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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23849/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia traeva origine da una domanda proposta con rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. da una erede di un ex dipendente, poi proseguita dai figli dopo il decesso dell’originaria attrice, per ottenere dalla società datrice di lavoro il pagamento di una somma asseritamente dovuta in qualità di quota ereditaria. La pretesa si fondava su una precedente sentenza di Cassazione che aveva riconosciuto alla società il diritto di recuperare somme indebitamente trattenute sulle quote di un fondo di previdenza integrativa liquidate nel 1999. La Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione della società e rigettato la domanda, ritenendo prescritto il diritto azionato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente o relationem, con violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 24 Cost.; (2) violazione delle norme sulla prescrizione e sulla sua interruzione, sostenendo che il termine decennale non dovesse decorrere dal versamento indebito del 2000 ma dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva accertato il diritto alla restituzione. La Corte di cassazione, però, ha esaminato prioritariamente l’eccezione di tardività del ricorso e l’ha accolta, rilevando che la sentenza d’appello era stata notificata il 9 luglio 2020 e che il ricorso per cassazione era stato notificato solo l’8 ottobre 2020, oltre il termine breve di sessanta giorni ex artt. 325 e 326 c.p.c. Ha inoltre affermato che la sospensione feriale non si applicava, perché la controversia rientrava tra quelle di lavoro e previdenza, in quanto avente come antecedente necessario il rapporto di lavoro e riguardante obblighi di previdenza integrativa derivanti da esso. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese, a una somma ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza d’appello. Ha ritenuto non operante la sospensione feriale dei termini, poiché la controversia, pur avendo ad oggetto una pretesa restitutoria di somme relative a un fondo di previdenza integrativa, traeva direttamente origine dal rapporto di lavoro e rientrava quindi nelle controversie di lavoro e previdenza escluse dalla sospensione. Sono state inoltre poste a carico dei ricorrenti le spese di lite, una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato se dovuto. I motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito per il rilievo assorbente dell’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    utilizzato come base del procedimento introduttivo della domanda originaria in rito sommario.

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve di sessanta giorni decorre dalla notificazione della sentenza.

  • art. 326 c.p.c.

    con l’art. 325 disciplina il termine per impugnare, decorso il quale il ricorso è tardivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata del ricorso.

  • art. 380-bis, II comma, c.p.c.

    richiamato per la richiesta dei ricorrenti di decisione collegiale.

  • art. 111 Cost.

    invocato dai ricorrenti a sostegno della censura di motivazione apparente della sentenza di appello.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    invocato per la struttura e sufficienza della motivazione.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto di difesa e alla comprensibilità della decisione.

  • art. 2934 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di prescrizione estintiva.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

  • art. 2936 c.c.

    richiamato nei motivi, ma non oggetto di specifica applicazione nel merito.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato in tema di interruzione della prescrizione.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato per la prescrizione ordinaria decennale.

  • l. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3

    la sospensione feriale non si applica alle controversie di lavoro e previdenza ex art. 3.

  • R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92

    richiamato nel testo per il regime di esclusione della sospensione feriale in determinate controversie.

  • artt. 409 e 442 c.p.c.

    servono a individuare le controversie di lavoro e previdenza escluse dalla sospensione feriale.

  • art. 91 c.p.c.

    base della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    fonte della condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma per responsabilità aggravata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    fonte della condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    consente l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Ai fini del termine breve per proporre ricorso per cassazione, la notificazione della sentenza d’appello fa decorrere il termine di sessanta giorni; se il ricorso è notificato oltre tale termine, esso è inammissibile.
  • L’esclusione della sospensione feriale dei termini si applica anche alle controversie che, per petitum sostanziale e causa petendi, trovano il loro antecedente necessario nel rapporto di lavoro o in obblighi previdenziali derivanti da esso, anche se il rapporto è cessato.
  • La qualificazione della controversia non dipende dal solo rito adottato, ma dalla sostanza della pretesa dedotta in giudizio; se la domanda riguarda diritti sorti dal rapporto di lavoro o da obblighi previdenziali connessi, vale la disciplina processuale propria di tali materie.
  • Quando un ricorso è tardivo, le censure di merito restano assorbite e non vengono esaminate.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori conseguenze economiche previste per la responsabilità aggravata e per il contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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