Regolamento (UE) 2024/2926
Regolamento delegato (UE) 2024/2926 della Commissione, del 12 luglio 2024, sull’attuazione degli obblighi internazionali dell’Unione, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, conformemente all’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda lo spinarolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato introduce una deroga specifica e temporanea all’obbligo di sbarco per gli esemplari di spinarolo di lunghezza superiore a 100 cm, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall’Unione con il Regno Unito. La misura è collegata alle consultazioni annuali previste dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e mira a proteggere una componente vulnerabile dello stock, imponendo il rilascio immediato in mare degli esemplari catturati incidentalmente. Il regolamento ha efficacia limitata al 31 dicembre 2024 e si inserisce nel quadro delle possibilità di pesca fissate per il 2024.
Deroga temporanea all’obbligo di sbarco per lo spinarolo, al fine di attuare gli obblighi internazionali dell’Unione derivanti dalle consultazioni UE-Regno Unito in materia di pesca.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca effettuate nelle acque dell’Unione e ai pescherecci dell’Unione che operano al di fuori delle acque dell’Unione in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi. Riguarda lo stock condiviso di spinarolo (Squalus acanthias) oggetto delle consultazioni annuali tra Unione europea e Regno Unito nell’ambito dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. La disciplina è temporanea: si applica dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e cessa il 31 dicembre 2024.
Deroga temporanea all’obbligo di sbarco per lo spinarolo
Il regolamento delegato (UE) 2024/2926 disciplina una deroga temporanea all’obbligo di sbarco previsto dal regolamento (UE) n. 1380/2013, con riguardo allo spinarolo (Squalus acanthias). La misura è adottata per dare attuazione agli obblighi internazionali dell’Unione nell’ambito dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito, a seguito delle consultazioni annuali in materia di pesca.
Contesto e ratio della misura
Dai considerando emerge che il Regno Unito e l’Unione hanno concordato, nel quadro delle consultazioni annuali, i TAC per il 2024 per gli stock interessati, successivamente recepiti nel regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio. Per lo spinarolo, stock gestito congiuntamente, le parti hanno ritenuto opportuno adottare una misura supplementare di protezione per una componente particolarmente vulnerabile della popolazione, consistente nella previsione di una taglia massima di cattura di 100 cm. Il regolamento mira inoltre a creare certezza del diritto e parità di condizioni per i pescatori dell’Unione, sostituendo un quadro temporaneo del Consiglio con una disciplina delegata più stabile.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica alle attività di pesca effettuate nelle acque dell’Unione e ai pescherecci dell’Unione che operano fuori dalle acque dell’Unione in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi. L’ambito materiale è limitato allo stock di spinarolo oggetto delle consultazioni UE-Regno Unito.
Regola sostanziale: divieto e deroga sull’esemplare oltre 100 cm
L’articolo 2 introduce una regola specifica: in deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo o trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita, vendere o commercializzare esemplari di spinarolo di lunghezza superiore a 100 cm. Se tali esemplari sono catturati accidentalmente, non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare. La misura è funzionalmente collegata al TAC, poiché il solo livello del TAC non sarebbe ritenuto sufficiente a garantire la tutela della componente femminile vulnerabile della specie.
Durata ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2024. La temporalità della misura è coerente con la durata degli accordi raggiunti nel verbale scritto e nel relativo addendum delle consultazioni annuali UE-Regno Unito. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. La finalità è attuare gli obblighi internazionali dell’Unione relativi agli stock condivisi oggetto delle consultazioni in materia di pesca UE-Regno Unito svolte ai sensi dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
Ambito di applicazione territoriale e soggettivo
La disciplina riguarda le attività di pesca nelle acque dell’Unione e quelle svolte da pescherecci dell’Unione al di fuori delle acque dell’Unione, purché in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi.
Deroga all’obbligo di sbarco per lo spinarolo
In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo o trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita, vendere o commercializzare esemplari di spinarolo (Squalus acanthias) di lunghezza superiore a 100 cm.
Gestione delle catture accidentali
Gli esemplari di spinarolo di lunghezza superiore a 100 cm catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.
Durata di applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2024. È quindi una misura di durata limitata, coerente con la scadenza delle misure concordate nel verbale scritto e nel relativo addendum delle consultazioni UE-Regno Unito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 12 lug 2024Regolamento (UE) 2024/1919
- Regolamento · 12 lug 2024Regolamento (UE) 2024/1920
- Regolamento · 12 lug 2024Regolamento (UE) 2024/1921
- Regolamento · 12 lug 2024Regolamento (UE) 2024/1922
- Regolamento · 12 lug 2024Regolamento (UE) 2024/1985
- Regolamento · 11 lug 2024Regolamento (UE) 2024/1890
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →