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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1762

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762 della Commissione del 25 novembre 2020 relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1762

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, a livello اتحיione, un preparato costituito da tre ceppi batterici del genere Bacillus come additivo per mangimi destinati al pollame. La Commissione fonda l’autorizzazione sul parere favorevole dell’EFSA circa sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché efficacia come stabilizzatore della flora intestinale. Sono tuttavia previste specifiche condizioni d’uso e misure di protezione per gli utilizzatori, in ragione del potenziale rischio di sensibilizzazione respiratoria. L’autorizzazione è accompagnata da prescrizioni tecniche su composizione, dosaggio, modalità di impiego e metodi di analisi.

Autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso, da uova o da riproduzione.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari dell’autorizzazione e all’uso del preparato indicato nell’alimentazione animale per tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione. L’autorizzazione riguarda la categoria degli additivi zootecnici, nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale, ed è valida alle condizioni fissate nell’allegato, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il periodo di autorizzazione termina il 16 dicembre 2030.

Autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per mangimi per pollame

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762 della Commissione autorizza un preparato batterico destinato all’alimentazione animale, sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi. La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento quadro e il parere favorevole dell’EFSA del 20 marzo 2020, che ha escluso effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente, pur evidenziando un possibile rischio per gli utilizzatori legato alla sensibilizzazione respiratoria.

Ambito di applicazione

L’autorizzazione riguarda un preparato composto da Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840, qualificato come additivo zootecnico e inserito nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. Il campo di impiego è limitato a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica alle condizioni tecniche e di sicurezza indicate nell’allegato.

Presupposti scientifici e valutazione del rischio

La Commissione fonda il provvedimento sulla valutazione dell’EFSA, che ha ritenuto il preparato efficace come additivo zootecnico nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio. L’Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato e ha verificato la relazione sui metodi di analisi predisposta dal laboratorio di riferimento. Nei considerando si precisa, tuttavia, che in assenza di dati non è possibile concludere sulla capacità di irritazione cutanea/oculare o di sensibilizzazione cutanea; per la natura proteica degli agenti attivi, l’additivo deve essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie.

Contenuto dell’autorizzazione

L’articolo 1 autorizza il preparato alle condizioni fissate nell’allegato. L’allegato riporta il numero identificativo 4b1894 e indica Chr. Hansen A/S come titolare dell’autorizzazione. La composizione minima del prodotto è pari ad almeno 3,2 × 10^9 CFU/g di additivo, suddivisi tra i tre ceppi: 1,6 × 10^9 CFU di B. subtilis DSM 32324/g, 1,0 × 10^9 CFU di B. subtilis DSM 32325/g e 0,6 × 10^9 CFU di B. amyloliquefaciens DSM 25840/g.

Condizioni d’impiego

Per il mangime completo con umidità al 12 % è indicato un tenore minimo di 1,6 × 10^9 CFU/kg; per l’acqua di abbeveraggio il tenore minimo è 5,4 × 10^8 CFU/l. Se l’additivo è usato nell’acqua di abbeveraggio, deve esserne garantita la dispersione omogenea. Il prodotto può essere impiegato in mangimi contenenti i coccidiostatici autorizzati diclazuril, decochinato e alofuginone.

Obblighi per gli operatori e tutela degli utilizzatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono inoltre adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o minimizzati in modo sufficiente, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali.

Metodi di analisi e durata dell’autorizzazione

Per il controllo analitico sono richiamati il metodo di diffusione su piastra con triptone soia agar (EN 15784) per il conteggio nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi e nell’acqua, e il metodo PFGE per l’identificazione. L’autorizzazione ha durata fino al 16 dicembre 2030.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840, classificato come additivo zootecnico nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale, alle condizioni riportate nell’allegato.

Presupposti dell’autorizzazione

Nei considerando la Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, il parere EFSA del 20 marzo 2020 e la conclusione che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento. L’EFSA ha ritenuto l’additivo sicuro per animali, consumatori e ambiente e ha considerato necessarie misure di protezione per gli utilizzatori per il possibile rischio di sensibilizzazione respiratoria.

Destinatari e specie interessate

L’additivo è autorizzato per tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione. Il titolare dell’autorizzazione è Chr. Hansen A/S.

Composizione e identificazione

L’allegato identifica l’additivo con il numero 4b1894 e ne descrive la composizione come preparato contenente almeno 3,2 × 10^9 CFU/g di additivo, di cui 1,6 × 10^9 CFU di B. subtilis DSM 32324/g, 1,0 × 10^9 CFU di B. subtilis DSM 32325/g e 0,6 × 10^9 CFU di B. amyloliquefaciens DSM 25840/g. La sostanza attiva è costituita da spore vitali di cellule dei tre ceppi batterici.

Condizioni d’uso e dosaggi

Per i mangimi completi con un tasso di umidità del 12 % è previsto un tenore minimo di 1,6 × 10^9 CFU/kg; per l’acqua di abbeveraggio è previsto un tenore minimo di 5,4 × 10^8 CFU/l. Nell’uso in acqua di abbeveraggio deve essere assicurata una dispersione omogenea. L’additivo può essere usato in mangimi contenenti i coccidiostatici autorizzati diclazuril, decochinato e alofuginone.

Obblighi informativi e misure di sicurezza

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali.

Metodi di analisi

L’allegato richiama, per il conteggio nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi e nell’acqua, il metodo di diffusione su piastra con triptone soia agar (EN 15784). Per l’identificazione è previsto il metodo di elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Durata dell’autorizzazione

Il periodo di autorizzazione termina il 16 dicembre 2030.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi zootecnicisicurezza alimentaresalute animaletutela degli utilizzatori

Testo integrale

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