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Legge

L.R. Umbria 11/2012

Ridefinizione delle aree contigue alle Aree naturali protette - Ulteriori modificazioni della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette).

Normativa regionaleL.R. Umbria 11/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Umbria 9/1995 prevedendo che le aree contigue delle aree naturali protette regionali siano ridefinite con deliberazione della Giunta, previa intesa con gestore ed enti locali, con effetti dalla pubblicazione sul BUR. La Regione deve adeguare cartografia, piani e programmi. Avvio obbligatorio del procedimento per il Parco del Monte Cucco entro 60 giorni dalla nomina del presidente dell’unione speciale competente.

Ridefinizione delle aree contigue alle aree naturali protette regionali

Ridefinizione delle aree contigue alle aree naturali protette regionali

La legge regionale dell’Umbria interviene sulla disciplina delle aree naturali protette, introducendo una procedura per la ridefinizione delle aree contigue e una norma specifica di avvio per il Parco del Monte Cucco. Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio regionale umbro e opera in coordinamento con la l.r. 9/1995 e con la normativa statale sulle aree protette.

Procedura di ridefinizione delle aree contigue

Le aree contigue alle aree naturali protette regionali sono ridefinite con deliberazione della Giunta regionale. La ridefinizione deve avvenire nel rispetto della disciplina dell’articolo 32 della legge n. 394/1991 e richiede una previa intesa con:

  • il soggetto gestore dell’area protetta;
  • gli enti locali interessati.

La deliberazione della Giunta costituisce l’atto decisivo di ridefinizione e sostituisce la precedente delimitazione delle aree contigue, nei limiti della disciplina applicabile.

Effetti della deliberazione e adeguamenti conseguenti

La deliberazione di ridefinizione produce effetti dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Da quel momento la Regione deve adeguare:

  • la cartografia;
  • i piani;
  • i programmi.

L’adeguamento deve essere coerente con la nuova configurazione delle aree contigue risultante dalla deliberazione regionale.

Norma speciale per il Parco del Monte Cucco

La Giunta regionale è tenuta ad avviare il procedimento di ridefinizione dell’area contigua dell’Area naturale protetta “Parco del Monte Cucco” entro sessanta giorni dalla nomina del Presidente dell’unione speciale dei comuni competente, nel cui territorio ricade l’area contigua.

Se l’area contigua interessa il territorio di più unioni speciali di comuni, il termine di sessanta giorni decorre dall’ultimo atto di nomina del Presidente delle unioni coinvolte.

Ambito temporale e utilità applicativa

La legge disciplina una procedura amministrativa ancora rilevante per la gestione delle aree contigue delle aree protette regionali. La parte specificamente riferita al Parco del Monte Cucco è collegata a un termine decorrenziale legato alla nomina dei presidenti delle unioni di comuni interessate, senza indicare una scadenza finale di efficacia.

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