Autorità

Il CO.RE.COM. esercita le funzioni di garanzia, gestione e controllo delegate dall’Autorità ai sensi della legge n. 249 del 1997, del d.lgs. n. 177 del 2005 e del regolamento dell’Autorità. Tali funzioni sono svolte nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dall’Autorità per assicurare il coordinamento nazionale.

L’esercizio delle funzioni delegate richiede apposite convenzioni sottoscritte dal Presidente dell’Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente dell’Assemblea legislativa e dal Presidente del CO.RE.COM.; le convenzioni individuano le singole funzioni delegate e le relative risorse economiche e strumentali. Le risorse trasferite dall’Autorità sono iscritte in un apposito capitolo del bilancio autonomo dell’Assemblea legislativa.

Programmazione, relazione annuale e rendiconto

Entro il 15 settembre di ogni anno il CO.RE.COM. presenta all’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa il programma di attività per l’anno successivo, con il fabbisogno finanziario; la parte relativa alle funzioni delegate va trasmessa anche all’Autorità. L’Ufficio di presidenza, sentito il Presidente del Comitato, approva il programma e determina mezzi e risorse da iscrivere a bilancio.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta all’Assemblea legislativa e all’Autorità:

  • una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull’attività svolta nell’anno precedente;
  • il rendiconto della propria dotazione finanziaria, allegato al rendiconto annuale dell’Assemblea legislativa.

Programma e relazione annuale sono resi pubblici d’intesa con l’Ufficio di presidenza, mediante gli strumenti informativi ritenuti opportuni.

Prima applicazione e regime transitorio

In sede di prima applicazione, il CO.RE.COM. deve essere eletto entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge e tenere la prima seduta entro dieci giorni dal decreto di nomina. L’organo già in carica alla data di entrata in vigore, allora in proroga ai sensi della previgente disciplina, resta in funzione fino all’insediamento del nuovo Comitato.

Copertura finanziaria

Per il 2014 gli oneri derivanti dalla legge sono coperti mediante lo stanziamento già previsto nel capitolo 20 “Fondo a disposizione del CO.RE.COM.” del bilancio autonomo dell’Assemblea legislativa. Per gli anni successivi la spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.

Modifiche e abrogazioni della legge regionale n. 3 del 2000

La legge modifica il titolo della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3, che diventa “Norme in materia di comunicazione”. Abroga inoltre numerose disposizioni della stessa legge, tra cui quelle specificamente dedicate all’istituzione e al funzionamento del precedente CO.RE.COM., mantenendo il nuovo assetto organico introdotto dalla presente legge.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

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