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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1919

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1919 della Commissione, del 12 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia

Normativa europea32024R1919

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene su una misura antidumping già in vigore sulle piastrelle di ceramica originarie della Turchia. A seguito della richiesta di un nuovo produttore esportatore, la Commissione ha accertato un collegamento con un produttore esportatore già contemplato dal regime e ha ritenuto opportuno estendere a tale società il medesimo codice addizionale TARIC C912. La modifica è limitata all’allegato II del regolamento iniziale e si applica retroattivamente dal 27 novembre 2023.

Modifica l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 per includere Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi tra i produttori esportatori turchi collegati soggetti al medesimo codice addizionale TARIC C912 nei dazi antidumping sulle piastrelle di ceramica.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di piastrelle di ceramica originarie della Turchia disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/265. Riguarda specificamente il trattamento tariffario di un produttore esportatore turco, Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi, considerato collegato a NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. e, quindi, incluso nello stesso codice addizionale TARIC C912. Produce effetti a decorrere dal 27 novembre 2023; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. Non modifica il dazio per gli altri soggetti diversi da quelli interessati dall’allegato II.

Modifica del regime antidumping sulle piastrelle di ceramica originarie della Turchia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1919 della Commissione interviene nel quadro della difesa commerciale dell’Unione, modificando il regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 che aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie, tra l’altro, della Turchia. La modifica nasce dalla richiesta di un operatore turco che ha domandato di essere trattato come nuovo produttore esportatore ai fini dell’applicazione dell’aliquota prevista per le imprese turche collaboranti non incluse nel campione.

Contesto normativo e misura preesistente

La Commissione richiama il regolamento di base (UE) 2016/1036 e, in particolare, l’articolo 14, paragrafo 1, nonché il regolamento iniziale (UE) 2023/265. Quest’ultimo aveva istituito, all’esito dell’inchiesta iniziale, dazi antidumping differenziati per i produttori esportatori turchi: aliquote individuali per i soggetti inclusi nel campione, un’aliquota media ponderata del 9,2 % per i produttori esportatori collaboranti non inclusi nel campione e un’aliquota nazionale del 20,9 % per i soggetti non collaboranti. Il sistema era fondato sul campionamento effettuato ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base.

Presupposti per il trattamento dei nuovi produttori esportatori

L’articolo 2 del regolamento iniziale consente di modificare il trattamento tariffario riconoscendo l’aliquota applicabile ai collaboranti non campionati qualora un nuovo produttore esportatore provi cumulativamente che:

  • non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale, fissato dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021;
  • non è collegato ad alcun produttore esportatore che abbia esportato il prodotto in esame nell’Unione durante tale periodo;
  • ha esportato il prodotto in un momento successivo oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione.

Esame della richiesta di Güral Porselen

La società Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi ha presentato domanda per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. La Commissione ha inviato un questionario e successivamente richiesto chiarimenti. Dall’istruttoria è emerso un collegamento con NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş., produttore esportatore collaborante non incluso nel campione dell’inchiesta iniziale.

La Commissione ha informato la richiedente, con lettera del 23 gennaio 2024, che i legami familiari tra azionisti e dirigenza delle due società facevano ritenere le imprese parte dello stesso gruppo ai fini della difesa commerciale, richiamando la nozione di soggetti "legati" di cui all’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. In ulteriore approfondimento, la Commissione ha verificato che la richiedente, pur essendo stata costituita nel 2005, ha iniziato solo nel 2017 la costruzione di un nuovo stabilimento per piastrelle di ceramica, aperto poi nell’agosto 2022; durante il periodo dell’inchiesta iniziale non era ancora produttore del bene in esame.

Valutazione finale della Commissione

Poiché il dazio applicabile a NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. si basa sulla media ponderata dei produttori esportatori campionati, l’inclusione di Güral Porselen non altera le risultanze già accertate. La Commissione ha quindi ritenuto opportuno estendere a Güral Porselen il medesimo trattamento tariffario e il medesimo codice addizionale TARIC C912. La società aveva chiesto un codice distinto, ma la richiesta è stata respinta in ragione del collegamento tra le due entità.

Effetti pratici della modifica

A decorrere dal 27 novembre 2023, il codice addizionale TARIC C912, prima attribuito esclusivamente a NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş., si applica anche a Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi. La modifica opera quindi sul piano doganale e di classificazione TARIC, senza incidere sul quadro generale della misura antidumping per gli altri operatori non interessati.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II del regolamento iniziale

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 è modificato per aggiungere Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi all’elenco dei produttori esportatori turchi collegati a NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş., mantenendo il codice addizionale TARIC C912.

Attribuzione del codice addizionale TARIC C912

Dal 27 novembre 2023 il codice addizionale TARIC C912, prima attribuito solo a NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş., si applica anche a Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e motivazione antidumping

La misura si fonda sul regolamento (UE) 2016/1036, in particolare sull’articolo 14, paragrafo 1, e sull’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265, che consente la modifica del trattamento per nuovi produttori esportatori quando siano dimostrate determinate condizioni.

Come è indicizzato

Materiecommercio internazionaledazi antidumpingunione doganaledifesa commerciale

Testo integrale

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