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Legge

L.R. Umbria 10/2012

Soppressione dell'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria - Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) e 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.).

Normativa regionaleL.R. Umbria 10/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge sopprime dall’entrata in vigore l’Agenzia di promozione turistica dell’Umbria, trasferendone funzioni, rapporti e beni alla Regione e disciplinandone la liquidazione, il personale e il commissario liquidatore. Riorganizza inoltre la promozione turistica affidandola alla Regione e a Sviluppumbria S.p.A., istituisce il Piano annuale e il Comitato di coordinamento, con effetti dal 2012 e per gli anni successivi secondo la nuova disciplina.

Soppressione dell’Agenzia di promozione turistica dell’Umbria e riordino della promozione turistica regionale

Soppressione dell’Agenzia di promozione turistica dell’Umbria e riordino della promozione turistica regionale

La legge regionale dell’Umbria n. 10 del 2012 sopprime l’Agenzia di promozione turistica dell’Umbria e ne trasferisce alla Regione funzioni, rapporti giuridici, beni e personale. Contestualmente riorganizza la promozione turistica regionale, rafforzando il ruolo della Regione e di Sviluppumbria S.p.A.

Soppressione dell’Agenzia e subentro della Regione

L’Agenzia di promozione turistica dell’Umbria è soppressa dalla data di entrata in vigore della legge. La Regione subentra in tutte le funzioni e i compiti dell’ente soppresso, nonché in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresa la titolarità dei beni mobili e immobili.

Liquidazione dell’Agenzia

Il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario liquidatore entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge, su conforme deliberazione della Giunta. L’incarico decorre dal primo giorno del mese successivo al decreto di nomina e ha durata non superiore a sei mesi, con indicazione dei casi di revoca e del compenso.

Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica fino alla chiusura della liquidazione.

Compiti del Commissario liquidatore e piano di liquidazione

Al momento dell’insediamento il Commissario riceve il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato e prende in consegna, sulla base di inventari, beni, libri e documenti dell’Agenzia.

Entro 60 giorni dall’assunzione dell’incarico predisponde il piano di liquidazione e lo trasmette alla Giunta regionale, che lo approva determinando anche il termine di conclusione della liquidazione. Il piano deve contenere almeno:

  • dotazione patrimoniale, con tutti i beni mobili e immobili;
  • ricognizione dei rapporti attivi e passivi;
  • individuazione dei procedimenti pendenti davanti all’autorità giudiziaria al momento della soppressione;
  • attività connesse alla liquidazione.

Le deliberazioni del Commissario sono immediatamente esecutive, ma la Giunta può annullarle ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge n. 241/1990. Il Commissario può fare transazioni e compromessi solo previa autorizzazione della Giunta ed è personalmente responsabile degli atti assunti sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile.

Alla chiusura della liquidazione presenta alla Giunta il bilancio della gestione con relazione. I rapporti giuridici non estinti sono trasferiti alla Regione.

Personale dell’Agenzia soppressa

Il personale inserito nel ruolo dell’Agenzia è trasferito nel ruolo del personale della Giunta regionale dal primo giorno del mese successivo alla nomina del Commissario liquidatore, mantenendo il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale già posseduto.

La dotazione organica della Giunta è incrementata dei posti corrispondenti alle unità trasferite. La Giunta, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, assegna il personale in base alle professionalità e può utilizzarlo provvisoriamente per le esigenze della liquidazione.

Nuova disciplina della promozione turistica nella l.r. 18/2006

La Regione svolge le attività di promozione turistica e integrata anche tramite Sviluppumbria S.p.A.

È introdotto il Piano annuale delle attività di promozione turistica e integrata, approvato dalla Giunta entro il 31 ottobre per l’anno successivo, sulla base del documento triennale di indirizzo strategico e delle risorse disponibili nel bilancio pluriennale. Il Piano definisce anche criteri e termini per monitoraggio, verifica, gestione e rendicontazione delle risorse. È approvato previo parere del Comitato di coordinamento.

Le attività previste dal Piano possono essere realizzate da Sviluppumbria S.p.A., che le inserisce nel proprio piano di attività; la società può inoltre collaborare, previa deliberazione della Giunta, a progetti di promozione turistica e integrata di livello interregionale, nazionale e internazionale. Sviluppumbria relaziona semestralmente alla Giunta sullo stato di attuazione.

Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata

È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata. Ne fanno parte gli Assessori regionali competenti, il Presidente di Sviluppumbria S.p.A. e 18 membri designati da autonomie locali, categorie economiche, camere di commercio e organizzazioni sindacali secondo le quote previste.

Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta, dura cinque anni e comunque non oltre la legislatura. Esprime parere obbligatorio sul Piano annuale, promuove iniziative, progetti, indagini e studi in materia di turismo e supporta la Regione nelle funzioni di indirizzo e coordinamento della valorizzazione delle risorse turistiche territoriali. È presieduto e convocato dall’Assessore regionale competente; adotta un regolamento interno e non comporta compensi per i componenti.

Ulteriori modifiche alla l.r. 18/2006

Sono eliminate numerose previsioni che facevano riferimento all’Agenzia di promozione turistica dell’Umbria, in coerenza con la soppressione dell’ente.

In particolare, vengono abrogati il Capo IV del Titolo I, gli articoli 12-20 e il comma 21-bis dell’articolo 107 della l.r. 18/2006.

Modifiche alla disciplina di Sviluppumbria S.p.A.

La legge amplia le finalità di Sviluppumbria S.p.A., includendovi anche attività di promozione tipiche di film commission e il supporto tecnico-operativo alle attività di promozione turistica e di promozione integrata.

È inoltre modificata la composizione del Consiglio di amministrazione, che diventa di tre membri, di cui due, compreso il Presidente, nominati dalla Regione.

Riorganizzazione transitoria di Sviluppumbria S.p.A.

Per completare il processo di riorganizzazione conseguente alle nuove funzioni, Sviluppumbria S.p.A. è amministrata da un amministratore unico per un periodo non superiore a sei mesi. L’assemblea dei soci, su designazione della Regione e previo adeguamento dello statuto, procede alla nomina entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Durante tale periodo l’amministratore unico partecipa al Comitato di coordinamento in luogo del Presidente di Sviluppumbria S.p.A. Entro 45 giorni dalla conclusione del processo di riorganizzazione, la Giunta regionale riferisce al Consiglio sull’esito e sui principi e criteri direttivi seguiti.

Disciplina finanziaria

Per il solo esercizio finanziario 2012, le somme disponibili all’UPB 09.1.001 sono riallocate tra le nuove destinazioni indicate dalla legge, inclusa la copertura delle attività del Piano annuale. Per il 2013 e gli anni successivi la spesa per tali attività è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.

Dopo l’approvazione del bilancio di liquidazione dell’Agenzia, la Giunta è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l’iscrizione delle attività e passività residue.

Disposizione finale di raccordo

Dalla data di entrata in vigore della legge, tutti i riferimenti contenuti in leggi regionali, regolamenti e atti amministrativi generali all’Agenzia di promozione turistica dell’Umbria si intendono riferiti alla Regione, secondo la disciplina della l.r. 18/2006 come modificata.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

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