Regolamento (UE) 2017/540
Regolamento (UE) 2017/540 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 19/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, e che modifica il regolamento (UE) n. 20/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua la disciplina UE del meccanismo di stabilizzazione per le banane conseguente all’adesione dell’Ecuador all’accordo commerciale UE-Colombia-Perù. Estende all’Ecuador le regole già vigenti per Colombia e Perù, aggiorna il riferimento doganale della nomenclatura combinata e introduce un migliore flusso informativo verso Parlamento europeo e Consiglio quando le importazioni raggiungono l’80% dei limiti annuali. Modifica inoltre il regolamento relativo all’America centrale, confermando il meccanismo fino al 31 dicembre 2019 e precisando le condizioni di attivazione della sospensione preferenziale.
Modifica i regolamenti (UE) n. 19/2013 e n. 20/2013 per estendere all’Ecuador il meccanismo di stabilizzazione per le banane, aggiornare i codici doganali e rafforzare il monitoraggio delle importazioni.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di banane fresche classificate nella voce NC 0803 90 10, provenienti dalla Colombia, dall’Ecuador, dal Perù e, per l’America centrale, dai paesi coperti dal regolamento (UE) n. 20/2013. Incide sul funzionamento della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dagli accordi UE-Colombia/Perù/Ecuador e UE-America centrale. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è applicato retroattivamente dal 1o gennaio 2017. A decorrere dal 1o gennaio 2020 il meccanismo di stabilizzazione non si applica più per le quantità considerate nel regolamento, in quanto i volumi limite risultano non applicabili.
Modifica del regime UE di stabilizzazione per le banane con estensione all’Ecuador
Il regolamento (UE) 2017/540 interviene sui regolamenti (UE) n. 19/2013 e n. 20/2013 per adeguare la disciplina UE della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane all’adesione dell’Ecuador all’accordo commerciale UE-Colombia-Perù. Il provvedimento è adottato in considerazione della firma e dell’applicazione provvisoria del protocollo di adesione dell’Ecuador e mira a garantire l’efficace funzionamento del sistema di controllo delle importazioni di banane.
Estensione soggettiva e aggiornamento dei riferimenti doganali
Nel regolamento (UE) n. 19/2013, i riferimenti a "Colombia o Perù" sono sostituiti da "Colombia, Ecuador o Perù" nelle disposizioni operative, così da includere l’Ecuador nel perimetro di applicazione del meccanismo. È inoltre aggiornata la definizione di "periodo transitorio", che per i prodotti interessati dura dieci anni dalla data di applicazione dell’accordo, oppure il periodo di soppressione dei dazi aumentato di tre anni se tale periodo è pari o superiore a dieci anni; per l’Ecuador il periodo transitorio decorre dalla data di applicazione dell’accordo.
Sempre per il regolamento n. 19/2013, le banane soggette al meccanismo sono ricondotte alla voce NC 0803 90 10, in sostituzione del precedente richiamo al codice 0803 00 19, coerentemente con l’aggiornamento della nomenclatura combinata e del sistema armonizzato. Il meccanismo è confermato fino al 31 dicembre 2019.
Volumi limite annuali e poteri della Commissione
Per Colombia, Ecuador e Perù sono fissati volumi limite annuali di importazione, dettagliati in allegato per il periodo 2017-2019. Al raggiungimento del volume limite per uno dei paesi nel corrispondente anno civile, la Commissione può adottare, con procedura d’urgenza ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, un atto di esecuzione che sospende temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato ai prodotti originari del paese interessato, per un periodo non superiore a tre mesi e comunque non oltre la fine dell’anno civile; in alternativa, può decidere che la sospensione non sia opportuna.
La tabella allegata prevede, per la Colombia, limiti di 1.822.500 tonnellate nel 2017, 1.890.000 nel 2018 e 1.957.500 nel 2019; per il Perù, 93.750, 97.500 e 101.250 tonnellate; per l’Ecuador, 1.801.788, 1.880.127 e 1.957.500 tonnellate. A decorrere dal 1o gennaio 2020, i limiti sono indicati come non applicabili.
Obblighi di informazione e allerta precoce
Una novità rilevante è l’obbligo di allerta anticipata: quando le importazioni raggiungono l’80% del volume limite annuale, la Commissione deve comunicarlo formalmente e per iscritto al Parlamento europeo e al Consiglio. Contestualmente, deve trasmettere le informazioni pertinenti sulle tendenze del settore delle banane e le statistiche delle importazioni, per consentire un monitoraggio anticipato dell’andamento annuale.
Tale meccanismo di trasparenza e monitoraggio si applica sia al regolamento n. 19/2013, per Colombia, Ecuador e Perù, sia al regolamento n. 20/2013, per l’America centrale.
