Cassazione Penale, Sentenza n. 23246/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Questioni di competenza territoriale in ordine al reato di riciclaggio contestato: il GIP di Milano ha rilevato un contrasto giurisprudenziale sulla determinazione del foro competente (se valorizzare il primo atto dissimulatorio o l'ultimo atto di "restituzione/consegna" del denaro) e ha chiesto alla Cassazione di pronunciarsi perché la decisione evita il rischio di un processo da rifare. Le difese hanno sostenuto, alternativamente, che le condotte siano state consumate interamente all'estero (difesa Bosia) o che, se riconosciuta la giurisdizione italiana, la competenza territoriale dovesse essere del Tribunale di Busto Arsizio (difesa Banca Cramer); il P.G. ha chiesto l'inammissibilità del rinvio.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il rinvio ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p. e, dopo aver verificato preliminarmente la sussistenza della giurisdizione italiana, ha ritenuto che la giurisdizione sussista perché dal capo di imputazione emergeva un "frammento" di condotta consumato in Italia (trasferimento/consegna di denaro contante a Milano). Quanto alla competenza territoriale, la Corte ha affermato che il criterio è il luogo in cui si realizza l'azione dissimulatoria ultima che determina la consumazione progressiva del riciclaggio: nel caso specifico l'ultimo frammento idoneo alla dissimulazione è avvenuto a Milano, pertanto la competenza territoriale spetta al Tribunale di Milano. La Corte ha inoltre chiarito che atti come la fatturazione per operazioni inesistenti costituiscono reati presupposto e non il segmento finale del riciclaggio, e ha negato la rilevanza ai fini di competenza del primo atto piuttosto che dell'ultimo quando il reato è a consumazione prolungata. Infine, ha disposto gli adempimenti di cui al comma 4 dell'art. 24-bis c.p.p.
Norme richiamate
art. 24-bis cod. proc. pen.
Strumento volto a porre il processo "in sicurezza" da questioni di competenza: il rinvio è ammissibile se l'ordinanza contiene il dubbio sulla competenza e gli elementi di fatto necessari per decidere "allo stato degli atti"; la Cassazione decide sulla base degli atti senza poteri istruttori
art. 648-bis cod. pen.
Il reato di riciclaggio si perfeziona con l'effetto dissimulatorio delle condotte tipiche; non è necessario che vi sia la restituzione del compendio 'ripulito'; può essere realizzato con modalità frammentarie e progressive e si considera consumato con l'ultimo atto idoneo alla dissimulazione (reato a forma libera e a consumazione potenzialmente prolungata)
art. 10 cod. pen.
Riferimento richiamato dalla difesa per contestare la giurisdizione italiana; la Corte ha preliminarmente posto la verifica della giurisdizione come condizione per decidere la competenza territoriale e, sulla base degli elementi del capo di imputazione, ha ritenuto sussistente la giurisdizione italiana per i frammenti di condotta verificatisi in Italia
Massime di principio
- Prima di affrontare la competenza territoriale va sempre verificata la sussistenza della giurisdizione italiana: è condizione preliminare e imprescindibile
- Nel riciclaggio transnazionale è sufficiente che si sia verificato anche un solo "frammento" materiale dell'iter criminoso in Italia (es. trasferimento o consegna di denaro) per fondare la giurisdizione italiana
- Quando il reato è formato da condotte frammentarie e progressive, la competenza territoriale si determina, in linea generale, nel luogo in cui si è consumato l'ultimo atto idoneo alla dissimulazione (ossia l'ultimo frammento consumativo), non nel luogo del primo atto
- Distinguere sempre i reati presupposto (es. fatture per operazioni inesistenti) dalle condotte dissimulatorie costituenti il riciclaggio: i primi non determinano automaticamente la competenza territoriale per il reato di riciclaggio se non coincidono con l'atto dissimulatorio finale
- La determinazione della competenza in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p. si basa sugli atti e sulla struttura del capo di imputazione disponibili al momento della decisione (principio del perpetuato iurisdictionis): le vicende successive non modificano il criterio ex ante
- Chi propone un rinvio ai sensi dell'art. 24-bis deve motivare chiaramente il dubbio e allegare gli elementi di fatto essenziali "allo stato degli atti" perché la Corte di legittimità possa decidere senza acquisire nuova istruttoria
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