Regolamento (UE) 2024/1985
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1985 della Commissione, del 12 luglio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Το Φάβα της Αμοργού / To Fava tis Amorgou (IGP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione, come IGP, del nome greco «Το Φάβα της Αμοργού / To Fava tis Amorgou». La Commissione precisa che, per le domande pubblicate prima del 13 maggio 2024, continua ad applicarsi il regolamento (UE) n. 1151/2012, nonostante la sua abrogazione da parte del regolamento (UE) 2024/1143. In assenza di opposizioni notificate, il nome viene iscritto nel registro e il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica protetta «Το Φάβα της Αμοργού / To Fava tis Amorgou».
Ambito di applicazione
Si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome «Το Φάβα της Αμοργού / To Fava tis Amorgou» come indicazione geografica protetta (IGP), con effetti in tutti gli Stati membri. Il regolamento riguarda la domanda presentata dalla Grecia e pubblicata ai fini dell’opposizione prima del 13 maggio 2024; non disciplina altri prodotti o altri aspetti del regime di qualità, ma solo l’iscrizione del nome nel registro. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Registrazione della IGP «Το Φάβα της Αμοργού / To Fava tis Amorgou"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1985 della Commissione iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette il nome greco «Το Φάβα της Αμοργού / To Fava tis Amorgou» come indicazione geografica protetta. Il provvedimento si colloca nel quadro del regime UE di tutela delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari e prende atto dell’assenza di opposizioni nella procedura di registrazione.
Quadro normativo e regime transitorio
La Commissione fonda l’atto sull’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Nei considerando viene chiarito che, nonostante l’abrogazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 ad opera del regolamento (UE) 2024/1143, il primo continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai fini dell’opposizione prima del 13 maggio 2024, in forza dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143.
Domanda di registrazione e procedura di opposizione
La domanda relativa a «Το Φάβα της Αμοργού / To Fava tis Amorgou» è stata presentata dalla Grecia e pubblicata nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il regolamento evidenzia che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento; di conseguenza, il nome deve essere registrato.
Effetti dell’atto
L’articolo 1 stabilisce in modo diretto l’iscrizione del nome nel registro come IGP. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Entrata in vigore
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da tale momento produce i propri effetti nell’ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e regime transitorio
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il considerando 1 chiarisce che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, il regolamento (UE) n. 1151/2012 continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai fini dell’opposizione prima del 13 maggio 2024.
Domanda di registrazione e assenza di opposizioni
La domanda di registrazione del nome «Το Φάβα της Αμοργού / To Fava tis Amorgou» come IGP, presentata dalla Grecia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 di tale regolamento, la registrazione deve essere concessa.
Iscrizione nel registro
L’articolo 1 dispone che il nome «Το Φάβα της Αμοργού / To Fava tis Amorgou» è registrato come indicazione geografica protetta (IGP).
Entrata in vigore e portata obbligatoria
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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