Regolamento (UE) 2017/455
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/455 della Commissione, del 15 marzo 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) e Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) come additivo per mangimi per cani (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza un preparato di tre ceppi di Lactobacillus come additivo per mangimi per cani, sulla base della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. L’EFSA ha ritenuto il preparato sicuro per animali, consumatori e ambiente alle condizioni proposte, e utile per l’acidificazione e la conservazione di specifici alimenti per cani. L’autorizzazione è concessa come additivo tecnologico, gruppo funzionale conservanti, con condizioni d’uso, requisiti di etichettatura e misure di protezione per gli operatori del settore.
Autorizzazione come additivo per mangimi per cani di un preparato di Lactobacillus fermentum, Lactobacillus plantarum e Lactobacillus rhamnosus, nella categoria degli additivi tecnologici.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione e uso, nell’Unione europea, di un additivo per mangimi destinato ai cani. L’autorizzazione riguarda esclusivamente il preparato di Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) e Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640), classificato come additivo tecnologico del gruppo funzionale dei conservanti. L’impiego è limitato ai prodotti derivati dall’avena e al latte pastorizzato destinati ai cani, con condizioni specifiche di utilizzo e misure di sicurezza per gli utilizzatori. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE.
Autorizzazione di un preparato di Lactobacillus come additivo per mangimi per cani
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/455 della Commissione autorizza l’uso, nei mangimi per cani, di un preparato composto da Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) e Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640). L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, che disciplina autorizzazione, condizioni e procedure.
Valutazione scientifica e presupposti dell’autorizzazione
La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e il parere favorevole dell’EFSA del 1° dicembre 2015. Secondo tale parere, il preparato non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente alle condizioni proposte; inoltre, l’aggiunta al latte pastorizzato o ai prodotti a base di avena determina un’acidificazione utile alla conservazione dell’alimento destinato ai cani.
Classificazione dell’additivo e finalità funzionale
L’additivo è inserito nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale dei "conservanti". La decisione autorizzativa è adottata poiché risultano rispettate le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Ambito di impiego e condizioni tecniche
L’allegato circoscrive l’uso ai cani e lo limita a due matrici alimentari: prodotti derivati dall’avena e latte pastorizzato. I livelli raccomandati di impiego sono fissati in:
- 6 × 10^8 CFU/kg di prodotti derivati dall’avena, con tasso di umidità del 90%;
- 2,7 × 10^10 CFU/kg di latte pastorizzato.
L’allegato specifica anche la composizione minima del preparato, che deve contenere almeno 1,0 × 10^8 CFU/g di additivo di lactobacilli totali e almeno 1,0 × 10^7 CFU/g per ciascun ceppo.
Metodo di analisi e identificazione
Per il controllo ufficiale e la verifica del contenuto dell’additivo, il regolamento richiama il conteggio mediante metodo di diffusione su piastra con utilizzo di MRS agar (EN 15787) e l’identificazione mediante elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).
Prescrizioni operative e tutela degli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione. Inoltre, per prevenire i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate; se tali misure non bastano a ridurre il rischio a livelli accettabili, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione della pelle.
Durata dell’autorizzazione ed efficacia del regolamento
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 5 aprile 2027. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione del preparato
L’articolo 1 autorizza il preparato di Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) e Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) come additivo nell’alimentazione animale, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale dei conservanti, secondo le condizioni stabilite nell’allegato.
Base giuridica e valutazione positiva
L’autorizzazione si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sugli articoli 7, 5 e 9, paragrafo 2. La Commissione prende atto del parere EFSA del 1° dicembre 2015, secondo cui il preparato non presenta effetti negativi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente e svolge una funzione di acidificazione utile alla conservazione dei prodotti destinati ai cani.
Condizioni di impiego e limiti di utilizzo
L’allegato limita l’impiego ai cani e solo nei prodotti derivati dall’avena e nel latte pastorizzato. Sono indicati livelli raccomandati di utilizzo pari a 6 × 10^8 CFU/kg nei prodotti derivati dall’avena (con tasso di umidità del 90%) e 2,7 × 10^10 CFU/kg nel latte pastorizzato.
Composizione, identificazione e analisi
L’allegato specifica che l’additivo contiene un minimo di Lactobacilli totali pari a 1,0 × 10^8 CFU/g di additivo, con un minimo di ciascun Lactobacillus pari a 1,0 × 10^7 CFU/g. La determinazione analitica avviene mediante conteggio su MRS agar secondo EN 15787 e identificazione tramite elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).
Prescrizioni per etichettatura e sicurezza degli utilizzatori
Le istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi di inalazione e di contatto cutaneo o oculare; se tali rischi non sono ridotti a livelli accettabili, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, compresi quelli per la protezione della pelle.
Data di scadenza dell’autorizzazione
L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 5 aprile 2027.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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