Cassazione Civile, Sentenza n. 32905/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'accoglimento, in sede di appello, della deducibilità ai fini IRES, IRAP e IVA di euro 238.518,00 risultante da tre note di credito emesse il 13/09/2006 relative a partite di olio extravergine di oliva contestate dall'acquirente USA. L'Agenzia aveva disconosciuto la deducibilità ritenendo che la perdita non fosse certa, definitiva né oggettivamente determinabile, che non fossero stati esperiti mezzi per il recupero del credito, che l'inventario di magazzino fosse inattendibile e che le fatture di successiva vendita non consentissero la tracciabilità dei lotti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati sia il vizio di motivazione (art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 360 c.p.c., n.4) che l'omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n.5). Secondo la Corte la CTR aveva adeguatamente motivato l'attendibilità dell'operazione: le note di credito erano state emesse per sterilizzare contabilmente la partita contestata, la merce risultava in giacenza presso i magazzini americani ed era stata inserita nelle rimanenze finali e successivamente venduta e fatturata. La Corte ha escluso che la ricorrente potesse ottenere una riconsiderazione dei fatti in questa sede di legittimità. Condanna l'Agenzia al rimborso delle spese di giudizio di cassazione liquidate in euro 5.600,00 oltre euro 200 per esborsi, oltre IVA.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ.
Norma invocata per censurare rispettivamente la motivazione (n.4) e l'omesso esame di fatto decisivo (n.5). La Corte precisa i limiti di questi vizî in sede di legittimità: la nullità per carenza motivazionale sussiste solo in caso di mancanza assoluta o motivazione contraddittoria/illeggibile; l'omesso esame è rilevante solo se riguarda fatti storici decisivi non considerati e risultanti dagli atti.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Richiamato in tema di motivazione dei provvedimenti giudiziari tributari; la Corte verifica l'esistenza e la sufficienza della motivazione richiesta dalla norma.
art. 132 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione ai presupposti del vizio motivazionale che può rilevare in Cassazione.
art. 101, 106, 109 d.P.R. 917/1986
Norme sul trattamento fiscale dei crediti inesigibili e delle perdite; l'Amministrazione richiamava le disposizioni per contestare la deducibilità, ma la Corte ha ritenuto che la documentazione in atti giustificasse la deduzione operata dalla contribuente.
art. 12 delle Preleggi
Richiamato a indicare i canoni ermeneutici che limitano l'intervento di legittimità alle anomalie della motivazione che costituiscono violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato in relazione all'esclusione dell'applicazione dell'agevolazione sulle spese processuali per le pubbliche amministrazioni soccombenti rappresentate dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa la semplice richiesta di rivalutazione dei fatti: il giudizio di legittimità verifica la correttezza formale e la presenza di motivazione, non la valutazione probatoria di merito compiuta dal giudice di appello.
- La carenza motivazionale ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n.4 è rilevante solo se vi è totale assenza di motivi o motivazione manifestamente contraddittoria o incomprensibile; non basta contestare la sufficienza degli argomenti.
- L'omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c. n.5) sussiste solo quando il fatto storico, rilevante e oggetto di discussione, risulti dagli atti ed non sia stato minimamente considerato dal giudice; la mera polemica sulla valutazione delle prove non integra il vizio.
- Per la deducibilità fiscale di rettifiche o note di credito relative a contestazioni qualitative occorre documentare la sterilizzazione contabile della partita, la corretta consistenza nelle rimanenze e la successiva destinazione (vendita/fatturazione) per consentire la deduzione; osservazioni formali sull'inventario o sulla tracciabilità dei lotti rilevano solo se provate e valorizzate dal giudice.
- L'onere di impugnare in Cassazione decisioni di merito basate su valutazione probatoria grava sull'Amministrazione: la Corte rigetta i ricorsi che tentino di trasformare la sede di legittimità in un terzo grado di giudizio sui fatti.
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