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Legge

L.R. Umbria 4/2015

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Normativa regionaleL.R. Umbria 4/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riforma la normativa umbra sull’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta, introducendo il turno unico, nuove regole su liste, candidature, voto e riparto dei seggi, oltre a limiti di spesa elettorale. Si applica alle elezioni regionali dell’Umbria ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina elettorale regionale dell’Umbria

Modifiche alla disciplina elettorale regionale dell’Umbria

La legge interviene sulla disciplina delle elezioni dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale dell’Umbria, modificando la legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2, e adeguando la normativa regionale alla legge statale n. 108/1968 come recepita. Il sistema è organizzato su circoscrizione unica regionale, turno unico e collegamento tra candidato Presidente e liste regionali.

Ambito applicativo e coordinamento normativo

Il provvedimento opera esclusivamente per la Regione Umbria. I richiami al “Consiglio regionale” contenuti nella normativa previgente devono intendersi riferiti all’Assemblea legislativa dell’Umbria; i riferimenti alle liste provinciali si intendono riferiti alle liste regionali, mentre i gruppi di liste vengono meno. Per quanto non disciplinato, si applica la normativa statale vigente in materia elettorale, in quanto compatibile.

Sistema di elezione e composizione dell’Assemblea legislativa

L’Assemblea legislativa è composta da venti membri, oltre al Presidente della Giunta regionale, ed è eletta contestualmente a quest’ultimo con suffragio universale e diretto, voto personale, eguale, libero e segreto. Le elezioni si svolgono a turno unico con criterio proporzionale tra coalizioni di liste regionali e liste non coalizzate, assicurando la rappresentanza delle minoranze. Il territorio regionale costituisce l’unica circoscrizione elettorale.

Collegamenti tra Presidente e liste; rappresentanza delle minoranze

Il Presidente della Giunta regionale fa parte dell’Assemblea legislativa. Sono eletti consiglieri anche i candidati Presidenti non risultati eletti, purché collegati a coalizioni o liste che abbiano ottenuto almeno un seggio; in tal caso si utilizza il seggio spettante alla coalizione o, se necessario, l’ultimo seggio della lista collegata, secondo i peggiori resti o, se tutti i seggi sono stati assegnati con quoziente intero, quello attribuito alla lista con minore cifra elettorale regionale. Alla coalizione o alle liste non collegate al Presidente eletto sono comunque riservati sette seggi, oltre a quello spettante al candidato Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al vincitore.

Spese elettorali

Sono fissati limiti massimi di spesa per la campagna elettorale: euro 100.000 per ciascun candidato Presidente e euro 25.000 per ciascun candidato nelle liste regionali. Le spese di propaganda riferite ai candidati, anche se sostenute da partiti o liste, sono imputate ai singoli candidati e devono essere indicate nella dichiarazione patrimoniale. Per ciascun partito, movimento o lista, le spese complessive non possono superare euro 1,00 moltiplicato per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nella circoscrizione regionale.

Presentazione delle liste regionali

Le liste si presentano all’Ufficio unico circoscrizionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la votazione, con apertura quotidiana anche nei festivi. Ogni lista deve rispettare il limite di genere: nessuno dei due generi può superare il 60% dei candidati, con arrotondamento a favore del genere sottorappresentato. La lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e al massimo 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione; in caso di scioglimento anticipato con anticipo delle elezioni di almeno 120 giorni rispetto alla scadenza quinquennale, il numero minimo e massimo delle sottoscrizioni è dimezzato.

Sottoscrizioni, documentazione e candidabilità

Nei quindici giorni precedenti il termine di presentazione, ogni comune deve consentire agli elettori di qualunque comune dell’Umbria di sottoscrivere le liste. Ogni firma va apposta su modulo contenente contrassegno, dati dei candidati e del sottoscrittore, con autenticazione da parte dei soggetti abilitati. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista. Alla lista vanno allegati: certificati di iscrizione alle liste elettorali dei sottoscrittori, accettazione di candidatura autenticata, dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di incandidabilità, certificato elettorale di ciascun candidato, modello del contrassegno e dichiarazione di collegamento a un candidato Presidente. Sono previste regole di tutela contro contrassegni identici, confondibili, religiosi o già respinti in precedenti consultazioni.

Candidature alla Presidenza della Giunta regionale

Le candidature a Presidente si presentano all’Ufficio unico circoscrizionale da parte di un delegato, nello stesso intervallo temporale previsto per le liste. Devono essere accompagnate dal certificato elettorale del candidato, dalla dichiarazione di collegamento con le liste, dall’accettazione autenticata e dalla dichiarazione sostitutiva sull’assenza di cause di incandidabilità. L’Ufficio ammette le candidature entro 24 ore e sorteggia l’ordine di stampa sulla scheda. Non è richiesta sottoscrizione da parte degli elettori. Non può candidarsi chi ha già ricoperto la carica per due mandati consecutivi.

