Regolamento (UE) 2020/1769
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1769 della Commissione del 25 novembre 2020 sul rimborso, a norma dell’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall’esercizio 2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/1769 stabilisce gli importi degli stanziamenti FEAGA riportati dall’esercizio 2020 che possono essere utilizzati dagli Stati membri per rimborsare ai beneficiari finali la trattenuta derivante dalla disciplina finanziaria. La Commissione fissa tali importi per garantire un rimborso proporzionato e ne disciplina l’ammissibilità al finanziamento dell’Unione. Il testo definisce inoltre il termine entro il quale i pagamenti devono essere effettuati ai beneficiari perché le spese nazionali siano finanziabili. Si applica dal 1° dicembre 2020 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disciplina il rimborso agli agricoltori, tramite gli Stati membri, degli stanziamenti FEAGA riportati dall’esercizio 2020 all’esercizio 2021 in relazione all’applicazione della disciplina finanziaria.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) che sono riportati dall’esercizio 2020 ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Tali importi sono messi a disposizione degli Stati membri per rimborsare i beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell’esercizio 2021, ma solo negli Stati membri in cui la disciplina finanziaria è stata applicata nell’esercizio precedente. Le spese nazionali sono ammissibili al finanziamento UE solo se il rimborso ai beneficiari è effettuato entro il 16 ottobre 2021. Il regolamento si applica dal 1° dicembre 2020; entra in vigore il giorno della pubblicazione. Non è fissato alcun importo per il Regno Unito. In Croazia, per l’esercizio 2020, la disciplina finanziaria non si applica.
Rimborso degli stanziamenti FEAGA riportati dall’esercizio 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1769 della Commissione interviene nel quadro del finanziamento della politica agricola comune e, in particolare, della gestione degli stanziamenti non impegnati del FEAGA. La finalità è rendere disponibili, per l’esercizio 2021, importi riportati dall’esercizio 2020 affinché gli Stati membri possano rimborsare ai beneficiari finali la quota trattenuta per effetto della disciplina finanziaria.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si inserisce nell’articolazione tra il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, che disciplina il bilancio dell’Unione e consente il riporto di taluni stanziamenti non impegnati, e il regolamento (UE) n. 1306/2013, che prevede all’articolo 26, paragrafo 5, l’obbligo di rimborso ai beneficiari finali degli importi riportati quando, nell’esercizio di destinazione, si applica il tasso di adattamento. La Commissione evidenzia che il rimborso deve rimanere proporzionato all’importo dell’adattamento della disciplina finanziaria e che, per questa ragione, è necessario determinare in modo puntuale gli importi disponibili per ciascuno Stato membro.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente gli stanziamenti non impegnati relativi ad azioni finanziate dal FEAGA che sono riportati dall’esercizio 2020. Tali importi sono destinati agli Stati membri per il rimborso dei beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell’esercizio 2021. Il rimborso opera soltanto negli Stati membri in cui la disciplina finanziaria è stata applicata nell’esercizio precedente; nei considerando si ricorda inoltre che nel 2020 la disciplina finanziaria non si applica in Croazia.
Contenuto finanziario e criteri richiamati nei considerando
Il regolamento richiama i limiti del riporto previsti dall’articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046: il riporto è limitato al 2% degli stanziamenti iniziali votati dal Parlamento europeo e dal Consiglio e all’importo dell’adattamento dei pagamenti diretti di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 applicato nell’esercizio precedente. Inoltre, nella determinazione degli importi da rimborsare ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1306/2013, deve essere considerato anche l’ammontare della riserva per le crisi nel settore agricolo che non sia stato messo a disposizione per misure di crisi entro la fine dell’esercizio.
Nei considerando si precisa che la disciplina finanziaria è stata applicata ai pagamenti diretti relativamente all’anno civile 2019 per costituire la riserva di crisi e che tale riserva non è stata utilizzata nell’esercizio finanziario 2020. È inoltre chiarito che gli importi riportati e messi a disposizione riguardano il bilancio 2021; per questo motivo non è necessario fissare un importo per il Regno Unito.
