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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/458

Regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne

Normativa europea32017R0458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il codice frontiere Schengen imponendo verifiche più rigorose e sistematiche nelle banche dati pertinenti ai valichi di frontiera, sia per i cittadini dell’Unione che beneficiano della libera circolazione sia per i cittadini di paesi terzi. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza interna, prevenire minacce all’ordine pubblico e contrastare il terrorismo, limitando al contempo l’impatto sui flussi di traffico tramite eccezioni, verifiche mirate e periodi transitori. Sono previsti accesso e consultazione del SIS, della banca dati Interpol SLTD e delle banche dati nazionali sui documenti rubati/smarriti/invalidati, oltre a possibili verifiche biometriche e controlli anticipati sui dati dei passeggeri.

Rafforzamento delle verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti ai valichi di frontiera esterni e, in taluni casi, interni dello spazio Schengen.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle verifiche di frontiera previste dal codice frontiere Schengen per i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione e per i cittadini di paesi terzi, in ingresso e in uscita alle frontiere esterne degli Stati membri. Si estende anche, con limiti specifici, alle frontiere interne terrestri degli Stati membri per i quali è stato completato con successo l’accertamento Schengen ma non è ancora intervenuta la decisione di soppressione dei controlli alle frontiere interne, limitatamente alle verifiche all’uscita e in modo non sistematico sulla base di una valutazione dei rischi. Restano salve la consultazione delle banche dati nazionali e dell’Interpol, nonché l’applicazione della direttiva 2004/38/CE; il regolamento non si applica a Danimarca, Regno Unito e Irlanda, secondo i rispettivi protocolli/deroghe Schengen, mentre per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein costituisce sviluppo dell’acquis di Schengen.

Rafforzamento delle verifiche nelle banche dati alle frontiere esterne

Il regolamento (UE) 2017/458 modifica il regolamento (UE) 2016/399, cioè il codice frontiere Schengen, per intensificare i controlli sui documenti di viaggio e sulle persone ai valichi di frontiera. La ratio, esplicitata nei considerando, è la necessità di rafforzare la sicurezza dello spazio senza controlli alle frontiere interne, in particolare alla luce della minaccia terroristica e del fenomeno dei combattenti terroristi stranieri, assicurando al contempo il rispetto della Carta dei diritti fondamentali, della dignità umana e del principio di proporzionalità.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda anzitutto le frontiere esterne degli Stati membri e si applica sia ai beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione sia ai cittadini di paesi terzi. Per i primi, le verifiche sono previste all’ingresso e all’uscita; per i secondi, il regolamento rafforza le verifiche già previste dal codice frontiere Schengen. È prevista una disciplina speciale per taluni Stati membri con frontiere interne terrestri in una fase transitoria di Schengen: in tale ipotesi, le verifiche all’uscita possono essere effettuate solo in modo non sistematico sulla base di una valutazione dei rischi. Restano salve la direttiva 2004/38/CE e la possibilità di consultare banche dati nazionali e dell’Interpol.

Verifiche sui beneficiari della libera circolazione

Per i cittadini dell’Unione e gli altri soggetti che beneficiano della libera circolazione, l’articolo 8, paragrafo 2, come sostituito, impone verifiche sull’identità e sulla cittadinanza, nonché sull’autenticità e validità del documento di viaggio. La consultazione deve riguardare in particolare:

  • il sistema d’informazione Schengen (SIS);
  • la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD);
  • le banche dati nazionali sui documenti rubati, sottratti, smarriti o invalidati.

Per i passaporti e i documenti di viaggio con supporto di memorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2252/2004, va verificata anche l’autenticità dei dati memorizzati. In caso di dubbio sull’autenticità del documento o sull’identità del titolare, deve essere verificato almeno uno degli identificatori biometrici integrati nel documento; ove possibile, lo stesso criterio si applica anche ad altri documenti di viaggio.

