Salta al contenuto
Legge

L.R. Umbria 2/2015

Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande

Normativa regionaleL.R. Umbria 2/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge umbra disciplina sagre e feste popolari, fissando requisiti organizzativi, limiti di superficie e durata, criteri sui prodotti e menù, calendario regionale, controlli e sanzioni. Prevede anche il premio annuale “Sagra eccellente dell’Umbria”, una disciplina comunale di dettaglio e una norma transitoria per le manifestazioni già iscritte nei calendari comunali al 21 gennaio 2015.

Disciplina di sagre, feste popolari e somministrazione temporanea di alimenti e bevande

Disciplina delle sagre, delle feste popolari e della somministrazione temporanea in Umbria

La legge regionale dell’Umbria regola in modo organico sagre e feste popolari, nonché l’esercizio temporaneo dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande connessa a tali manifestazioni. L’obiettivo è valorizzare territorio, tradizioni, identità culturale e coesione sociale, nel rispetto di requisiti organizzativi, sanitari, di sicurezza e di programmazione sul territorio regionale.

Finalità e ambito di applicazione

La disciplina si applica alle manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e che sono connotate da eventi o iniziative collettive di natura culturale, storica, folcloristica, di promozione del territorio, politica, religiosa, di volontariato o sportiva. La legge opera solo nel territorio della Regione Umbria.

Sagra: definizione e requisiti specifici

La sagra è una manifestazione finalizzata alla valorizzazione di un territorio tramite l’utilizzo e la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni enogastronomiche rappresentative del territorio stesso. La disciplina impone condizioni stringenti:

  • gli spazi destinati al pubblico e alla somministrazione, nell’area della sagra, non possono superare il 70% della superficie complessiva disponibile, esclusi i parcheggi;
  • l’attività di somministrazione temporanea non può durare più di 10 giorni consecutivi;
  • almeno il 60% dei prodotti somministrati e indicati nel menù deve provenire da prodotti tradizionali regionali, DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT dell’Umbria, oppure da filiera corta, a chilometro zero e di qualità;
  • il 60% dei piatti e delle bevande del menù deve riferirsi ai prodotti e alle lavorazioni caratterizzanti la sagra, con indicazione del luogo di provenienza dei prodotti usati.

Attestazione “Sagra dell’Umbria” e premio annuale

Per l’inserimento nel calendario regionale, il comune assegna alle manifestazioni che rispettano i requisiti previsti l’attestazione “Sagra dell’Umbria”. La Giunta regionale definisce criteri e modalità di assegnazione. Dal 2015 è inoltre istituito il premio annuale “Sagra eccellente dell’Umbria”, destinato alle sagre che si distinguono per uso totale di prodotti tipici e di qualità, assenza di rifiuti indifferenziati e altri elementi coerenti con la legge. Il disciplinare di selezione è approvato dalla Giunta su proposta dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia - Umbria.

Feste popolari: definizione e limiti

La festa popolare è una manifestazione organizzata esclusivamente o prevalentemente per finalità culturali, storiche, politiche, religiose, sportive o di volontariato, non necessariamente legata alla valorizzazione del territorio, con somministrazione temporanea di alimenti e bevande. La denominazione non può contenere riferimenti espliciti, diretti o indiretti, a prodotti alimentari. Anche per le feste popolari valgono limiti organizzativi:

  • la superficie destinata alla somministrazione non può superare il 50% dell’area complessiva disponibile, esclusi i parcheggi;
  • l’attività di somministrazione non può durare più di 10 giorni consecutivi;
  • di norma, almeno il 60% dei prodotti somministrati e indicati nel menù deve provenire da prodotti da filiera corta, a chilometro zero e di qualità.

Somministrazione temporanea e intrattenimento: regole comuni

L’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande e quella di intrattenimento e svago, quando svolte congiuntamente in sagre e feste popolari, devono rispettare la normativa di pubblica sicurezza richiamata dalla legge statale e la disciplina sulla semplificazione amministrativa. La somministrazione temporanea, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, non comporta mutamento della destinazione d’uso degli edifici o delle unità immobiliari interessate.

Requisiti delle aree e condizioni di accessibilità

Lo svolgimento di sagre e feste popolari è subordinato alla presenza di specifici requisiti logistici e di sicurezza:

  • aree di parcheggio, anche provvisorie, dimensionate secondo gli standard del regolamento regionale sui servizi alla popolazione e riferite alle superfici destinate a somministrazione e intrattenimento;
  • parcheggi riservati a persone con disabilità, con percorso accessibile verso almeno parte delle aree interessate;
  • servizi igienici, di cui almeno uno accessibile autonomamente e in sicurezza alle persone con disabilità;
  • adeguato servizio di vigilanza nel rispetto della normativa statale.

