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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/596

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/596 della Commissione, del 15 marzo 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [West Wales Coracle Caught Sewin (IGP)]

Normativa europea32017R0596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/596 dispone la registrazione della denominazione "West Wales Coracle Caught Sewin" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, come IGP. La Commissione adotta il provvedimento perché la domanda del Regno Unito era stata pubblicata e non era stata presentata alcuna opposizione nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’iscrizione riguarda un prodotto ittico fresco della classe 1.7 e il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica protetta "West Wales Coracle Caught Sewin" per un prodotto ittico fresco della classe 1.7.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, della denominazione "West Wales Coracle Caught Sewin" come indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda il prodotto identificato come appartenente alla classe 1.7 "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; non disciplina altri settori né contiene esclusioni ulteriori.

Registrazione della IGP "West Wales Coracle Caught Sewin"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/596 della Commissione dispone l’iscrizione della denominazione "West Wales Coracle Caught Sewin" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, con qualifica di indicazione geografica protetta (IGP). Il provvedimento si inserisce nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Presupposti della decisione

La Commissione richiama il fatto che la domanda di registrazione presentata dal Regno Unito era stata regolarmente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro la fase prevista dall’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione della denominazione.

Oggetto della registrazione

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.7 "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati", come individuata nell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento non detta ulteriori regole sostanziali di produzione, ma si limita all’atto formale di iscrizione nel registro UE.

Entrata in vigore ed effetti

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come usuale per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’intero territorio dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L’articolo 1 registra la denominazione "West Wales Coracle Caught Sewin" come indicazione geografica protetta (IGP). La denominazione identifica un prodotto della classe 1.7 "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda presentata dal Regno Unito era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento, motivo per cui la denominazione deve essere registrata.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentariindicazioni geografichepesca e prodotti ittici

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