Regolamento (UE) 2017/456
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/456 della Commissione, del 15 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per una serie di ortofrutticoli freschi, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata. Si tratta di un atto di esecuzione adottato sulla base del regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione di tali valori in funzione di dati giornalieri. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, limitatamente ai codici NC elencati nell'allegato del regolamento e alle specifiche origini/paesi terzi ivi indicati. Incide sul calcolo del prezzo di entrata ai fini doganali/commerciali per i prodotti interessati. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/456 della Commissione attua la disciplina unionale relativa al prezzo di entrata per alcuni ortofrutticoli freschi importati da paesi terzi. La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, soprattutto, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione dei valori forfettari all'importazione sulla base di dati giornalieri variabili.
Finalità e contesto normativo
Il sistema dei valori forfettari all'importazione serve a determinare il prezzo di entrata dei prodotti ortofrutticoli interessati, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. Il regolamento specifica che tali valori sono fissati per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in attuazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Ambito di applicazione materiale
L'atto riguarda esclusivamente i prodotti elencati nell'allegato, identificati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun codice sono indicati i valori forfettari per specifiche origini o paesi terzi, tra cui Egitto, Marocco, Senegal, Tunisia, Turchia, Israele, Cile, Cina, Stati Uniti, Argentina, Sudafrica e il codice ZZ, che corrisponde a "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata nel regolamento (UE) n. 1106/2012.
Contenuto precettivo
L'articolo 1 non introduce criteri autonomi di calcolo, ma rinvia integralmente all'allegato per la determinazione dei valori applicabili. I valori sono espressi in EUR/100 kg e devono essere utilizzati per la determinazione del prezzo di entrata dei prodotti interessati.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, coerentemente con la natura giornaliera e dinamica del meccanismo di fissazione dei valori. È infine espressamente previsto che l'atto sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base normativa e funzione del provvedimento
L'atto è adottato dalla Commissione in attuazione dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli. La sua funzione è fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi previsti dalla disciplina unionale sugli ortofrutticoli.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta, per ciascun codice NC e per ciascuna origine/paese terzo, il valore in EUR/100 kg da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata.
Prodotti e origini interessati
L'allegato copre alcuni prodotti identificati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori distinti per diverse origini, tra cui EG, MA, SN, TN, TR, IL, CL, CN, US, AR, ZA e il codice ZZ per "altre origini". Sono quindi interessate solo le merci classificabili nei codici indicati e provenienti dalle origini specificate.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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