Disciplina comunale

Il comune disciplina lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari in relazione alle caratteristiche del territorio. In particolare può:

  • riconoscere prodotti tipici locali o preparazioni caratterizzanti la sagra, anche ai fini dell’attestazione “Sagra dell’Umbria”;
  • disporre motivate deroghe ai requisiti dei parcheggi, anche prevedendo aree temporanee;
  • stabilire le modalità di comunicazione dell’elenco dei fornitori delle materie prime o dei semilavorati;
  • evitare la sovrapposizione di manifestazioni, coordinandosi con comuni limitrofi e con le rappresentanze del settore e delle associazioni organizzatrici;
  • regolare spostamenti di data e luogo delle manifestazioni già inserite nel calendario regionale;
  • disciplinare la raccolta differenziata e l’uso di stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili oppure biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432:2002;
  • stabilire criteri su orari ed emissioni sonore;
  • prevedere ulteriori adempimenti compatibili con la normativa vigente.

Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari

La Giunta regionale predispone un calendario regionale, inserito nelle banche dati di interesse regionale, che riporta denominazione, durata, luogo e altre informazioni delle manifestazioni. Per l’inserimento:

  • l’organizzatore presenta la richiesta al comune almeno 60 giorni prima della manifestazione, su apposito modello regionale;
  • per le sagre può dichiarare la destinazione dei proventi o altri elementi di qualità;
  • per le feste popolari può dichiarare l’uso di almeno il 60% di prodotti da filiera corta, a chilometro zero e di qualità. Il comune verifica requisiti e parametri, assegna l’attestazione “Sagra dell’Umbria” quando spettante e trasmette i dati alla Regione entro 10 giorni. Le variazioni di data o luogo delle manifestazioni già iscritte devono essere comunicate alla Regione dal comune entro 10 giorni. Il calendario è pubblicato sul sito istituzionale regionale.

Sanzioni, controlli e vigilanza

La legge prevede sanzioni amministrative, ferme restando quelle statali in materia di pubblici esercizi, igiene e sicurezza alimentare:

  • da 1.000 a 6.000 euro per superamento della durata massima, violazione della consecutività dei giorni o svolgimento fuori dal periodo indicato nel calendario regionale;
  • da 500 a 3.000 euro per mancato rispetto dei parametri dimensionali, mancanza dei requisiti delle aree o superamento dei limiti di superficie destinata alla somministrazione. Se la manifestazione si svolge senza essere inserita nel calendario regionale, si applica una sanzione da 1.000 a 6.000 euro e l’immediata interruzione; inoltre la manifestazione non può essere iscritta nel calendario nei due anni successivi alla violazione. I comuni svolgono vigilanza e controllo, anche tramite polizia provinciale convenzionata, e irrogano le sanzioni secondo la legge n. 689/1981 e la normativa regionale sulle sanzioni amministrative.

Modifica alla disciplina delle manifestazioni storiche

La legge aggiorna la disciplina regionale delle manifestazioni storiche, stabilendo che l’esercizio delle attività di somministrazione connesse è subordinato alle procedure autorizzative della normativa regionale vigente in materia di somministrazione temporanea. Inoltre, i prodotti somministrati e indicati nel menù devono provenire, di norma, per almeno il 60% da prodotti da filiera corta, a chilometro zero e di qualità.

Clausola valutativa

L’Assemblea legislativa controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati. A partire dal secondo anno dall’entrata in vigore, entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta trasmette una relazione su:

  • sagre inserite nel calendario e percentuali di prodotti somministrati;
  • feste popolari inserite nel calendario e percentuali di prodotti da filiera corta, chilometro zero e qualità;
  • sagre premiate come “Sagra eccellente dell’Umbria” e criteri di assegnazione;
  • controlli effettuati, violazioni riscontrate e sanzioni irrogate. I soggetti interessati devono fornire le informazioni necessarie.

Regime transitorio, finanziario e abrogazione

Per le sagre e feste popolari già iscritte nei calendari comunali alla data di entrata in vigore della legge continua ad applicarsi, per l’anno di iscrizione, la previgente disciplina della l.r. 46/1998, anche se abrogata. Per il premio annuale è autorizzata una spesa di 10.000 euro per il 2015, con copertura mediante riduzione di autorizzazioni di spesa del bilancio regionale; per gli anni successivi la spesa è determinata con la legge finanziaria regionale. La legge regionale 46/1998 è abrogata, salvo la disciplina transitoria prevista per le manifestazioni già calendarizzate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.