Modifica del regolamento (UE) n. 20/2013 per l’America centrale
Il regolamento modifica anche l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 20/2013. Per le banane originarie dell’America centrale, classificate nella voce NC 0803 90 10, il meccanismo di stabilizzazione resta applicabile fino al 31 dicembre 2019. L’importazione a dazio preferenziale è subordinata non solo al certificato di origine previsto dall’accordo, ma anche alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore.
Anche in questo caso è previsto un volume limite annuale e, una volta raggiunto, la Commissione può sospendere temporaneamente il dazio preferenziale per un massimo di tre mesi e non oltre la fine dell’anno civile, oppure ritenere la sospensione non appropriata. Se le importazioni raggiungono l’80% del limite, scatta la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio con i dati di monitoraggio e le informazioni di mercato rilevanti.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o gennaio 2017. La sua efficacia è dunque coordinata con l’applicazione provvisoria del protocollo di adesione dell’Ecuador. Il testo finale ribadisce la natura obbligatoria e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Estensione dell’ambito soggettivo all’Ecuador
Il regolamento (UE) n. 19/2013 è modificato sostituendo i riferimenti a "Colombia o Perù" con "Colombia, Ecuador o Perù" nelle disposizioni rilevanti, così da rendere operativa nei confronti dell’Ecuador la clausola bilaterale di salvaguardia e il meccanismo di stabilizzazione per le banane.
Aggiornamento delle definizioni e del periodo transitorio
La definizione di "periodo transitorio" è riscritta: dura dieci anni dalla rispettiva data di applicazione dell’accordo per i prodotti con soppressione dei dazi inferiore a dieci anni, oppure il periodo di soppressione dei dazi aumentato di tre anni per i prodotti con durata pari o superiore a dieci anni. Per l’Ecuador il periodo transitorio si applica dalla data di applicazione dell’accordo.
Meccanismo di stabilizzazione per le banane e codice NC
Per le banane originarie di Colombia, Ecuador e Perù, classificate nella voce 0803 90 10 della nomenclatura combinata, il meccanismo di stabilizzazione si applica fino al 31 dicembre 2019. Il regolamento allinea anche il codice doganale da 0803 00 19 alla classificazione aggiornata, per coerenza con le modifiche del sistema armonizzato.
Volumi limite annuali e sospensione del dazio preferenziale
Per i prodotti soggetti al meccanismo è fissato un volume limite annuale per ciascun paese, indicato nella tabella in allegato. Una volta raggiunto il limite annuale per Colombia, Ecuador o Perù, la Commissione, secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 14, paragrafo 4, può adottare un atto di esecuzione che sospende temporaneamente il dazio doganale preferenziale per un periodo non superiore a tre mesi e comunque non oltre la fine dell’anno civile, oppure decidere che la sospensione non è appropriata.
Allerta precoce al raggiungimento dell’80% del volume limite
Quando le importazioni raggiungono l’80% del volume limite annuale, la Commissione deve informare formalmente per iscritto il Parlamento europeo e il Consiglio e trasmettere i dati pertinenti sulle tendenze del settore banane, le statistiche di importazione e le soglie, per consentire di anticipare l’andamento delle importazioni nel resto dell’anno civile.
Modifica del regolamento (UE) n. 20/2013 per l’America centrale
Il meccanismo di stabilizzazione per le banane previsto per l’America centrale è mantenuto fino al 31 dicembre 2019. L’importazione a dazio preferenziale è subordinata, oltre al certificato di origine, alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore. Anche qui, al raggiungimento del volume limite annuale, la Commissione può sospendere temporaneamente il dazio preferenziale per un massimo di tre mesi e non oltre la fine dell’anno civile, oppure ritenere la sospensione non opportuna.
Monitoraggio informativo rafforzato
Anche per l’America centrale, al raggiungimento dell’80% del volume limite, la Commissione deve comunicare per iscritto al Parlamento europeo e al Consiglio l’andamento delle importazioni e le informazioni pertinenti per anticipare i flussi fino a fine anno.
Tabella dei volumi limite e scadenza del meccanismo
L’allegato sostituisce la tabella dei volumi limite annuali per Colombia, Perù ed Ecuador: per il 2017 sono previsti 1.822.500 tonnellate per la Colombia, 93.750 per il Perù e 1.801.788 per l’Ecuador; per il 2018 rispettivamente 1.890.000, 97.500 e 1.880.127; per il 2019 1.957.500, 101.250 e 1.957.500. A decorrere dal 1o gennaio 2020 i limiti risultano non applicabili.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o gennaio 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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