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Ordinanza

Ordinanza del 24/07/2025 n. 21025 - Corte di Cassazione

Riscossione - Cartella ex art. 36 ter Dpr 600/73 - Notificazione della comunicazione d'irregolarità - Cambio di residenza - Decorrenza degli effetti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che, per gli atti tributari relativi alle imposte sui redditi, la nuova residenza anagrafica è opponibile all’Amministrazione finanziaria e all’incaricato della riscossione dopo sessanta giorni dall’iscrizione nei registri comunali, anche se non comunicata all’Ufficio. Poiché la comunicazione d’irregolarità era stata notificata al precedente indirizzo oltre tale termine, la Corte ha accolto il ricorso, annullato la cartella e condannato l’Agenzia delle Entrate alle spese.

Notifica della comunicazione d’irregolarità dopo il cambio di residenza del contribuente.

Notifica della comunicazione d’irregolarità e cambio di residenza

La pronuncia riguarda la validità della notificazione della comunicazione d’irregolarità prodromica a una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi. La Corte definisce gli effetti del trasferimento della residenza anagrafica ai fini della notificazione degli atti tributari relativi alle imposte sui redditi.

Fatti e svolgimento del giudizio

L’incaricato della riscossione notificava al contribuente una cartella relativa all’IRPEF per l’anno 2006, conseguente a controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. Il contribuente impugnava la cartella davanti alla Commissione tributaria provinciale di Catania, contestando, tra l’altro, la notificazione della preventiva comunicazione d’irregolarità. La CTP accoglieva il ricorso.

In appello, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, riteneva regolare la notificazione e infondate le contestazioni di merito, riformando la decisione di primo grado e confermando la validità della cartella. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un motivo; l’Amministrazione finanziaria resisteva con controricorso.

Residenza e notificazione contestata

Il contribuente aveva trasferito la residenza anagrafica nel Comune di Catania il 2 gennaio 2009. La comunicazione d’irregolarità era stata invece notificata, con tentativo del 29 novembre 2009, presso il precedente recapito, in un diverso Comune, dove il destinatario non era stato rinvenuto.

La CTR aveva ritenuto valida la notificazione perché effettuata presso un indirizzo in cui il contribuente svolgeva abitualmente la propria attività professionale di commercialista e presso il quale era stata notificata un’altra cartella, regolarmente impugnata. L’Agenzia sosteneva inoltre che il contribuente non avesse comunicato tempestivamente il cambio di residenza e che avesse indicato nelle dichiarazioni dei redditi il precedente domicilio fiscale.

La Corte rileva che la dichiarazione relativa al 2008 indicava il domicilio fiscale al 1° gennaio 2009 nel precedente Comune, ma riportava anche la residenza a Catania dal 2 gennaio 2009. La dichiarazione era stata presentata il 10 agosto 2009, oltre sessanta giorni prima del tentativo di notificazione.

Normativa e principio di diritto

La Corte richiama l’art. 58, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973, nella versione applicabile, secondo cui le persone fisiche residenti nello Stato hanno domicilio fiscale nel Comune in cui sono iscritte all’anagrafe, e il quinto comma, secondo cui le variazioni del domicilio fiscale producono effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Richiamando anche Cass., sez. V, 3 marzo 2020, n. 5798, la Corte afferma che, decorso il termine previsto, la variazione della residenza anagrafica è opponibile all’Amministrazione finanziaria anche se non è stata comunicata all’Ufficio. Il principio enunciato è il seguente: «In materia di notificazione degli atti tributari relativi alle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 58, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, la variazione della residenza anagrafica del contribuente, decorso il termine di legge di sessanta giorni dall’intervenuta iscrizione nei registri comunali, è opponibile all’ente impositore ed all’incaricato per la riscossione indipendentemente dalla sua comunicazione all’Ufficio».

Decisione ed effetti

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente e annullando la cartella di pagamento.

L’Agenzia delle Entrate è condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.300 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali, 200 euro per esborsi e accessori di legge. La Corte precisa che non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, poiché la parte soccombente è un’Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

La decisione è stata assunta il 20 giugno 2025 e depositata in cancelleria il 24 luglio 2025.

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