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Ordinanza

Ordinanza n. 2941/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania - Napoli che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego amministrativo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Campania - Napoli n. 1434/2026, che aveva rigettato la domanda cautelare proposta in primo grado. Il provvedimento amministrativo contestato era un diniego fondato, secondo quanto emerge dall’ordinanza, sull’interpretazione della D.G.R. n. 420/2024 in relazione al fabbisogno regionale di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale. L’appellante ha contestato gli aspetti ostativi posti a fondamento del diniego, sostenendo la rilevanza della distinzione tra strutture private accreditate e strutture munite di mera autorizzazione e chiedendo la riforma della decisione cautelare di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato, alla sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto che la D.G.R. n. 420/2024 riguardi il volume di prestazioni che le strutture pubbliche e quelle private accreditate devono erogare ai fini della garanzia dei LEA, concernendo espressamente il perimetro degli enti accreditati e non quello dei soggetti destinatari di mera autorizzazione. Ha quindi ritenuto che gli aspetti ostativi posti a base del diniego richiedessero un sollecito approfondimento nel merito da parte del TAR, anche in considerazione del lungo iter procedimentale. L’appello cautelare è stato accolto ai fini della sollecita definizione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.; non è stata disposta una definitiva statuizione sulla legittimità del diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l’art. 62 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    accoglie l’appello ... ai fini della sollecita definizione di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

    L’accoglimento dell’appello cautelare è disposto per consentire la sollecita fissazione e definizione dell’udienza di merito davanti al giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, quando gli elementi disponibili evidenziano la necessità di un approfondimento sui presupposti del diniego amministrativo, il Consiglio di Stato può accogliere l’appello ai fini della sollecita definizione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza anticipare una definitiva decisione sulla legittimità dell’atto.
  • Una disciplina regionale che determina il fabbisogno di prestazioni sanitarie e gli obiettivi di produzione ai fini della garanzia dei LEA può riferirsi specificamente alle strutture pubbliche e private accreditate, senza estendersi automaticamente alle strutture munite della sola autorizzazione all’esercizio.
  • La distinzione tra accreditamento istituzionale e mera autorizzazione all’esercizio è rilevante per stabilire se una struttura sanitaria rientri nel perimetro soggettivo degli atti regionali di programmazione del fabbisogno e degli obiettivi di produzione.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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