Ordinanza del 30/07/2025 n. 21906 - Corte di Cassazione
Accertamento - Costi di sponsorizzazione - Inerenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il motivo relativo alla legittimità delle presunzioni utilizzate nell’accertamento, ma ha accolto parzialmente quello sull’inerenza dei costi di sponsorizzazione. La sproporzione delle spese può sostenere un accertamento induttivo in presenza di contabilità formalmente regolare; tuttavia, l’inerenza va valutata in senso qualitativo, senza richiedere la prova di un vantaggio commerciale effettivo o proporzionato. La sentenza è stata cassata sul punto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
Deducibilità e inerenza dei costi di sponsorizzazione nell’accertamento tributario.
Accertamento tributario e deducibilità dei costi di sponsorizzazione
La controversia riguarda il recupero a tassazione di costi di sponsorizzazione per l’anno d’imposta 2008 e i criteri per valutarne l’inerenza e la deducibilità. La Corte ha precisato sia i presupposti per l’accertamento induttivo in caso di antieconomicità, sia il criterio qualitativo applicabile ai costi di sponsorizzazione.
Fatti e decisioni dei giudici di merito
B. Srl ha impugnato un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per il 2008, con cui erano stati recuperati a tassazione costi di sponsorizzazione corrisposti a San Marino Racing Organization. La CTR della Lombardia, con sentenza n. 4850/30/15 del 12 novembre 2015, aveva confermato il rigetto del ricorso pronunciato dalla CTP di Milano.
La CTR aveva rilevato che la società aveva dedotto costi di sponsorizzazione per 480.000 euro, riducendo così l’utile d’esercizio; che la sponsorizzazione riguardava un ente sammarinese, appartenente all’epoca dei fatti a un Paese black list; e che non era stato dimostrato un ritorno commerciale, tenuto conto della rilevante entità degli importi corrisposti.
Motivi del ricorso per cassazione
La società ha proposto due motivi:
- con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 2729 c.c., contestando che gli elementi indiziari dell’Ufficio fossero sufficienti a fondare la presunzione di evasione;
- con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 2697 c.c. e l’inversione dell’onere della prova, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo. Ha contestato che l’inerenza e la congruità fossero valutate in rapporto ai ricavi direttamente prodotti dalla spesa, anziché all’attività d’impresa.
Accertamento induttivo e antieconomicità
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la società non aveva trascritto le parti essenziali della motivazione dell’avviso di accertamento né indicato la specifica collocazione degli atti richiamati. È stato inoltre ritenuto infondato: l’Ufficio aveva contestato la sproporzione tra i costi di sponsorizzazione e l’utile d’esercizio, presumendo che le spese avessero determinato l’abbattimento dell’utile e rilevando che erano state sostenute nei confronti di un ente sammarinese.
La Corte ha ribadito che, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 300 del 1973, l’Amministrazione finanziaria può procedere induttivamente anche quando la contabilità sia formalmente regolare, se il comportamento del contribuente è antieconomico e la contabilità risulta perciò intrinsecamente inattendibile. La ricostruzione può fondarsi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, tratte dalle incongruenze tra i dati dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio dell’attività. Spetta quindi al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando la correttezza delle dichiarazioni. L’antieconomicità può essere desunta anche da un unico elemento presuntivo, purché grave e preciso.
Inerenza dei costi di sponsorizzazione
La Corte ha accolto il secondo motivo nella parte relativa al criterio di valutazione dell’inerenza. I costi di sponsorizzazione sono deducibili quando sono inerenti all’attività d’impresa anche in modo indiretto, potenziale o in proiezione futura. L’inerenza va intesa in senso qualitativo, come collegamento e potenziale beneficio per l’attività imprenditoriale; non richiede invece la dimostrazione di un’utilità concreta, di un vantaggio effettivamente conseguito o di un incremento futuro dell’attività.
La CTR non si è attenuta a tale principio perché ha collegato la mancanza di inerenza all’eccessività della spesa rispetto ai benefici ottenuti e non dimostrati dalla società. La valutazione dell’inerenza non può quindi essere fondata, di per sé, sulla mancata prova di un ritorno commerciale o sulla sproporzione quantitativa tra costo e beneficio.
Esito e rinvio
La censura di omesso esame è stata dichiarata inammissibile, non essendo stato specificato quale fatto decisivo sarebbe stato trascurato dalla CTR. In conclusione, la Corte ha rigettato il primo motivo e accolto parzialmente il secondo; ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La decisione è stata assunta il 12 febbraio 2025 e depositata il 30 luglio 2025.
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