Ordinanza del 06/08/2025 n. 22730 - Corte di Cassazione
Processo tributario- Giudizio di rinvio - Ricorso in riassunzione proposto personalmente- Conseguenza - Errore nella individuazione del giudice del rinvio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che, se nel giudizio di rinvio la parte è priva di assistenza tecnica, il giudice deve invitarla a nominare un difensore entro un termine perentorio prima di dichiarare inammissibile il ricorso. Tuttavia, la riassunzione davanti a una Commissione tributaria diversa da quella indicata dalla Cassazione non consente la translatio iudicii, poiché la competenza del giudice di rinvio è funzionale e inderogabile. È stato respinto il ricorso principale della società e dichiarato inammissibile il duplicato; spese compensate.
Giudizio tributario di rinvio: assistenza tecnica e riassunzione davanti al giudice designato dalla Cassazione.
Giudizio tributario di rinvio: assistenza tecnica e individuazione del giudice
La Corte di cassazione esamina l’impugnazione di una pronuncia che aveva dichiarato inammissibile la riassunzione di un giudizio tributario. La decisione chiarisce sia le modalità per rimediare al difetto di assistenza tecnica sopravvenuto nel giudizio di rinvio, sia le conseguenze della riassunzione davanti a un giudice diverso da quello designato dalla Cassazione.
Origine della controversia
Il 28 luglio 2006 fu notificato alla società V. M. Srl un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003, ai fini IRPEG, IRAP e IVA. L’Amministrazione finanziaria recuperò a tassazione costi ritenuti non deducibili o non detraibili, perché riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti o non inerenti all’attività d’impresa, e contestò inoltre l’errata fatturazione di un’operazione non coperta da dichiarazione d’intento ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 633 del 1972.
La Commissione tributaria provinciale di Salerno respinse il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Campania accolse invece l’appello. Con ordinanza 21 maggio 2014, n. 11160, la Cassazione accolse il primo e il secondo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassò la sentenza e rinviò a un’altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
La società riassunse la causa davanti alla Commissione tributaria regionale della Puglia. Con sentenza n. 25/2021, depositata l’11 gennaio 2021, quest’ultima dichiarò inammissibile il ricorso, rilevando due ragioni: l’atto era stato sottoscritto personalmente dal legale rappresentante, senza assistenza di un difensore abilitato, in una controversia di valore superiore al limite previsto dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992; inoltre, la riassunzione era stata proposta davanti a una Commissione regionale diversa da quella designata dalla Cassazione.
Assistenza tecnica nel giudizio di rinvio
La disciplina applicabile al difetto di assistenza tecnica nel giudizio di rinvio non differisce da quella prevista per il primo grado e per l’appello. La Corte richiama l’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 12 e 18 del D.Lgs. n. 546 del 1992, individuata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 189 del 2000: l’inammissibilità non deriva automaticamente dalla sottoscrizione personale dell’atto, ma può essere pronunciata solo se la parte non ottempera all’ordine del giudice di munirsi di assistenza tecnica entro il termine assegnato.
Le Sezioni Unite, con sentenza 13 dicembre 2017, n. 29919, hanno riconosciuto che tale ordine può essere impartito anche in appello quando il difetto di assistenza emerge per la prima volta in quel grado. La Cassazione ritiene applicabile il medesimo principio alla riassunzione, poiché l’art. 63, primo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992 dispone che essa avvenga nel rispetto delle forme previste per i giudizi di primo e secondo grado, in quanto applicabili.
Pertanto, quando il difetto di assistenza tecnica si manifesta per la prima volta davanti al giudice del rinvio, quest’ultimo deve invitare la parte a munirsi di un difensore entro un termine perentorio. L’inammissibilità può seguire soltanto al mancato rispetto dell’ordine. Nel caso concreto non era stato emesso alcun ordine di regolarizzazione nei precedenti gradi né nel giudizio di rinvio, e la società aveva successivamente sanato il difetto: la CTR aveva quindi errato nel ritenere l’atto inammissibile per tale ragione.
La Corte precisa che l’incarico conferito al difensore nei precedenti gradi può restare valido nel giudizio di rinvio, che costituisce prosecuzione del processo; tuttavia, tale circostanza non elimina la necessità di applicare la disciplina di regolarizzazione quando il difetto di assistenza si presenti nel giudizio di rinvio.
Giudice competente per la riassunzione
La società sosteneva che la riassunzione davanti a un giudice territorialmente incompetente avrebbe dovuto comportare una declinatoria di competenza e la prosecuzione davanti al giudice ritenuto competente ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992. La Cassazione respinge questa impostazione: non si tratta di competenza territoriale, bensì di competenza funzionale attribuita al giudice indicato nella pronuncia di cassazione con rinvio ai sensi dell’art. 383 c.p.c.
Tale competenza è inderogabile, incontestabile e irretrattabile. La parte deve riassumere il giudizio davanti al giudice designato dalla Cassazione; la riassunzione davanti a un giudice diverso non attiva il meccanismo di translatio iudicii previsto dall’art. 50 c.p.c. e non consente di trasferire la causa al giudice indicato come competente. La conclusione è confermata, tra l’altro, da Cass. n. 1841 del 2022 e dall’ordinanza n. 6116 del 7 marzo 2025. La Corte distingue questa fattispecie da quella esaminata dalle Sezioni Unite con sentenza n. 18121 del 14 settembre 2016, relativa all’appello proposto davanti a un giudice diverso da quello individuato dall’art. 341 c.p.c.
Esame dei ricorsi e decisione
La società aveva presentato due ricorsi di identico contenuto contro la stessa sentenza, entrambi notificati il 2 aprile 2021: uno iscritto al n. R.G. 8782/2021 in via telematica e l’altro al n. R.G. 9037/2021 in forma cartacea. La Corte li ha riuniti, dando priorità al ricorso iscritto per primo; poiché quest’ultimo è stato esaminato, il ricorso duplicato è divenuto inammissibile.
La Corte ha giudicato infondato il motivo con cui la società contestava la seconda ragione di inammissibilità. Le due ragioni indicate dalla CTR erano rationes decidendi autonome e pariordinate, entrambe da impugnare affinché la sentenza potesse essere cassata. È stato inoltre ritenuto inammissibile e comunque infondato il motivo sulle spese: anche una decisione in rito può determinare soccombenza e non comporta automaticamente la compensazione.
In conclusione, pur riconoscendo l’errore della CTR sul difetto di assistenza tecnica, la Cassazione ha respinto il ricorso n. R.G. 8782/2021, perché resta valida l’autonoma ragione d’inammissibilità relativa alla riassunzione davanti al giudice non designato. Ha dichiarato inammissibile il ricorso duplicato n. R.G. 9037/2021 e compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, in considerazione della complessità delle questioni.
Contributo unificato
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, se dovuto.
La decisione è stata assunta il 4 luglio 2025 e depositata il 6 agosto 2025.
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