Verifiche di ammissione e controlli sulle liste

L’Ufficio unico circoscrizionale elimina i candidati privi della dichiarazione sostitutiva, dell’accettazione o del certificato elettorale, nonché quelli per i quali emergano cause di incandidabilità. Le liste che, dopo tali verifiche, risultino composte da meno di quindici candidati sono dichiarate non valide. Le operazioni sono comunicate tempestivamente alla Regione per la stampa del manifesto, l’affissione nei comuni e la predisposizione delle schede elettorali.

Modalità di voto e scheda elettorale

Il voto per Presidente e Assemblea legislativa avviene su un’unica scheda. La scheda riporta i candidati Presidenti e, a fianco, i contrassegni delle liste collegate; per ciascuna lista sono previste righe per le preferenze. L’elettore può esprimere uno o due voti di preferenza nella stessa lista; se ne indica due, devono riguardare candidati di genere diverso, altrimenti la seconda preferenza è annullata.

L’elettore può:

  • votare solo il Presidente, estendendo il voto alla lista o coalizione collegata nei termini previsti;
  • votare il Presidente e una lista collegata;
  • votare solo una lista, con estensione automatica al Presidente collegato.

Il voto di preferenza espresso senza segnare il contrassegno vale anche per la lista e per il Presidente collegato. Il voto disgiunto non è ammesso: è nullo se il Presidente e la lista non sono collegati o se si votano liste collegate a Presidenti diversi.

Scrutinio, riparto dei seggi e soglie

L’Ufficio unico circoscrizionale effettua lo spoglio e il riesame delle schede contestate entro 24 ore dal ricevimento degli atti. Determina le cifre elettorali di coalizione e di lista, nonché le cifre individuali dei candidati, formando la graduatoria interna delle liste.

L’Ufficio centrale regionale proclama eletto il Presidente con il maggior numero di voti validi e ripartisce i seggi tra coalizioni e liste non coalizzate secondo il quoziente elettorale regionale. I seggi residui sono assegnati in base ai maggiori resti e, in caso di parità, alle maggiori cifre elettorali; in ulteriore parità si procede a sorteggio.

Per la coalizione o lista collegata al Presidente eletto:

  • se i seggi complessivi sono almeno 12, ne vengono attribuiti 12;
  • il riparto interno tra liste segue il quoziente di coalizione;
  • partecipano al riparto solo le liste con almeno il 2,5% dei voti validi regionali;
  • se una lista avrebbe diritto a oltre dieci seggi complessivi, i seggi ulteriori sono trasferiti ad altre liste della stessa coalizione che abbiano almeno il 2,5%.

Per le coalizioni o liste non collegate al Presidente eletto:

  • sono riservati 8 seggi, incluso quello attribuito al candidato Presidente non eletto con il maggior numero di voti immediatamente inferiore al vincitore;
  • i seggi sono ripartiti tra coalizioni/liste e, poi, tra le liste interne alla coalizione;
  • se nessuna lista della coalizione raggiunge il 2,5% e vi è diritto a più di un seggio, i seggi successivi al primo passano ad altre coalizioni o liste non collegate, secondo i voti residuati.

Surrogazioni in corso di legislatura

Se si rende vacante un seggio dell’Assemblea legislativa, subentra il primo candidato non eletto della stessa lista regionale, secondo la graduatoria delle cifre individuali. Se la lista esaurisce i candidati, il seggio passa alla lista della stessa coalizione con maggiore cifra elettorale regionale e, dentro questa, al candidato successivo nella graduatoria.

Per i seggi assegnati a candidati Presidente non eletti, le surroghe seguono regole differenziate a seconda del collegamento con coalizioni o liste non coalizzate, privilegiando in ogni caso il candidato della lista interessata o, in mancanza, altra lista della stessa coalizione o la lista con maggiori voti residuati non ancora utilizzati.

Norme finali e abrogazioni

Sono abrogati diversi commi e articoli della legge regionale n. 2/2010 e della legge n. 108/1968, nonché quasi tutta la legge n. 43/1995, salvo l’articolo 5, commi 4 e 5. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Aspetti finanziari

Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa complessiva fino a euro 4.000.000, in competenza e cassa, a valere sulla U.P.B. 01.1.002 "Consultazioni elettorali" (cap. 855) del bilancio regionale 2014-2016.

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