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Legge

L.R. Umbria 9/2012

Ordinamento del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Umbria.

Normativa regionaleL.R. Umbria 9/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina il BUR Umbria come strumento digitale di pubblicità legale degli atti regionali e di altri enti, ne definisce serie, contenuti, tempi e modalità di pubblicazione, consultazione e conservazione. È abrogata la precedente legge regionale n. 39/2000; le nuove disposizioni hanno efficacia dal 1° gennaio 2013, salvo procedimenti in corso regolati dalla disciplina previgente.

Ordinamento del Bollettino Ufficiale telematico dell’Umbria

Ordinamento del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Umbria

La legge disciplina il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BUR Umbria) come strumento di conoscenza e pubblicità legale degli atti regionali nel territorio umbro. Il provvedimento definisce struttura, contenuti, modalità di pubblicazione, consultazione e conservazione del bollettino, in formato digitale.

Funzione e natura del BUR Umbria

Il BUR Umbria è lo strumento ufficiale di pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e degli altri atti per i quali sia prevista la pubblicazione, salvo diverse forme di conoscenza stabilite dall’ordinamento. Il bollettino è redatto in forma digitale e deve garantire autenticità, integrità e conservazione dei documenti pubblicati.

Articolazione del bollettino e periodicità

Il BUR Umbria è articolato in tre serie:

  • serie generale, pubblicata con periodicità settimanale il mercoledì;
  • serie avvisi e concorsi, pubblicata con periodicità settimanale il martedì;
  • serie informazione e comunicazione, pubblicata secondo quanto previsto dalla disciplina sulla partecipazione regionale.

Se la data di pubblicazione cade in un giorno festivo, la pubblicazione è rinviata al primo giorno non festivo successivo. Possono essere pubblicate edizioni straordinarie delle serie generale e avvisi e concorsi quando necessario, nonché supplementi per esigenze particolari al fine di facilitare la consultazione.

Atti soggetti a pubblicazione

Nella serie generale sono pubblicati, tra gli altri, lo Statuto regionale e le sue modificazioni, le leggi e i regolamenti regionali, i testi unici, i testi coordinati di leggi e regolamenti, il Regolamento interno del Consiglio regionale, le deliberazioni del Consiglio, le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta, le deliberazioni della Giunta, le determinazioni dirigenziali e gli altri atti regionali soggetti a pubblicazione.

Sono inoltre pubblicati:

  • gli atti di altre amministrazioni quando la pubblicazione sia prevista da leggi o regolamenti;
  • la proclamazione dei risultati delle elezioni regionali;
  • le richieste di referendum e i relativi risultati;
  • le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale riferite a leggi regionali o statali, conflitti di attribuzione che coinvolgano la Regione, nonché le ordinanze con cui altri organi giurisdizionali sollevano questioni di legittimità di leggi regionali.

Nella serie avvisi e concorsi sono pubblicati avvisi, bandi, concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione sia imposta da leggi o regolamenti. Nella serie informazione e comunicazione sono pubblicati l’oggetto delle proposte di legge, di regolamento e degli atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, oltre al testo degli atti per i quali sia richiesta la partecipazione.

Possono essere inoltre pubblicati, su richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l’interesse pubblico la cui pubblicazione non sia obbligatoria per legge o regolamento.

Testi coordinati e modalità di redazione

Quando una legge o un regolamento introducono soppressioni, aggiunte o sostituzioni nel testo normativo, la norma modificata è pubblicata integralmente con evidenza delle parti alterate. Se le modifiche sono numerose e complesse, può essere pubblicato il testo coordinato dell’atto, sempre con evidenziazione delle modifiche.

La pubblicazione dei testi coordinati ha solo carattere informativo. La redazione è curata dalla struttura competente della Giunta regionale, con il supporto delle strutture interessate.

Pubblicazione degli atti e oneri economici

La pubblicazione avviene su richiesta degli interessati rivolta alla struttura regionale competente, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali.

I costi seguono queste regole:

  • gli atti regionali sono pubblicati a carico della Regione;
  • gli atti di altri enti o amministrazioni, se pubblicati per funzioni delegate dalla Regione o perché la pubblicazione è obbligatoria per legge o regolamento, sono pubblicati senza oneri per l’ente interessato;
  • negli altri casi le spese sono a carico del soggetto richiedente.

Le tariffe di inserzione e le procedure di pubblicazione sono stabilite dalla Giunta regionale.

Termini di pubblicazione

Le leggi e i regolamenti regionali devono essere pubblicati entro dieci giorni dalla rispettiva promulgazione o emanazione. Gli altri atti devono essere pubblicati entro trenta giorni dalla ricezione da parte della struttura regionale competente, salvo termini diversi previsti da leggi o regolamenti.

Valore legale dei testi pubblicati e correzioni

I testi pubblicati nel BUR Umbria si presumono conformi all’originale e costituiscono testo legale dell’atto fino a prova contraria mediante esibizione dell’originale o di copia conforme.

Se il testo pubblicato contiene difformità rispetto all’originale o errori materiali, la struttura regionale competente provvede alla correzione mediante comunicato che indica la parte errata e la formulazione esatta, oppure, se necessario, mediante ripubblicazione dell’intero testo.

Organizzazione, direzione e regole tecniche

La gestione del BUR Umbria è affidata alla struttura della Giunta regionale competente per redazione, gestione e pubblicazione. Il bollettino ha un Direttore responsabile nominato dalla Giunta tra i dirigenti regionali.

Le regole tecniche della pubblicazione sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto.

Consultazione, copie e conservazione

Dal giorno della pubblicazione il BUR Umbria è disponibile sul sito istituzionale della Regione, con consultazione libera e gratuita. La consultazione è garantita anche presso la struttura regionale competente.

Su richiesta degli interessati può essere rilasciata copia a stampa, previo rimborso del costo di riproduzione fissato dalla Giunta regionale. Le pubblicazioni elettroniche firmate digitalmente sono conservate a tempo illimitato nel rispetto della normativa vigente.

Raccolte annuali e indici

Tutte le pubblicazioni annuali del BUR Umbria sono raccolte in un supporto multimediale. La raccolta telematica “Leggi e regolamenti” è pubblicata annualmente nel sito istituzionale della Regione. Il bollettino è corredato da un indice annuale numerico, cronologico e alfabetico per materia.

Regime finanziario

L’onere per l’attuazione della legge grava sull’unità previsionale di base 02.1.012 del bilancio regionale (capitolo 601). L’ammontare dell’onere è determinato annualmente dalla legge finanziaria regionale.

Abrogazione e regime transitorio

È abrogata la legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, che disciplinava la pubblicazione degli atti regionali e il Bollettino Ufficiale.

Le nuove disposizioni hanno efficacia dal 1° gennaio 2013. Fino alla conclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore continua ad applicarsi la legge regionale n. 39/2000, nonostante l’abrogazione.

Testo integrale

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