Cassazione Civile, Ordinanza n. 04989/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di autotrasporto per il pagamento di differenze tra quanto effettivamente percepito per trasporti eseguiti nell'anno 2011 e i costi minimi di esercizio di cui all'art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008. La committente propose opposizione sostenendo l'inapplicabilità della norma per contrasto con il diritto dell'Unione europea; il Tribunale accolse l'opposizione e revocò il decreto. In appello, la società trasportatrice dedusse la compatibilità dell'art. 83-bis con Costituzione e diritto UE e rivendicò il credito. La Corte d'appello rigettò l'appello ritenendo non provata la domanda, perché i fascicoli di parte cartacei non risultavano rinvenuti nel fascicolo d'ufficio trasmesso, e reputò non assolto l'onere di deposito del fascicolo in appello. Nel ricorso per cassazione la società trasportatrice denunciò violazione dell'art. 2729 c.c., sostenendo che il giudice d'appello, in presenza di un fascicolo di parte smarrito o non reperito e non ritirato dal difensore, avrebbe dovuto attivare ricerche d'ufficio e, se del caso, assegnare un termine per la ricostruzione del fascicolo, invece di dichiarare mancante la prova e rigettare il gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che il motivo non censurasse in modo pertinente la reale ratio decidendi della sentenza d'appello, non spiegasse come fosse violato l'art. 2729 c.c., e poggiasse su presupposti fattuali non dimostrati o non ricavabili dalla sentenza impugnata. In particolare, il ricorrente assumeva circostanze sulla presenza e sul mancato ritiro del fascicolo di parte e sulla possibilità di controllo durante l'emergenza Covid, ma senza adeguata base documentale e senza confrontarsi con tutte le affermazioni della Corte territoriale. È stato quindi dichiarato inammissibile anche il controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, per tardività del deposito; di conseguenza non è stata disposta una pronuncia sulle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008 conv. con modif. dalla L. n. 133 del 2008
norma posta a base della pretesa creditoria del trasportatore per le differenze tra corrispettivo percepito e costi minimi di esercizio; la Corte di merito ne ha riconosciuto la validità ma ha negato la prova del credito.
art. 2729 c.c.
norma indicata come violata nel ricorso, ma ritenuta non pertinently e non adeguatamente invocata, poiché la censura non spiegava in che modo riguardasse le presunzioni semplici rispetto alla questione del fascicolo smarrito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma del vizio di legittimità formalmente richiamata per denunciare violazione di legge.
art. 370 c.p.c.
richiamato per affermare la tardività del controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, in base al termine per il deposito dopo la notifica del ricorso principale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell'obbligo della ricorrente principale di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
richiamato nel ragionamento della sentenza d'appello per escludere l'utilizzabilità di documenti depositati in primo grado via telematica e non nuovamente prodotti in appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o si limita a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti senza adeguata censura logico-giuridica.
- La deduzione di violazioni di legge deve essere specifica e pertinente: non basta richiamare una norma se la doglianza non spiega in che modo la norma sarebbe stata effettivamente violata in relazione alla decisione censurata.
- Chi invoca in cassazione la perdita o irreperibilità di un fascicolo di parte deve allegare e dimostrare con precisione i fatti processuali rilevanti e confrontarsi con tutte le affermazioni della decisione di merito; non è sufficiente assumere in modo assertivo la presenza del fascicolo nel fascicolo d'ufficio.
- La mancata coltivazione tempestiva delle iniziative necessarie per verificare o ricostruire gli atti processuali non può essere neutralizzata da deduzioni generiche su impossibilità contingenti, se il procedimento ha proseguito per un tempo significativo senza attività della parte interessata.
- Se il ricorso principale è inammissibile, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito; inoltre, il controricorso che lo contenga deve rispettare il termine di deposito, pena l'inammissibilità.
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