Regolamento (UE) 2024/1920
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1920 della Commissione, del 12 luglio 2024, che approva la modifica di una menzione tradizionale a norma dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Oloroso)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva la modifica della menzione tradizionale «Oloroso», presentata dalla Spagna e istruita secondo la procedura prevista dalla normativa UE sul settore vitivinicolo. Poiché non sono state presentate opposizioni nei termini, la Commissione dispone l’approvazione e l’iscrizione della modifica nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Approvazione della modifica della menzione tradizionale vitivinicola «Oloroso» ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla modifica della menzione tradizionale «Oloroso» nel settore vitivinicolo, proposta dalla Spagna e oggetto di esame da parte della Commissione nell’ambito della disciplina UE sulle menzioni tradizionali protette. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; l’approvazione comporta l’iscrizione nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34. Non disciplina in generale altre denominazioni, né contiene esclusioni settoriali ulteriori rispetto al perimetro vitivinicolo.
Approvazione della modifica della menzione tradizionale «Oloroso"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1920 della Commissione approva la modifica della menzione tradizionale «Oloroso» nel settore vitivinicolo. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina le menzioni tradizionali protette nell’organizzazione comune dei mercati agricoli.
Contesto procedurale
La Commissione precisa, nei considerando, che la domanda di modifica presentata dalla Spagna è stata esaminata secondo gli articoli 28, paragrafi 2 e 3, e 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33. La domanda è stata inoltre pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non essendo stata ricevuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, la modifica può essere approvata.
Effetti dell’approvazione
L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica della menzione tradizionale «Oloroso» pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I considerando chiariscono che tale modifica deve essere iscritta nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette previsto dall’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
Entrata in vigore e natura dell’atto
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica di «Oloroso»
L’articolo 1 approva la modifica della menzione tradizionale «Oloroso» pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, chiudendo positivamente il procedimento avviato dalla Spagna ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Presupposti procedurali e assenza di opposizioni
Dai considerando risulta che la domanda è stata esaminata dalla Commissione ai sensi degli articoli 28, paragrafi 2 e 3, e 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
Iscrizione nel registro delle menzioni tradizionali protette
La modifica approvata deve essere iscritta nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, secondo quanto richiamato nei considerando.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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