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Circolare

Circolare numero 5 del 10-01-2024

Variazione al 2,5 per cento in ragione d’anno del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2024. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto 29 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2023, fissa il saggio degli interessi legali al 2,5% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2024. Tale misura si applica ai calcoli delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi (con possibilità di riduzione delle sanzioni civili nei casi previsti, subordinata al pagamento integrale dei contributi) e agli interessi sulle prestazioni pensionistiche e sulle indennità di fine servizio/rapporto pagate dall'Istituto dal 1° gennaio 2024. Per esposizioni pregresse si utilizzeranno i tassi vigenti nelle rispettive decorrenze.

Variazione del saggio di interesse legale al 2,5% dal 1° gennaio 2024 e riflessi su contributi e prestazioni

Punti principali

Variazione del saggio di interesse legale

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29/11/2023 fissa il saggio legale al 2,5% annuo, con decorrenza 1° gennaio 2024 (art. 1284 c.c.).

Effetti sul calcolo delle somme aggiuntive per contributi

La misura del 2,5% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2024. L'art.116, comma 15, legge 388/2000 consente la riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali, ma l'applicazione è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti.

Gestione delle esposizioni pregresse

Per le posizioni debitorie pendenti alla data del 1° gennaio 2024, gli interessi dovuti saranno calcolati con i tassi effettivamente vigenti nelle rispettive decorrenze, tenendo conto delle variazioni temporali (cfr. Allegato n. 2).

Interessi sulle prestazioni pensionistiche e su TFS/TFR

La misura del 2,5% si applica anche alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e fine rapporto pagate dall'Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Riferimenti normativi e amministrativi

Fonte: Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 288 dell'11/12/2023; decreto 29/11/2023; art.1284 c.c.; art.116, comma 15, legge 23/12/2000 n.388. Documento corredato da Allegati n.1 e n.2. Firmato dal Direttore Generale Vincenzo Caridi.

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