Importi riportati e allegato
L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento per la determinazione degli importi degli stanziamenti riportati dall’esercizio 2020 e resi disponibili agli Stati membri per il rimborso dei beneficiari finali nell’esercizio 2021. Gli importi riportati sono inoltre soggetti alla decisione di riporto della Commissione adottata ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Ammissibilità delle spese nazionali
L’articolo 2 introduce una condizione temporale stringente: le spese degli Stati membri relative al rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento dell’Unione solo se gli importi corrispondenti sono stati effettivamente versati ai beneficiari finali prima del 16 ottobre 2021. Si tratta quindi di una soglia temporale decisiva per la copertura finanziaria europea delle spese nazionali.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° dicembre 2020. Nei considerando la Commissione giustifica questa decorrenza anticipata con la necessità di evitare agli Stati membri l’obbligo di effettuare un pagamento supplementare per il rimborso, tenuto conto del breve intervallo tra la comunicazione dell’esecuzione degli stanziamenti e la data di applicazione del regolamento.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli organismi pagatori e per i soggetti che assistono le imprese agricole, il regolamento comporta la necessità di verificare:
- l’effettiva appartenenza dello Stato membro al perimetro di applicazione della disciplina finanziaria;
- la tempestività del versamento ai beneficiari finali entro il 16 ottobre 2021;
- la coerenza degli importi riportati con quelli indicati nell’allegato e con la decisione di riporto della Commissione;
- l’assenza di importi riferiti al Regno Unito e le specifiche esclusioni/particolarità nazionali richiamate nei considerando.
In sintesi, il regolamento non introduce nuovi regimi di sostegno, ma disciplina in modo tecnico-contabile il riporto e il rimborso di risorse FEAGA, con effetti diretti sulla gestione dei pagamenti diretti agricoli e sulla rendicontazione finanziaria degli Stati membri.
Disposizioni principali
Determinazione degli importi riportati e rimborsabili
L’articolo 1 dispone che gli importi degli stanziamenti da riportare dall’esercizio 2020 ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, e resi disponibili agli Stati membri per il rimborso dei beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell’esercizio 2021, sono indicati nell’allegato. Gli importi riportati sono soggetti alla decisione formale di riporto della Commissione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del medesimo regolamento finanziario.
Condizione di ammissibilità delle spese nazionali
L’articolo 2 prevede che le spese degli Stati membri relative al rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento dell’Unione solo se gli importi corrispondenti sono stati versati ai beneficiari finali prima del 16 ottobre 2021.
Decorrenza e applicazione temporale
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° dicembre 2020. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contesto finanziario e criteri di calcolo
Nei considerando si chiarisce che gli stanziamenti non impegnati FEAGA possono essere riportati entro i limiti del 2% degli stanziamenti iniziali votati e dell’importo dell’adattamento dei pagamenti diretti applicato nell’esercizio precedente. Nel determinare gli importi da rimborsare occorre tener conto anche delle somme della riserva per le crisi nel settore agricolo non messe a disposizione per misure di crisi entro la fine dell’esercizio.
Ambito soggettivo della disciplina finanziaria
Il rimborso riguarda solo i beneficiari finali negli Stati membri in cui la disciplina finanziaria è stata applicata nell’esercizio precedente. Nei considerando si ricorda che la disciplina finanziaria è stata applicata ai pagamenti diretti per l’anno civile 2019 al fine di costituire la riserva di crisi e che la riserva di crisi non è stata utilizzata nell’esercizio finanziario 2020. È inoltre precisato che, per l’esercizio 2020, la disciplina finanziaria non si applica in Croazia.
Esclusione del Regno Unito
Poiché gli importi da riportare e mettere a disposizione riguardano il bilancio 2021, il regolamento indica che non è necessario fissare alcun importo per quanto riguarda il Regno Unito, in coerenza con l’articolo 135, paragrafo 1, dell’accordo di recesso.
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