Ordinanza del 05/08/2025 n. 22605 - Corte di Cassazione
Processo tributario - Giudizio di rinvio - Spese processuali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il ricorso del contribuente limitato alla compensazione integrale delle spese di tutti i gradi. Il giudice del rinvio deve regolare le spese considerando la soccombenza complessiva all’esito del processo; né il precedente esito favorevole all’Agenzia in Cassazione né una sopravvenuta assoluzione penale, senza verifiche puntuali sulla documentazione e sulla sua incidenza, giustificano da soli la compensazione. La decisione è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Spese processuali nel giudizio tributario di rinvio: criteri per la compensazione e nuova liquidazione.
Spese processuali nel giudizio tributario di rinvio
La pronuncia riguarda esclusivamente la regolamentazione delle spese processuali disposta dal giudice tributario del rinvio, dopo l’accoglimento del ricorso del contribuente nel merito. La Corte accoglie il ricorso per cassazione contro la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi e dispone una nuova liquidazione secondo il criterio della soccombenza complessiva.
Vicenda tributaria e svolgimento del processo
La controversia origina dall’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003, notificato il 5 novembre 2012 alla C.M.P. Sas. L’Agenzia delle Entrate, recependo il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, aveva accertato un maggior reddito d’impresa di 151.700 euro, con una maggiore IRAP di 7.813 euro e una maggiore IVA di 30.340 euro. Il maggior reddito era stato imputato anche ai soci A.A. ed E.E., ai sensi dell’art. 5 del TUIR, n. 917/1986.
Dopo una prima pronuncia di incompetenza della CTP di Macerata, la CTP di Ancona aveva parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti con sentenza n. 476/01/15, depositata il 15 aprile 2015. Riuniti gli appelli di contribuenti e Amministrazione, la CTR delle Marche, con sentenza n. 647/2017, depositata il 4 dicembre 2017, aveva respinto l’appello dell’Ufficio, accolto quello del contribuente, annullato l’accertamento e condannato l’Ufficio al pagamento di 3.000 euro per spese, oltre accessori.
Con ordinanza n. 31321/19, pubblicata il 29 novembre 2019, la Cassazione aveva deciso i ricorsi di entrambe le parti, cassando con rinvio la decisione di merito. Il giudizio di rinvio, riassunto da A.A. nei confronti dell’Amministrazione e degli altri ex soci, si è concluso con la sentenza n. 220/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado delle Marche, pubblicata il 6 marzo 2024. Tale sentenza ha accolto il ricorso del contribuente, ma ha compensato le spese di lite per tutti i gradi.
Ricorso e questioni sottoposte alla Corte
Il contribuente ha impugnato la sentenza n. 220/2024 limitatamente al capo sulle spese, deducendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata in adunanza camerale il 20 maggio 2025; il contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
Regole sulla compensazione delle spese
La Corte ribadisce che la compensazione totale o parziale richiede gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione. Tali ragioni non possono essere illogiche o erronee: in caso contrario, la decisione incorre in violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.
La pronuncia richiama l’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, e, per il processo tributario, l’art. 15, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 156/2015. Sono inoltre richiamate Cass., Sez. L, ord. n. 14036 del 21 maggio 2024; Cass., Sez. 5, ord. n. 9312 dell’8 aprile 2024; Cass., Sez. 5, ord. n. 1950 del 24 gennaio 2022; e Cass., Sez. 5, ord. n. 2206 del 25 gennaio 2019.
Criterio per il giudice del rinvio e valutazione delle motivazioni
Quando il giudice del rinvio deve provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, la regolamentazione deve basarsi sulla soccombenza valutata all’esito globale del processo, non sui risultati dei singoli gradi o fasi. Non è quindi necessario liquidare separatamente le spese di ciascuna fase: in relazione all’esito finale della lite, il giudice può compensarle, in tutto o in parte, oppure condannare al rimborso anche la parte vittoriosa in Cassazione, se complessivamente soccombente. La Corte richiama sul punto Cass., Sezioni Unite, ord. n. 32906 dell’8 novembre 2022.
Nel caso concreto, la compensazione integrale era stata motivata richiamando l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia in Cassazione contro la precedente decisione e una successiva sentenza della Corte d’Appello di Ancona di assoluzione penale di A.A. La prima circostanza non era sufficiente, poiché l’accoglimento del ricorso dell’Amministrazione era dipeso da una questione pregiudiziale e aveva comportato la rimessione degli atti al giudice di secondo grado affinché esaminasse il merito. La seconda non poteva giustificare da sola la compensazione: l’assoluzione era intervenuta durante il processo e non all’esito dello stesso, senza che fosse stata verificata puntualmente l’identità dei documenti del giudizio tributario rispetto a quelli del procedimento penale né l’incidenza di tali elementi sulla soccombenza.
Decisione ed effetti
La Corte dichiara fondato il motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado delle Marche, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà procedere a una nuova regolamentazione delle spese dell’intero giudizio, applicando il criterio della soccombenza complessiva, e provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta il 20 maggio 2025 e depositata in cancelleria il 5 agosto 2025.
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