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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1763

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1763 della Commissione del 25 novembre 2020 che approva la formaldeide come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione approva la formaldeide come principio attivo ai fini del suo impiego nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3. L’approvazione è limitata nel tempo, fino al 31 gennaio 2025, e soggetta a condizioni stringenti, in particolare per la valutazione del prodotto, per l’uso solo negli Stati membri in cui siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, e per l’etichettatura degli articoli trattati. La formaldeide è inoltre qualificata come candidata alla sostituzione e l’atto richiama specifiche cautele per esposizione, rischi per professionisti, pubblico, ambiente e possibili residui in alimenti e mangimi.

Approva la formaldeide come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, subordinatamente a specifiche condizioni di impiego, etichettatura e valutazione del rischio.

Ambito di applicazione

Si applica alla formaldeide quale principio attivo esistente nei biocidi dei tipi di prodotto 2 (disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche e altri biocidi) e 3 (biocidi per l’igiene veterinaria), nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 e del regime transitorio di cui all’articolo 89. Produce effetti negli Stati membri dell’UE ed è rilevante anche ai fini del SEE; non disciplina gli usi diversi da quelli biocidi indicati né sostituisce la normativa UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Approvazione della formaldeide come principio attivo per biocidi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1763 approva la formaldeide quale principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3. L’atto si inserisce nel sistema del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e nel programma di riesame dei principi attivi esistenti previsto dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.

Contesto e basi della decisione

La Commissione richiama che la formaldeide è stata valutata per i tipi di prodotto 2 e 3 sulla base del regime previgente della direttiva 98/8/CE, con relazioni di valutazione presentate dalla Germania e pareri del comitato sui biocidi dell’ECHA adottati il 10 dicembre 2019. Dai pareri emerge che, per gli usi esaminati e a determinate condizioni, i biocidi contenenti formaldeide possono essere considerati conformi alle prescrizioni rilevanti.

Durata limitata dell’approvazione e classificazione della sostanza

L’approvazione è limitata nel tempo: la data di approvazione è fissata al 1o febbraio 2022 e la scadenza al 31 gennaio 2025. La scelta di un periodo di tre anni è motivata, tra l’altro, dalla classificazione della formaldeide come sostanza cancerogena di categoria 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dall’esigenza di riesaminare quanto prima, in vista di un eventuale rinnovo, se possano essere soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Candidata alla sostituzione e valutazione comparativa

L’allegato qualifica la formaldeide come candidata alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012. Di conseguenza, nella procedura di autorizzazione o di rinnovo dell’autorizzazione di un biocida contenente formaldeide, le autorità competenti degli Stati membri devono effettuare la valutazione comparativa prevista dal regolamento.

Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi contenenti formaldeide

L’autorizzazione dei biocidi è soggetta a condizioni puntuali. In particolare, la valutazione del prodotto deve considerare con attenzione gli usi specifici indicati nella domanda che non siano già stati esaminati nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo, e deve includere una verifica della possibilità di soddisfare le condizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

I prodotti possono essere autorizzati solo negli Stati membri in cui sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2. Inoltre, la valutazione deve prestare particolare attenzione ai rischi individuati per:

  • gli utilizzatori professionali nei prodotti per la disinfezione mediante lavaggio e strofinamento delle superfici;
  • l’esposizione secondaria del pubblico in generale e dei bambini;
  • l’ambiente acquatico nei prodotti usati per la disinfezione dei locali mediante fumigazione in caso di epidemie;
  • le acque di superficie, i sedimenti, il suolo e le acque sotterranee per i prodotti impiegati per la disinfezione di veicoli e zampe degli animali mediante lavaggio o immersione.

Per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, è inoltre richiesto di verificare se debbano essere fissati nuovi livelli massimi di residui o modificati quelli esistenti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 470/2009 e (CE) n. 396/2005, adottando le misure di attenuazione necessarie per non superare gli LMR applicabili.

Etichettatura degli articoli trattati

Il regolamento prevede una disciplina specifica per l’immissione sul mercato degli articoli trattati con formaldeide o che la contengono. Il responsabile dell’immissione sul mercato deve assicurare che l’etichetta dell’articolo riporti le informazioni richieste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Rapporti con altre norme e salute sul lavoro

La Commissione precisa che il regolamento non pregiudica l’applicazione della normativa dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in particolare le direttive 89/391/CEE, 98/24/CE e 2004/37/CE. Il quadro di approvazione della formaldeide si coordina quindi con la disciplina generale sulla protezione dei lavoratori e con quella sugli agenti chimici e cancerogeni.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L’articolo 1 approva la formaldeide come principio attivo per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, rinviando all’allegato per le specifiche e le condizioni applicabili.

Periodo di approvazione, purezza e identificazione

In allegato sono indicati la denominazione IUPAC (methanal), i numeri CE 200-001-8 e CAS 50-00-0, il grado minimo di purezza valutato (25-55,5 % di formaldeide in soluzione acquosa, con purezza minima 87,5 % p/p per la formaldeide), la data di approvazione (1o febbraio 2022) e la scadenza (31 gennaio 2025).

Candidata alla sostituzione

La formaldeide è espressamente considerata candidata alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, con conseguente applicazione della valutazione comparativa nelle procedure autorizzative.

Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi

La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione a esposizioni, rischi ed efficacia relativi a usi non considerati nella valutazione a livello di Unione; deve inoltre verificare se siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. I prodotti possono essere autorizzati solo negli Stati membri in cui sia soddisfatta almeno una delle condizioni dell’articolo 5, paragrafo 2.

Rischi specifici da considerare nella valutazione

Per gli usi esaminati, l’allegato impone attenzione particolare: agli utilizzatori professionali per la disinfezione mediante lavaggio e strofinamento delle superfici; all’esposizione secondaria del pubblico in generale e dei bambini; all’ambiente acquatico per la disinfezione dei locali mediante fumigazione in caso di epidemie; alle acque di superficie, sedimenti, suolo e acque sotterranee per la disinfezione di veicoli e zampe degli animali mediante lavaggio o immersione; nonché alla possibile necessità di fissare o modificare livelli massimi di residui per prodotti che possano lasciare residui in alimenti o mangimi.

Etichettatura degli articoli trattati

L’immissione sul mercato degli articoli trattati con formaldeide o che la contengono è subordinata all’obbligo per il responsabile dell’immissione sul mercato di assicurare che l’etichetta riporti le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesalute e sicurezza sul lavoroetichettaturaprotezione ambientale

Testo integrale

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