Cassazione Civile, Ordinanza n. 07344/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008 emesso nei confronti di un socio di una s.n.c., con recupero a tassazione di un reddito di partecipazione e conseguenti imposte, sanzioni e contributi INPS. Il contribuente aveva impugnato l’atto lamentando, tra l’altro, difetto di sottoscrizione dell’avviso, motivazione apparente, illegittimità della pretesa fondata su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, nonché l’erronea imputazione del reddito ai soci derivante dall’accertamento effettuato verso la società. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso; in appello la CTR aveva invece accolto l’impugnazione dell’Ufficio, ritenendo legittimo l’accertamento e infondate le eccezioni del contribuente. In Cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 per asserita nullità dell’avviso, sottoscritto da soggetto privo di idonea delega e con illegittima frammentazione dell’accertamento; (2) violazione del d.lgs. 218/1997 per mancata adeguata considerazione dell’istanza di adesione e per difetto di motivazione del diniego; (3) violazione degli artt. 1 e 5 d.P.R. 917/1986 e vizio motivazionale, sostenendo che l’imputazione per trasparenza del maggior reddito ai soci non potesse essere mantenuta autonomamente rispetto all’accertamento emesso nei confronti della società e che, comunque, l’accertamento presupposto fosse viziato. La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa al difetto di contraddittorio necessario: trattandosi di rettifica del reddito di società di persone con automatica imputazione ai soci, la controversia doveva vedere la partecipazione della società e di tutti i soci, salvo questioni personali, mentre nel caso concreto il giudizio era stato instaurato solo dal socio senza integrazione del contraddittorio in primo e secondo grado.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso per quanto di ragione, dichiarando assorbiti il primo e il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio necessario nei confronti della società e degli altri soci. Ha quindi rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti, affinché proceda a nuovo esame previa integrazione del contraddittorio e provveda anche sulle spese dell’intero giudizio.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. 600/1973
richiamato come base del potere di accertamento utilizzato dall’Ufficio nel caso concreto.
art. 42 d.P.R. 600/1973
invocato dal ricorrente per la dedotta nullità dell’avviso di accertamento per difetto di valida sottoscrizione e delega.
artt. 1 e 5 d.P.R. 917/1986
richiamati dal ricorrente per contestare l’imputazione del reddito e sostenere che il maggior reddito dei soci dipenda dall’accertamento definitivo del reddito societario.
d.lgs. n. 218/1997
richiamato per censurare la gestione dell’istanza di adesione e la mancata motivazione della risposta dell’Ufficio.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 101 c.p.c.
richiamato dalla Corte quale norma che presidia il principio del contraddittorio.
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato dalla Corte a fondamento costituzionale del contraddittorio e del giusto processo.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla Corte per affermare il litisconsorzio necessario nel processo tributario in ipotesi di accertamento unitario di società di persone e soci.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto l’accertamento unitario del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione per trasparenza ai soci, sussiste litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali.
- Se il giudizio è stato instaurato solo da uno dei soci, senza la partecipazione della società e degli altri soci, il processo è affetto da nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado.
- La mancata integrazione del contraddittorio riguarda un presupposto fondante del processo e non può essere coperta da acquiescenza o da giudicato interno formatosi sulla questione processuale.
- Quando l’accertamento societario costituisce il presupposto dell’imputazione ai soci, la controversia non può essere definita separatamente per alcuni soltanto dei litisconsorti necessari.
- Nel processo tributario, ove il vizio attenga al contraddittorio necessario, la Corte di cassazione può rilevarlo d’ufficio e disporre la cassazione con rinvio al primo giudice per la rinnovazione del giudizio previa integrazione delle parti necessarie.
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