L.R. Umbria 12/2012
Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge assesta il bilancio di previsione 2012 della Regione Umbria, coprendo il disavanzo 2011 e autorizzando mutui o prestiti obbligazionari fino a 311,44 milioni di euro. Aggiorna reiscrizioni, fondi perenti e varie tabelle di bilancio, e introduce/ modifica alcune disposizioni finanziarie e settoriali. Ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione ed è riferita all’esercizio 2012.
Assestamento del bilancio regionale 2012 dell’Umbria e modifiche collegate
Assestamento del bilancio di previsione 2012 della Regione Umbria
La legge interviene sull’assestamento del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2012 e contiene anche provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa, con alcune modifiche e integrazioni di leggi regionali vigenti. La disciplina è riferita alla Regione Umbria e opera principalmente sul bilancio 2012 e sul triennio 2012-2014.
Copertura del saldo finanziario negativo
Il provvedimento accerta il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell’esercizio 2011 in euro 311.441.058,50 e ne dispone la copertura tramite la legge stessa. Il disavanzo deriva dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati dalla precedente legge di bilancio 2012.
Ricorso all’indebitamento e destinazione delle risorse
Per far fronte al disavanzo, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere mutui o prestiti obbligazionari, in relazione all’effettivo fabbisogno di cassa, fino all’importo complessivo di euro 311.441.058,50. L’indebitamento può avere durata massima di 30 anni a decorrere dal 2012, con onere massimo di ammortamento pari a:
- euro 300.000,00 per l’anno 2012;
- euro 22.000.000,00 annui dall’anno 2013 in poi.
Le spese relative sono coperte con quote degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2012 e successivi del bilancio pluriennale 2012-2014. Il mutuo o prestito è destinato al finanziamento delle spese indicate nella Tabella 8 allegata alla legge, anche ai fini delle disposizioni statali richiamate in materia di provvedimenti finanziari e contenimento della spesa pubblica.
Reiscrizione di fondi vincolati e gestione dei fondi perenti
La legge quantifica in euro 708.122.033,37 l’ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale 2012, relativi a stanziamenti di precedenti esercizi finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il 31 dicembre 2011. L’importo è dettagliato nella Tabella 6.
Inoltre, approva la Tabella 7 con l’elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi dell’esercizio 2011, escluse quelle già riassegnate alla competenza dell’esercizio 2012 e quelle oggetto di reiscrizione.
Variazioni al bilancio 2012 e al pluriennale 2012-2014
Al bilancio di previsione 2012 e al bilancio pluriennale 2012-2014 sono apportate le variazioni contenute nelle Tabelle 1 e 2. In conseguenza delle variazioni e delle somme reiscritte, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa nei limiti e per gli interventi previsti dalle rispettive leggi regionali o statali.
Interventi finanziari e contributi specifici
Per il 2012 è autorizzata una spesa di euro 400.000,00 per l’incremento del fondo consortile della Società TRE A Parco Tecnologico Agroalimentare Soc. Consortile a r.l., con imputazione a una nuova UPB (07.1.015) e al capitolo 3566. La copertura avviene mediante utilizzo di pari disponibilità della UPB 07.2.011 (cap. 7819/2480). Per gli anni successivi l’entità della spesa è demandata alla legge finanziaria regionale.
Modifiche a leggi regionali in materia di personale, tributi e bilancio
La legge introduce varie modifiche a disposizioni regionali già vigenti:
- alla legge regionale 11 novembre 1983, n. 43, è abrogata la lettera b) dell’articolo 3 sul trattamento di previdenza dei dipendenti regionali;
- alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 7, è aggiunto che i proventi derivanti da attività di controllo, liquidazione, accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario relativi alla quota di compartecipazione regionale all’IVA sono attribuiti alla Regione e riversati direttamente nella tesoreria regionale;
- alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 8, sono introdotte o aggiornate disposizioni che autorizzano la Giunta ad apportare variazioni di bilancio per adeguare entrate e uscite alle maggiori somme accertate nell’esercizio, e sono modificate diverse tabelle di bilancio e allegati finanziari.
In particolare, è aumentato da euro 5.000.000,00 a euro 7.500.000,00 l’importo previsto all’articolo 18 della l.r. 8/2012.
Aggiornamento delle tabelle di bilancio e degli allegati finanziari
Sono sostituite o aggiornate diverse tabelle allegate alla legge di bilancio 2012, in particolare quelle relative a:
- verifica della prescrizione;
- equilibrio del bilancio di cassa;
- destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2006 al 2011;
- situazione mutui e prestiti;
- entrate e spese correlate;
- risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale 2012;
- UPB rilevanti ai fini IVA;
- suddivisione delle unità previsionali di base per capitoli.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Le misure hanno rilievo soprattutto per l’esercizio 2012 e per gli effetti collegati sul bilancio pluriennale 2012-2014.
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