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Ordinanza

Ordinanza n. 8103/2026 - Roma, Sezione 3

per l’ottemperanza della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 992/2024, pubblicata il 23.5.2024 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202513433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del Tribunale di Frosinone n. 992/2024, passata in giudicato, della cui esecuzione è chiesta l'ottemperanza

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale di Frosinone. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., il ricorso per l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario deve essere proposto dinanzi al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Ha inoltre considerato l'art. 47 c.p.a. in tema di ripartizione delle controversie tra la sede principale del TAR e le sezioni staccate.

La decisione

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo che la controversia rientri nell'ambito dell'art. 113 c.p.a. e sia soggetta alla competenza territoriale inderogabile della sezione staccata di Latina, individuata in ragione della sede del Tribunale di Frosinone che ha emesso la sentenza da eseguire. L'affare è stato quindi rimesso al TAR Lazio, sede di Latina, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. La valutazione sulle spese di lite è stata rimessa al giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza

    La competenza per il giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario spetta al TAR nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha emesso la sentenza.

  • art. 47 c.p.a.

    Disciplina la ripartizione delle controversie tra il TAR con sede nel capoluogo e le relative sezioni staccate; nel caso concreto conduce all'individuazione della sezione staccata di Latina quale sede competente.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Stabilisce i termini entro i quali il giudizio può essere riassunto davanti al giudice dichiarato competente.

  • art. 16, comma 2, c.p.a.

Massime di principio

  • Per il giudizio di ottemperanza diretto a ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo una regola territoriale inderogabile.
  • Quando la competenza per l'ottemperanza appartiene a un TAR dotato di sede principale e sezione staccata, la ripartizione interna tra tali sedi deve essere effettuata secondo l'art. 47 c.p.a.; la causa può essere rimessa alla sezione staccata competente e riassunta nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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