Ordinanza del 04/08/2025 n. 22476 - Corte di Cassazione
Sanzioni - Non trasmissibili agli eredi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara cessata la materia del contendere e, conseguentemente, estinto il giudizio relativo a un atto di irrogazione di sanzioni tributarie, dopo aver documentato il decesso del contribuente. In applicazione degli artt. 2 e 8 del D.Lgs. n. 472/1997, l’obbligazione sanzionatoria non si trasmette agli eredi. Non dispone sulle spese e esclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Estinzione del giudizio per morte del contribuente e intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie.
Intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie
La decisione riguarda un giudizio di cassazione relativo a un atto di irrogazione di sanzioni tributarie per l’omessa indicazione in dichiarazione di attività finanziarie detenute all’estero. La Corte dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere, in seguito al decesso del contribuente, documentato nel corso del procedimento.
Origine della controversia e svolgimento processuale
La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva respinto il ricorso del contribuente contro l’avviso di irrogazione delle sanzioni per violazione dell’art. 5, comma 4, del D.L. n. 167/1990, convertito dalla L. n. 227/1990. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva confermato la decisione.
Con ordinanza n. 19987 del 2018, la Corte di cassazione aveva accolto il terzo motivo del ricorso del contribuente, respinto gli altri e cassato con rinvio la sentenza. In sede di rinvio, la CTR della Lombardia aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, accogliendo il ricorso limitatamente alla quantificazione delle sanzioni. Aveva determinato le basi sanzionatorie in euro 246.806 per il 2008 e in euro 216.840 per il 2009, disponendo il rimborso dell’eccedenza già versata, con interessi di legge e rivalutazione monetaria. La CTR aveva precisato che tali importi riguardavano soltanto il biennio 2008-2009; gli investimenti esteri degli anni precedenti, sino al 2001, non erano stati contestati dall’Ufficio, in quanto risultavano nell’Anagrafe tributaria. Inoltre, aveva ritenuto coperta da giudicato interno la riferibilità al contribuente dei fogli sequestrati e infondata l’eccezione di giudicato esterno relativa agli avvisi per gli anni 2004, 2005 e 2006.
L’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava la mancata rilevazione del giudicato esterno formatosi sulle sentenze della CTR nn. 119/22/2010, 120/22/2010 e 121/22/2010, relative agli avvisi di accertamento per il 2004, 2005 e 2006; il secondo contestava la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, anche perché non risultava chiaro a quale annualità si riferisse la sanzione rideterminata, mentre l’atto di irrogazione riguardava i periodi dal 2004 al 2007. La Corte non ha esaminato tali censure a seguito dell’evento sopravvenuto.
Decesso del contribuente ed effetti sulle sanzioni
Con dichiarazione del 14 febbraio 2025, il difensore ha comunicato che il contribuente era deceduto il 22 giugno 2024, allegando il certificato di morte e chiedendo la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo.
La Corte applica l’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997, secondo cui l’obbligazione di pagamento delle sanzioni amministrative tributarie non si trasmette agli eredi. Tale regola costituisce un principio generale, quale corollario della responsabilità personale prevista dall’art. 2 dello stesso decreto. Il credito erariale derivante da una violazione tributaria riferibile a una persona fisica si estingue quindi con la morte dell’autore della violazione.
Poiché l’atto impugnato concerne esclusivamente la pretesa sanzionatoria e il decesso del destinatario è stato documentato, viene meno la materia del contendere. La Corte richiama, a sostegno, Cass. nn. 8097/2003, 18862/2005 e 21326/2006, nonché Cass. nn. 25644/2018 e 26015/2022.
Spese e contributo unificato
La Corte non dispone sulle spese. Richiamando Cass. n. 29577/2021 e n. 26015/2022, afferma che la morte del destinatario impedisce di procedere all’esame dei motivi di ricorso; non vi è pertanto luogo a regolare le spese e non opera il principio della soccombenza virtuale.
L’esito del giudizio esclude inoltre l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Esito
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. La decisione è stata assunta nell’adunanza camerale del 28 maggio 2025 e depositata il 4 agosto 2025.
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