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Sentenza

Sentenza del 09/01/2020 n. 18 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Accertamento bancario nei confronti dell'imprenditore

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento bancario: la verifica ha rilevato movimenti sui conti correnti della società che non indicano un beneficiario né risultano in contabilità o nella dichiarazione dei redditi; tali movimenti sono stati considerati come ricavi ai sensi della presunzione di legge prevista dall'art. 32, n. 2, del d.P.R. n. 600/73, con conseguente richiesta di integrazione imponibile e maggiori imposte.

La decisione

La Corte ha confermato l'applicazione della presunzione di cui all'art. 32, n. 2, DPR 600/73: i movimenti bancari privi di beneficiario e non contabilizzati vengono presunti ricavi. Ne deriva l'inversione dell'onere della prova, che grava sul contribuente, il quale deve giustificare i prelevamenti dimostrando la contabilizzazione dei versamenti o la loro irrilevanza ai fini fiscali. In mancanza di adeguata prova, l'accertamento dell'Amministrazione è stato ritenuto legittimo.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 32, n. 2

    La norma stabilisce una presunzione legale: i movimenti bancari che non indicano un beneficiario o non risultano in contabilità sono considerati ricavi ai fini dell'accertamento fiscale; tale presunzione è configurata come inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

  • Cassazione civile, sez. trib., 15/10/2008, n. 25207

    Conferma che i movimenti sul conto corrente non giustificati e non registrati devono essere considerati ricavi in virtù dell'art. 32, n. 2, DPR 600/73.

  • Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2008, n. 11750

    Ribadisce l'inversione dell'onere della prova: il contribuente deve fornire la giustificazione dei prelevamenti, dimostrare la contabilizzazione dei versamenti o provare la loro irrilevanza ai fini della determinazione del reddito.

Massime di principio

  • I movimenti bancari privi di beneficiario e non risultanti in contabilità possono essere presunti come ricavi ai fini fiscali; la presunzione è legale e rilevante in sede di accertamento.
  • L'onere della prova si inverte: spetta al contribuente dimostrare l'origine lecita e la corretta contabilizzazione dei versamenti o che gli importi sono fiscalmente irrilevanti (es. rimborsi di capitale, anticipi da soci debitamente documentati, prestiti con documentazione).
  • Documentazione utile per il contribuente: estratti conto, giustificativi di pagamento, contratti, registrazioni contabili compatibili, delibere sociali su conferimenti o finanziamenti soci, ricevute fiscali o fatture che colleghino i movimenti a ricavi/uscite concretamente rilevanti.
  • In assenza di prove probanti il rischio è che l'accertamento venga confermato; le prove devono essere chiare e coerenti con la contabilità e con la normativa fiscale.
  • Per le imprese è fondamentale la tenuta corretta e coerente della contabilità e la tempestiva riconciliazione bancaria per evitare che movimenti non ricondotti alla contabilità siano considerati automaticamente imponibili.
  • Se si ritiene che il movimento sia non tassabile (es. rimborso capitale, finanziamento soci), è preferibile produrre documentazione contrattuale e scritture integrative prima o durante il procedimento amministrativo/giudiziario per superare la presunzione.

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