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Circolare

Circolare numero 4 del 05-01-2024

Con la presente circolare si fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie nel corso dell’anno 2024.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riassume le principali disposizioni della Legge di Bilancio 2024 (entrata in vigore il 1° gennaio 2024) relative a: trasformazione strutturale dell'ISCRO; modifica dell'indennità di malattia per la gente di mare; numerose proroghe e stanziamenti per ammortizzatori sociali (CIGS, integrazioni, misure per call center, aree di crisi, aziende sequestrate/confiscate, ILVA, imprese strategiche); novità sul congedo parentale; e misure specifiche per i dipendenti Alitalia. Per molte misure sono previsti stanziamenti e istruzioni operative successive a cura dell'INPS e del Ministero del Lavoro.

Legge di Bilancio 2024 (L. 30 dicembre 2023, n. 213) - disposizioni in materia di lavoro, ammortizzatori sociali, sostegno al reddito e misure per le famiglie

Punti principali

Premessa

Pubblicazione della legge di Bilancio 2024 in Gazzetta Ufficiale; entrata in vigore 1° gennaio 2024; obiettivo della circolare: fornire quadro riepilogativo delle disposizioni lavoristiche e sugli ammortizzatori sociali contenute nella legge.

ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa)

Resa strutturale dal 1° gennaio 2024 per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata; durata 6 mensilità dall'istanza; misura pari al 25% (su base semestrale) della media dei redditi da lavoro autonomo dei due anni precedenti, con importo mensile compreso tra 250 e 800 euro (rivalutati annualmente ISTAT); finanziamento vincolato a stanziamenti annui (es.: 16 milioni per 2024, progressivamente fino a 23,4 milioni nel 2033); monitoraggio INPS sui tetti di spesa; non dà contribuzione figurativa e concorre a formazione reddito; istruzioni operative verranno fornite con apposita circolare.

Modifica indennità giornaliera di malattia per la gente di mare

Per eventi di malattia dal 1° gennaio 2024 che impediscono totalmente l'attività, indennità pari al 60% della retribuzione; calcolo sulla retribuzione media globale giornaliera del mese precedente; se l'evento avviene nei primi 30 giorni di rapporto, si divide la retribuzione percepita per i giorni retribuiti; dettagli operativi saranno forniti con specifica circolare.

Proroghe e misure per ammortizzatori sociali - quadro generale

La legge stanzia e proroga numerose misure di sostegno al reddito e integrazioni salariali per il 2024 (e talune per il triennio 2024-2026) destinate a categorie e situazioni specifiche: call center, aree di crisi, aziende sequestrate/confiscate, cessazioni di attività, ILVA, imprese strategiche e transizioni occupazionali. Molte misure sono vincolate a limiti di spesa e all'adozione di decreti o accordi ministeriali.

3.1 Call center

Proroga per il 2024 del trattamento di sostegno al reddito per lavoratori dei call center non coperti da CIGS, con limite di spesa di 10 milioni di euro sul Fondo sociale; indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, erogazione subordinata a decreti ministeriali; i periodi sono utili ai fini pensionistici.

3.2 Aree di crisi industriale complessa

Destinati 70 milioni di euro (Fondo sociale) per la prosecuzione di trattamenti di sostegno al reddito (CIGS e mobilità in deroga); ripartizione regionale con decreto interministeriale; ulteriori indicazioni dopo il decreto.

3.3 Aziende sequestrate o confiscate

Proroga 2024-2026 del trattamento di sostegno per lavoratori sospesi o a orario ridotto nelle aziende sequestrate/confiscate sotto amministrazione giudiziaria, fino a 12 mesi nel triennio, con limite di spesa 0,7 milioni annui; pagamento diretto INPS per rispetto vincoli finanziari.

3.4 CIGS per cessazione di attività

Proroga per il 2024 (entro il limite di spesa di 50 milioni) della possibilità, in deroga ai limiti ordinari, di accedere al trattamento straordinario per imprese che cessano attività produttiva; condizioni e procedure restano quelle previste dall'art.44 del d.l. 109/2018; erogazione tramite pagamento diretto INPS.

3.5 Integrazione CIGS per ILVA

Proroga per il 2024 dell'integrazione del trattamento CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA, inclusa la formazione per bonifiche, con limite di spesa di 19 milioni di euro (Fondo sociale).

3.6 Incremento dotazione per art.22-bis D.lgs.148/2015

Aumento di 50 milioni della dotazione per il trattamento straordinario di cui all'art.22-bis, portando il tetto per il 2024 a 100 milioni; resta immutata la disciplina di accesso (ulteriori periodi di CIGS per imprese di rilevanza strategica) con durate previste: riorganizzazione 12 mesi, crisi 6 mesi, contratto di solidarietà 12 mesi.

3.7 Ulteriore periodo CIGS per imprese di rilievo strategico

Riconosciuto ulteriore periodo di CIGS per imprese di interesse strategico nazionale con almeno 1.000 dipendenti e piani di riorganizzazione complessi non completati; durate 12 o 6 mesi a seconda della causale; stanziamento 63,300,000 euro per il 2024 (Fondo sociale).

3.8 CIGS per accordi di transizione occupazionale (art.22-ter)

Continua l'applicazione strutturale dell'art.22-ter: possibile ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti, per massimo 12 mesi non prorogabili, finalizzato alla ricollocazione dei lavoratori a rischio esubero; rivolto a datori che nel semestre precedente abbiano mediamente oltre 15 dipendenti.

3.9 Cessazione della misura art.44 comma 11-ter

Non è stata prorogata la disposizione (art.44, comma 11-ter) che consentiva l'accesso a CIGS per processi di riorganizzazione e situazioni particolari nei bienni 2022-2023; pertanto tale misura non si applica nel 2024.

4. Congedo parentale

Modifica dell'art.34 del d.lgs.151/2001: il periodo complessivo di congedo parentale fra i genitori è elevato a due mesi entro il sesto anno di vita del bambino, con indennità 80% per un mese e 60% per l'ulteriore mese; per il solo anno 2024 la misura dell'ulteriore mese è elevata all'80%; si applica ai lavoratori che terminano maternità o paternità dopo il 31/12/2023; istruzioni operative saranno fornite successivamente.

5. Misure per i lavoratori Alitalia e per imprese nei piani di sviluppo strategico

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024; integrazione da parte del Fondo di solidarietà del settore per garantire complessivamente il 60% della retribuzione lorda di riferimento, con tetto mensile massimo di 2.500 euro nel periodo indicato; rilevanza anche per profili pensionistici; proseguono inoltre le disposizioni su integrazione salariale straordinaria per imprese in piani di sviluppo strategico (art.12‑quater d.l.104/2023).

Attuazione e disposizioni operative

Per molte misure la circolare segnala che saranno fornite istruzioni operative dettagliate successivamente (specifiche circolari INPS e decreti ministeriali) e che l'INPS svolgerà attività di monitoraggio sul rispetto dei tetti di spesa, con impossibilità di nuovi provvedimenti concessori in caso di sforamento.

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