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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1764

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1764 della Commissione del 25 novembre 2020 relativo all’autorizzazione del disodio 5’-inosinato prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium stationis KCCM 80161 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione autorizza l’uso del disodio 5’-inosinato prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium stationis KCCM 80161 come additivo per mangimi per tutte le specie animali. L’adozione si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 e sul parere favorevole dell’EFSA, che ha escluso effetti negativi sulla salute di animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte. Sono previste condizioni specifiche di etichettatura e di impiego, tra cui un tenore massimo raccomandato di 50 mg/kg di mangime completo e il divieto di utilizzo nell’acqua di abbeveraggio. L’allegato fissa inoltre il periodo di autorizzazione fino al 16 dicembre 2030.

Autorizzazione del disodio 5’-inosinato prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium stationis KCCM 80161 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato e utilizzano il disodio 5’-inosinato prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium stationis KCCM 80161, classificato tra gli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e vale alle condizioni specificate nell’allegato; non è autorizzato l’impiego nell’acqua di abbeveraggio, pur restando possibile l’uso in mangimi composti somministrati nell’acqua. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Autorizzazione del disodio 5’-inosinato prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium stationis KCCM 80161 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Il regolamento di esecuzione adotta una misura di autorizzazione individuale ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi. La Commissione prende atto del parere favorevole dell’EFSA del 7 maggio 2020 e conclude che, alle condizioni d’uso fissate, la sostanza soddisfa i requisiti di autorizzazione previsti dall’articolo 5 del regolamento di base.

Contesto normativo e valutazione scientifica

Il provvedimento si colloca nel sistema di autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda presentata riguardava il disodio 5’-inosinato prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium stationis KCCM 80161, con classificazione richiesta nella categoria degli additivi organolettici. L’EFSA ha concluso che, alle condizioni proposte, l’additivo non produce effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente; inoltre non è tossico per inalazione, né irritante per cute e occhi, e non è sensibilizzante cutaneo. L’Autorità ha anche ritenuto l’effetto di miglioramento del sapore sufficientemente dimostrato e non ha chiesto specifici obblighi di monitoraggio post-immissione sul mercato.

Ambito di applicazione e esclusioni

L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali. La Commissione precisa, tuttavia, che l’uso dell’additivo nell’acqua di abbeveraggio non è autorizzato, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’impiego di sostanze aromatizzanti in tale matrice. Questa esclusione non impedisce, però, l’impiego dell’additivo in mangimi composti somministrati nell’acqua.

Condizioni di impiego e profilo dell’additivo

L’allegato identifica l’additivo con numero 2b631i e ne descrive la composizione: disodio 5’-inosinato prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium stationis KCCM 80161, purezza almeno pari al 97 %, formula chimica C10H11N4Na2O8P·7.5H2O, numero CAS 4691-65-0. È previsto che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Etichettatura e limiti di utilizzo

Le prescrizioni di etichettatura sono centrali nel testo. L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva, da sola o in combinazione con altri 5’-ribonucleotidi disodio autorizzati, pari a 50 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. Se tale livello viene superato nel mangime completo, l’etichetta delle premiscele deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva. Tali prescrizioni mirano a garantire un migliore controllo dell’impiego del prodotto lungo la filiera.

Metodi di analisi e identificazione

Per l’identificazione del disodio 5’-inosinato nell’additivo per mangimi, l’allegato rinvia alle monografie FAO JECFA relative a "disodium 5’-inosinate" e "disodium 5’-ribonucleotides". Per la determinazione del disodio 5’-inosinato (IMP) nell’additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi è indicata la cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelazione UV (HPLC-UV), con rinvio alle informazioni del laboratorio di riferimento.

Durata dell’autorizzazione ed efficacia temporale

L’allegato fissa il fine del periodo di autorizzazione al 16 dicembre 2030. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, come atto dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria degli additivi organolettici e al gruppo funzionale degli aromatizzanti, come additivo per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni previste nell’allegato.

Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio

Dai considerando emerge che, pur essendo stata richiesta l’autorizzazione anche per l’acqua di abbeveraggio, tale impiego non è autorizzato poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’uso di sostanze aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio. Resta però possibile l’uso in mangimi composti somministrati nell’acqua.

Base scientifica e conformità ai requisiti di autorizzazione

La Commissione si fonda sul parere EFSA del 7 maggio 2020, che conclude per l’assenza di effetti negativi sulla salute degli animali, dei consumatori e sull’ambiente, nonché per la non tossicità per inalazione e l’assenza di proprietà irritanti o sensibilizzanti cutanee. L’EFSA considera dimostrata l’efficacia dell’additivo come esaltatore di sapidità e non ritiene necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-commercializzazione.

Condizioni di impiego e requisiti di etichettatura

L’allegato richiede che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve riportare un tenore massimo raccomandato della sostanza attiva pari a 50 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %, da sola o in combinazione con altri 5’-ribonucleotidi disodio autorizzati. Se tale soglia è superata nel mangime completo, l’etichetta delle premiscele deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva.

Dati identificativi e metodo di analisi

L’allegato attribuisce all’additivo il numero di identificazione 2b631i. Sono indicati composizione, formula chimica C10H11N4Na2O8P·7.5H2O, numero CAS 4691-65-0, purezza almeno pari al 97 % e i metodi di analisi: monografie FAO JECFA per l’identificazione e HPLC-UV per la determinazione dell’IMP nell’additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi.

Durata dell’autorizzazione

Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 16 dicembre 2030.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentare

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