Verifiche di sicurezza, verifiche mirate e deroghe operative

Le verifiche devono accertare anche che il viaggiatore non costituisca una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno Stato membro. Se il flusso di traffico subisce un impatto sproporzionato, lo Stato membro può limitare le verifiche a modalità mirate su specifici valichi, ma solo a seguito di una valutazione dei rischi. Tale valutazione deve essere aggiornata regolarmente, trasmessa senza indugio all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e accompagnata da una rendicontazione semestrale alla Commissione e all’Agenzia.

La decisione di ricorrere a verifiche mirate deve essere notificata senza indugio agli altri Stati membri, all’Agenzia e alla Commissione. Se tali istituzioni formulano preoccupazioni, lo Stato membro interessato deve tenerle in considerazione. La Commissione deve inoltre presentare una valutazione dell’attuazione e delle conseguenze del paragrafo 2 entro l’8 aprile 2019.

Frontiere aeree: periodo transitorio e proroga

Per le frontiere aeree, le nuove regole sulle verifiche mirate sono previste in via transitoria per un massimo di sei mesi a decorrere dal 7 aprile 2017. Se in un determinato aeroporto esistono difficoltà infrastrutturali specifiche che richiedono più tempo per gli adeguamenti necessari, il periodo può essere prorogato fino a 18 mesi per quello specifico aeroporto. La proroga richiede una notifica almeno tre mesi prima della scadenza, con indicazione delle criticità, delle misure correttive e dei tempi di attuazione; la Commissione decide entro un mese, previa consultazione dell’Agenzia.

Dati dei passeggeri e verifiche anticipate

Le verifiche nelle banche dati possono essere svolte in anticipo sulla base dei dati dei passeggeri comunicati ai sensi della direttiva 2004/82/CE o di altra normativa UE o nazionale. Quando ciò avviene, i dati preacquisiti devono essere controllati al valico di frontiera rispetto ai dati del documento di viaggio e devono essere verificati anche identità, cittadinanza, autenticità e validità del documento.

Regole per i cittadini di paesi terzi

Per i cittadini di paesi terzi, il regolamento interviene sul regime di ingresso e uscita previsto dall’articolo 8, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen. Le verifiche devono riguardare:

  • identità e cittadinanza;
  • autenticità e validità del documento di viaggio;
  • presenza del visto o del permesso di soggiorno richiesto;
  • assenza di una minaccia per ordine pubblico, sicurezza interna, salute pubblica o relazioni internazionali.

Anche in questo caso la consultazione deve coinvolgere il SIS, la banca dati Interpol SLTD e le banche dati nazionali sui documenti di viaggio rubati o smarriti. Per i documenti dotati di supporto di memorizzazione, l’autenticità dei dati memorizzati va verificata se sono disponibili certificati validi. In caso di dubbi sull’identità o sull’autenticità del documento, le verifiche includono, se possibile, almeno uno degli identificatori biometrici integrati nel documento.

Rapporti con altre fonti e disposizioni finali

Il regolamento richiama espressamente il rispetto della Carta dei diritti fondamentali e non pregiudica la direttiva 2004/38/CE. Rileva inoltre il coordinamento con il regolamento (UE) 2016/1624 sulla guardia di frontiera e costiera europea, cui sono attribuiti compiti di monitoraggio tramite l’Agenzia. In chiusura, il testo precisa che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri secondo i Trattati.

Disposizioni principali

Verifiche sistematiche per i beneficiari della libera circolazione

All’ingresso e all’uscita, i beneficiari del diritto alla libera circolazione sono sottoposti a verifiche sull’identità, cittadinanza, autenticità e validità del documento di viaggio, anche mediante consultazione del SIS, della banca dati Interpol SLTD e delle banche dati nazionali sui documenti rubati, sottratti, smarriti o invalidati. Per passaporti e documenti con supporto di memorizzazione è verificata l’autenticità dei dati memorizzati.

