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Sentenza

Sentenza del 25/11/2015 n. 24026 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 1999-2001, sostenendo la decadenza del Comune dal potere impositivo, l'inesistenza del presupposto oggettivo dell'imposta, l'errata determinazione della base imponibile e l'illegittimità delle sanzioni. L'impianto consisteva in un palo fissato al suolo e in uno shelter prefabbricato destinato agli apparati elettronici, non denunciato ai fini catastali dalla società. In particolare, la contribuente sosteneva che il bene non fosse accatastabile o dovesse essere classificato nella categoria E/3, con conseguente esenzione ICI.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto tempestivi gli avvisi, anche considerando la notifica alla società incorporata, poiché la fusione per incorporazione comporta una vicenda evolutivo-modificativa e non l'estinzione del soggetto precedente. Ha inoltre confermato che la stazione radio base, essendo una struttura stabilmente infissa al suolo e destinata a ospitare impianti di trasmissione, deve essere classificata nel gruppo catastale D, concretamente nella categoria D/7, e non nella categoria E esente. Poiché la rendita catastale attribuita dall'Agenzia del territorio non era stata impugnata nei confronti dell'ente competente, l'imposizione ICI del Comune è stata ritenuta legittima. Sono state confermate anche le sanzioni per omessa denuncia, non essendo riconosciute né l'obiettiva incertezza normativa né la continuazione. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate, ma è stato posto a carico della società l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. b)

    Prevede l'esenzione ICI per determinati immobili classificati nella categoria E; la Corte ha escluso che la stazione radio base potesse rientrare in tale categoria.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 11, comma 2

    Disciplina i termini e la decadenza dell'attività di accertamento ICI; la Corte ha ritenuto rispettati i termini, considerando la tempestività della spedizione degli atti.

  • R.D.L. n. 652/1939, art. 4

    Costituisce il riferimento per l'accatastamento delle strutture stabilmente infisse al suolo; la stazione radio base è stata ritenuta soggetta ad accatastamento.

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2

    È stato richiamato quale fondamento della rilevanza catastale delle strutture e degli impianti stabilmente connessi al suolo.

  • Circolare Agenzia del Territorio n. 4/2006

    "Tra le diverse tipologie dei manufatti in esame ha registrato negli ultimi anni una significativa diffusione sul territorio quella destinata ad ospitare gli impianti per la diffusione della telefonia mobile"

    Indica il gruppo catastale D come appropriato per gli immobili destinati a ospitare impianti industriali di trasmissione o amplificazione dei segnali, compresi i ripetitori e gli impianti di telefonia mobile.

  • Art. 2504-bis c.c.

    La fusione per incorporazione determina la prosecuzione dei rapporti giuridici in capo al soggetto risultante, senza creare un ente completamente nuovo né estinguere sostanzialmente i rapporti del soggetto incorporato.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012

    Limita il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione al cosiddetto minimo costituzionale; non consente di rivalutare liberamente fatti e argomentazioni già esaminati dal giudice di merito.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede, in caso di rigetto del ricorso, il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Le stazioni radio base e i ripetitori di telefonia mobile stabilmente infissi al suolo, anche se costituiti da pali, tralicci e prefabbricati tecnici, sono normalmente considerati immobili rilevanti ai fini catastali e tributari.
  • La classificazione catastale di strutture destinate a ospitare impianti di trasmissione tende a rientrare nel gruppo D, frequentemente nella categoria D/7, anziché nel gruppo E esente.
  • Se la rendita o la categoria catastale attribuita dall'Agenzia competente non viene impugnata tempestivamente contro l'Agenzia stessa, il contribuente incontra rilevanti ostacoli nel contestare successivamente l'imposizione fondata su quella classificazione.
  • La notifica di un atto alla società incorporata non comporta automaticamente la decadenza dell'amministrazione, poiché la fusione per incorporazione assicura la continuità dei rapporti giuridici.
  • La contestazione della tardività degli atti deve confrontarsi con la disciplina applicabile e con il momento della spedizione, non soltanto con quello della ricezione.
  • L'omessa denuncia catastale o tributaria può giustificare l'applicazione delle sanzioni; l'esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiede una situazione interpretativa realmente ambigua e non la mera diversa opinione del contribuente.
  • In cassazione non è sufficiente riproporre le critiche già rivolte all'atto impositivo o chiedere una nuova valutazione dei fatti: i motivi devono attaccare puntualmente la ratio decidendi della sentenza impugnata.

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