Cassazione Penale, Ordinanza n. 34689/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 23 settembre 2025. Con i primi quattro motivi ha censurato il mancato riconoscimento dell’ubriachezza accidentale, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 393-bis c.p. e la violazione dell’art. 521 c.p.p.; con il quinto motivo ha dedotto l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 27 novembre 2025. Ha inoltre depositato una memoria, chiedendo l’assegnazione del ricorso alla Sesta Sezione e insistendo per il suo accoglimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi quattro motivi miravano a ottenere una rivalutazione o una lettura alternativa delle prove, estranea al giudizio di legittimità, e riproponevano questioni già esaminate e respinte dalla Corte d’appello con motivazione ritenuta corretta. Il quinto motivo è stato giudicato generico, perché non spiegava per quali ragioni il caso concreto rientrasse nell’ambito dell’art. 131-bis c.p. La memoria non ha modificato tali conclusioni. Dall’inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta il dispositivo completo né specifica le relative statuizioni pecuniarie.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
le censure, formulate nel primo, nel secondo, nel terzo e nel quarto motivo del ricorso, relative al mancato riconoscimento dell'invocata ubriachezza accidentale, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen., alla mancata applicazione dell'art. 393-bis cod. pen. e alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine da tre a sei della sentenza impugnata);
La censura sulla sussistenza degli elementi del reato non può essere accolta quando, in concreto, sollecita una rivalutazione o una rilettura alternativa delle prove già vagliate dal giudice di merito.
art. 393-bis c.p.
le censure, formulate nel primo, nel secondo, nel terzo e nel quarto motivo del ricorso, relative al mancato riconoscimento dell'invocata ubriachezza accidentale, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen., alla mancata applicazione dell'art. 393-bis cod. pen. e alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine da tre a sei della sentenza impugnata);
La doglianza sul mancato riconoscimento della causa prevista dall’art. 393-bis c.p. è inammissibile quando ripropone profili già adeguatamente esaminati dal giudice di merito e, per come formulata, sollecita una nuova valutazione delle prove.
art. 521 c.p.p.
le censure, formulate nel primo, nel secondo, nel terzo e nel quarto motivo del ricorso, relative al mancato riconoscimento dell'invocata ubriachezza accidentale, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen., alla mancata applicazione dell'art. 393-bis cod. pen. e alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine da tre a sei della sentenza impugnata);
La censura di violazione dell’art. 521 c.p.p. è stata ritenuta inammissibile nel caso concreto perché inserita in doglianze che riproponevano questioni già vagliate e sollecitavano una rivalutazione delle fonti probatorie.
art. 131-bis c.p.
rilevato che la censura sollevata nel quinto motivo del ricorso, relativa all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. al caso in esame dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 27 novembre 2025, è stata genericamente sollevata, non avendo il ricorrente illustrato le ragioni per cui la fattispecie concreta dovrebbe essere sussunta nell'alveo della disposizione normativa richiamata;
La censura sull’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. è generica e inammissibile se il ricorrente non espone le ragioni per cui i fatti concreti dovrebbero rientrare nell’ambito della disposizione.
art. 616 c.p.p.
ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
La dichiarazione d’inammissibilità comporta le conseguenze processuali previste dall’art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie o una loro lettura alternativa; sono inammissibili le censure che, pur prospettate come violazioni di legge, mirano in sostanza a tale risultato, specialmente quando ripropongono questioni già adeguatamente vagliate dal giudice di merito.
- La censura relativa all’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. deve indicare in modo specifico perché la fattispecie concreta rientri nell’ambito della disposizione; la mancata illustrazione di tale collegamento rende il motivo generico.
- Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.
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