Ordinanza del 31/07/2025 n. 22124 - Corte di Cassazione
Contenzioso tributario - Giudicato esterno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Cassazione riconosce efficacia di giudicato esterno alla sentenza definitiva relativa alle annualità 2007 e 2008, che aveva dichiarato nulla la convenzione del 2 luglio 1997 con cui la società invocava l’esenzione TARSU. Tale accertamento vincola anche il giudizio sulle annualità 2009 e 2010: la Corte accoglie il ricorso del Comune, cassa la sentenza d’appello e rigetta il ricorso originario della contribuente, confermando l’assoggettamento nella misura del 40%. Le spese di merito sono compensate; la società è condannata alle spese di legittimità.
Giudicato esterno e assoggettamento a TARSU del centro commerciale per le annualità 2009 e 2010.
Giudicato esterno e TARSU per le annualità 2009-2010
La Corte di cassazione decide la controversia tra il Comune di Carugate e S.S.C. Società Sviluppo Commerciale Srl relativa agli avvisi TARSU per gli anni 2009 e 2010, riferiti a un centro commerciale. La decisione si fonda sull’efficacia di giudicato esterno di una precedente sentenza definitiva che aveva accertato la nullità della convenzione del 2 luglio 1997 invocata dalla società per ottenere l’esenzione.
Controversia e precedenti processuali
La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva respinto il ricorso della società, ritenendo nulla per contrasto con una norma imperativa la convenzione stipulata il 2 luglio 1997. In appello, la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva invece annullato gli avvisi relativi al 2009 e al 2010, riconoscendo l’esenzione anche per la raccolta dei rifiuti assimilati e richiamando precedenti pronunce della stessa Commissione, tra cui la sentenza n. 1790/19/2016.
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, contestando, tra l’altro, la deduzione di motivi nuovi in appello, l’omesso esame della validità della convenzione, il riconoscimento dell’esenzione totale e la valutazione della motivazione degli avvisi. Nel corso del giudizio il Comune ha invocato il giudicato formatosi con la sentenza della Cassazione n. 13107/2020, relativa alle annualità 2007 e 2008.
Principio sul giudicato esterno nei rapporti tributari
Richiamando Cass., Sezioni Unite, 16 giugno 2006, n. 13916, e altri precedenti, la Corte ribadisce che, quando due giudizi tra le stesse parti riguardano il medesimo rapporto giuridico, la sentenza passata in giudicato preclude il riesame degli accertamenti su questioni di fatto o di diritto che costituiscono un punto fondamentale comune e una premessa logica necessaria della decisione. Il vincolo opera anche se il giudizio successivo ha finalità o petitum differenti.
La regola vale anche per i rapporti tributari di durata e non è esclusa dall’autonomia dei periodi d’imposta quando l’accertamento riguarda elementi costitutivi tendenzialmente permanenti, comuni a più annualità. Restano invece riferibili al singolo periodo i fatti variabili da un anno all’altro, quali, negli esempi riportati dalla Corte, la capacità contributiva e le spese deducibili.
Applicazione al caso concreto
La sentenza n. 13107/2020, passata in giudicato, aveva cassato la pronuncia della CTR Lombardia n. 1790/2016 e dichiarato nulla la convenzione del 2 luglio 1997 nella parte in cui esonerava la società dall’assoggettamento a TARSU. Poiché la decisione riguardava le stesse parti, la medesima convenzione e la stessa imposta per annualità precedenti, l’accertamento vincola anche il giudizio relativo al 2009 e al 2010.
La pretesa di esenzione per le annualità controverse si basava sulla convenzione ormai definitivamente dichiarata nulla. Ne consegue l’assoggettamento a TARSU del centro commerciale nella misura del 40% indicata negli avvisi comunali, sulla base dell’art. 6, commi 2 e 4, lett. b), del regolamento comunale. La Corte non ritiene necessario svolgere ulteriori accertamenti di fatto.
Decisione e spese
La Corte accoglie il ricorso del Comune, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito, in considerazione degli sviluppi processuali.
La società è condannata a rifondere al Comune le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.500,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli altri accessori di legge, se dovuti. La decisione è stata assunta l’11 giugno 2025 e depositata il 31 luglio 2025.
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