Verifiche di sicurezza e identità, incluse biometria e banche dati

Le guardie di frontiera devono accertare che la persona non rappresenti una minaccia per ordine pubblico, sicurezza interna, salute pubblica o relazioni internazionali, consultando il SIS e le altre pertinenti banche dati dell’Unione, senza pregiudizio per banche dati nazionali e Interpol. In caso di dubbi sull’autenticità del documento o sull’identità del titolare, deve essere verificato almeno uno degli identificatori biometrici integrati nei passaporti e nei documenti di viaggio ex regolamento (CE) n. 2252/2004; ove possibile, ciò vale anche per altri documenti di viaggio.

Possibilità di verifiche mirate e valutazione dei rischi

Se le verifiche nelle banche dati possono avere un impatto sproporzionato sul flusso di traffico, lo Stato membro può effettuare verifiche mirate in specifici valichi di frontiera, sulla base di una valutazione dei rischi connessi a ordine pubblico, sicurezza interna, salute pubblica o relazioni internazionali. La valutazione deve essere aggiornata regolarmente, trasmessa senza indugio all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e accompagnata da relazioni semestrali alla Commissione e all’Agenzia.

Notifica e controllo delle verifiche mirate

Lo Stato membro che intende effettuare verifiche mirate deve notificarlo senza indugio agli altri Stati membri, all’Agenzia e alla Commissione; questi ultimi possono sollevare preoccupazioni, che lo Stato membro deve prendere in considerazione. La Commissione deve inoltre presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro l’8 aprile 2019, una valutazione dell’attuazione e delle conseguenze del paragrafo 2.

Periodo transitorio per le frontiere aeree

Per le frontiere aeree, la disciplina delle verifiche mirate si applica in via transitoria per un massimo di sei mesi dal 7 aprile 2017. In casi eccezionali, per specifici aeroporti con difficoltà infrastrutturali, il periodo può essere prorogato fino a un massimo di 18 mesi; lo Stato membro deve notificare almeno tre mesi prima della scadenza le difficoltà, le misure correttive e i tempi necessari, e la Commissione decide entro un mese, dopo consultazione dell’Agenzia.

Verifiche preventive sui dati dei passeggeri

Le verifiche nelle banche dati possono essere effettuate in anticipo sulla base dei dati dei passeggeri ricevuti ai sensi della direttiva 2004/82/CE o di altra normativa UE o nazionale. Se effettuate anticipatamente, tali dati devono essere verificati al valico di frontiera rispetto al documento di viaggio, insieme all’identità, cittadinanza, autenticità e validità del documento.

Regime per i cittadini di paesi terzi

Per i cittadini di paesi terzi, il regolamento sostituisce e rafforza le verifiche di ingresso e uscita: identità e cittadinanza, autenticità e validità del documento di viaggio, presenza del visto o del permesso di soggiorno richiesto, assenza di minacce all’ordine pubblico/sicurezza/salute/relazioni internazionali, consultazione del SIS, della banca dati Interpol SLTD e delle banche dati nazionali. È inoltre prevista la verifica biometrica in caso di dubbi e, per i documenti con supporto di memorizzazione, la verifica dell’autenticità dei dati memorizzati, se disponibili certificati validi.

Consultazione delle banche dati e controlli sugli oggetti

Per i cittadini di paesi terzi, il controllo di sicurezza comprende anche i mezzi di trasporto e gli oggetti trasportati; la verifica implica la consultazione diretta delle segnalazioni nel SIS e nelle altre pertinenti banche dati dell’Unione e, se necessario, l’adozione della misura corrispondente alla segnalazione.

Esclusione della sistematicità in casi specifici alle frontiere interne terrestri

In deroga alla regola generale, i beneficiari della libera circolazione che attraversano le frontiere interne terrestri degli Stati membri ancora in attesa della decisione di soppressione dei controlli possono essere sottoposti alle verifiche all’uscita solo in modo non sistematico, sulla base di una valutazione dei rischi.

Entrata in vigore e natura obbligatoria

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecontrolli alle frontierespazio schengensicurezza internalibera circolazione delle personebanche dati e interoperabilità

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