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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1922

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1922 della Commissione, del 12 luglio 2024, che stabilisce il modello per la raccolta, da parte degli Stati membri, dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R1922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1922 della Commissione approva un modello uniforme che gli Stati membri devono usare per raccogliere dati e informazioni necessari nell’ambito del regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine. La misura serve a garantire uniformità e a limitare gli obblighi informativi allo stretto necessario per valutare l’eventuale aggiornamento dell’allegato I del regolamento quadro. Il testo si applica direttamente negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Stabilisce il modello standardizzato che gli Stati membri devono utilizzare per raccogliere i dati e le informazioni richiesti ai fini dell’aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, ai fini della raccolta dei dati e delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/1230, includendo le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 9 dello stesso regolamento. L’ambito è funzionale alla procedura di aggiunta o eliminazione di categorie di macchine o prodotti correlati dall’allegato I del regolamento (UE) 2023/1230. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; è inoltre rilevante ai fini del SEE.

Modello per la raccolta dei dati e delle informazioni ai fini del regolamento macchine

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1922 dà attuazione all’articolo 6 del regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine, stabilendo un modello uniforme che gli Stati membri devono usare per la raccolta dei dati e delle informazioni rilevanti. La Commissione motiva l’intervento con l’esigenza di assicurare condizioni uniformi di raccolta e di mantenere gli oneri informativi al minimo indispensabile, limitandoli alle informazioni strettamente necessarie per le decisioni sull’aggiornamento dell’allegato I del regolamento quadro.

Base giuridica e finalità

Il provvedimento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2023/1230. Dai considerando emerge che il modello serve a standardizzare la raccolta di dati e informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), e a includere anche le informazioni previste dal paragrafo 9 dello stesso articolo. La funzione del modello è quindi strumentale alla valutazione dell’opportunità di aggiungere o eliminare categorie di macchine o prodotti correlati dall’allegato I.

Ambito di applicazione

Il regolamento si rivolge agli Stati membri, che devono utilizzarlo nella raccolta dei dati e delle informazioni richiesti dal regolamento (UE) 2023/1230. Non introduce obblighi diretti per gli operatori economici, ma disciplina un adempimento delle amministrazioni nazionali competenti. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è adottato come testo rilevante ai fini del SEE.

Contenuto normativo essenziale

L’articolo 1 contiene la regola operativa centrale: per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), gli Stati membri devono usare il modello allegato al regolamento. L’allegato costituisce quindi lo schema vincolante da impiegare per la trasmissione e l’organizzazione delle informazioni richieste.

Razionalizzazione dei dati richiesti

La Commissione evidenzia che il modello è concepito per limitare gli oneri comunicativi allo stretto necessario. In particolare, esso richiede soltanto dati e informazioni specifici riferiti a singole macchine o prodotti correlati e solo per le finalità specifiche previste dall’articolo 6, paragrafo 10, primo comma, del regolamento (UE) 2023/1230. I considerando precisano inoltre che tali dati non sono richiesti da altre normative dell’Unione.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da tale momento esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Adozione del modello standardizzato

L’articolo 1 dispone che, per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/1230, gli Stati membri utilizzano il modello contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione.

Finalità della raccolta dati

Il modello è destinato a raccogliere dati e informazioni necessari per le finalità previste dall’articolo 6 del regolamento (UE) 2023/1230, in particolare per aggiungere o eliminare categorie di macchine o prodotti correlati dall’allegato I. Il modello include anche le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 9, dello stesso regolamento.

Razionalizzazione degli obblighi informativi

Il considerando evidenzia che il modello standardizzato è costruito per limitare i dati richiesti allo stretto necessario e per richiedere soltanto informazioni specifiche relative a specifiche macchine o prodotti correlati, esclusivamente per le finalità dell’articolo 6, paragrafo 10, primo comma, del regolamento (UE) 2023/1230.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemacchinearmonizzazione tecnicasicurezza dei prodottiprocedure amministrativemercato interno

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